02/07/2014

Rimborso accise, disposizione un software ad hoc

Da ieri e fino al 31 luglio sono aperti i termini per richiedere il rimborso delle accise sui consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato inoltre (nota prot. 70253/RU del 26 giugno 2014) la disponibilità del software per la compilazione delle istanze (www.agenziadoganemonopoli.gov.it alla voce “Accise" “Benefici gasolio per autotrazione"). Possono usufruire del rimborso accise (art.61 DL n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.27/2012) le imprese di autotrasporto merci con riferimento ai consumi di gasolio riferiti ai soli veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate. La misura del beneficio è pari a 216,58609 euro per mille litri di prodotto, con riferimento ai consumi del periodo 1 aprile - 30 giugno 2014. Per ottenere il rimborso le imprese interessate devono redigere la dichiarazione dei consumi e presentarla in via telematica tramite il servizio EDI doganale, ovvero in via cartacea unitamente alla riproduzione su supporto informatico, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. I consumi di gasolio devono essere documentati tramite le fatture d’acquisto. Le imprese nazionali devono presentare le istanze all’Ufficio doganale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell’impresa; le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presentano l’istanza all’ufficio doganale competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l’ufficio doganale competente è quello di Roma I. Il rimborso può essere usufruito come credito d’imposta da compensare tramite il modello di versamento unificato F24; il relativo codice tributo è 6740; la compensazione non ha limiti di ammontare; in alternativa al credito d’imposta, è possibile chiedere il rimborso in denaro. I crediti relativi allo scorso trimestre possono essere utilizzati in compensazione fino al 31 dicembre 2015; da quella data le eventuali eccedenze non compensate potranno essere chieste come rimborso in denaro entro il 30 giugno 2016.
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