02/07/2014
Da ieri e fino al 31 luglio sono aperti i termini per richiedere il
rimborso delle accise sui consumi di gasolio da parte delle imprese di
autotrasporto merci. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato inoltre (nota prot. 70253/RU del
26 giugno 2014) la disponibilità del software per la compilazione delle istanze
(www.agenziadoganemonopoli.gov.it alla voce “Accise" “Benefici gasolio per
autotrazione").
Possono usufruire del rimborso accise (art.61 DL n.1/2012
convertito con modificazioni dalla L. n.27/2012) le imprese di autotrasporto
merci con riferimento ai consumi di gasolio riferiti ai soli veicoli di peso pari o
superiore a 7,5 tonnellate. La misura del beneficio è pari a 216,58609 euro
per mille litri di prodotto, con riferimento ai consumi del periodo 1 aprile - 30
giugno 2014.
Per ottenere il rimborso le imprese interessate
devono redigere la dichiarazione dei consumi e presentarla in via telematica
tramite il servizio EDI doganale, ovvero in via cartacea unitamente alla
riproduzione su supporto informatico, utilizzando il software messo a
disposizione dall’Agenzia delle Dogane. I consumi di gasolio devono essere
documentati tramite le fatture d’acquisto. Le imprese nazionali
devono presentare le istanze all’Ufficio doganale territorialmente competente
rispetto alla sede legale dell’impresa; le imprese comunitarie obbligate alla
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presentano l’istanza
all’ufficio doganale competente rispetto alla sede di rappresentanza
dell’impresa; per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della
dichiarazione dei redditi in Italia, l’ufficio doganale competente è quello di Roma I.
Il rimborso può essere usufruito come credito d’imposta
da compensare tramite il modello di versamento unificato F24; il relativo codice
tributo è 6740; la compensazione non ha limiti di ammontare; in alternativa al
credito d’imposta, è possibile chiedere il rimborso in denaro.
I crediti relativi allo scorso trimestre possono essere utilizzati in compensazione fino al
31 dicembre 2015; da quella data le eventuali eccedenze non compensate
potranno essere chieste come rimborso in denaro entro il 30 giugno 2016.
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