Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) - nell'art. 23 ter - non include la logistica nell’elenco delle funzioni che, in termini generali, possono essere insediate quali destinazioni urbanistiche degli immobili. Ciò benché in vista della conversione in legge del “Decreto Semplificazioni" (d.l. n. 76/2020), che ha tra l’altro modificato l’art. 23 ter, fossero state presentate varie proposte finalizzate a introdurre la logistica quale destinazione autonoma.
Fino a qualche anno fa sembrava che l’unico problema che questo vuoto normativo poneva fosse di stabilire se la funzione logistica dovesse essere assimilata alla destinazione produttiva o invece a quella commerciale. Questo dibattito giurisprudenziale sembra ormai superato, dato che le pronunce più recenti ritengono che, a seconda dell’attività effettivamente svolta, la logistica possa costituire una “sub funzione" sia dell’attività commerciale sia di quella produttiva (Consiglio di Stato n. 5297/2022).
In ogni caso l’esigenza che l’attività logistica venga prevista quale destinazione autonoma nell’ambito degli strumenti urbanistici generali dei comuni è sempre più avvertita. Ciò anche sul presupposto che la possibilità di realizzare poli logistici di rilevanti dimensioni debba essere assoggettata a particolari restrizioni, in considerazione dell’incidenza urbanistica propria di tali insediamenti.
Così in Lombardia
Ne è un esempio l’articolo 51 della legge regionale lombarda per il governo del territorio (l.r. n. 12/2005), che subordina la possibilità di insediare attività di logistica incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq all’esistenza di una specifica previsione, nell’ambito del Piano di Governo del Territorio comunale, di questa funzione nell’area oggetto di intervento. Con la conseguenza che tali insediamenti non possono essere realizzati in presenza di una generica previsione di destinazione produttiva o commerciale dell’area interessata dall’intervento nell’ambito dello strumento urbanistico.
Pianificazioni sovracomunali sfavorevoli ai nuovi insediamenti
A ciò si aggiunga che previsioni che limitano anche fortemente la possibilità di realizzare nuovi insediamenti di logistica sono sempre più di frequente riscontrabili nell’ambito di atti di pianificazione sovracomunale (Piani Territoriali Regionali, Piani Territoriali Metropolitani, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali). In alcuni casi si tratta di previsioni che escludono la possibilità di insediare la destinazione logistica in aree di particolare pregio sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
Altre volte gli atti di pianificazione sovracomunale, con riferimento all’ubicazione degli insediamenti di logistica, contengono prescrizioni limitative a tal punto dettagliate da risolversi sostanzialmente in atti di localizzazione dei (pochissimi) ambiti in cui possono essere realizzati poli logistici che eccedono determinate dimensioni, il che rischia di privare di fatto i comuni dei propri poteri di pianificazione del territorio.
Effetti della componente ambientale
Certamente i comuni devono porre la massima attenzione nella valutazione degli aspetti ambientali connessi alla realizzazione di immobili destinati ad attività logistica.
Già oggi la legge prevede che l’approvazione degli strumenti urbanistici generali dei comuni debba essere preceduta da una Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Vi sono poi norme regionali che impongono per gli insediamenti logistici oltre una determinata soglia dimensionale la sottoposizione dei relativi progetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Si tratta di strumenti che possono e debbono essere utilizzati dai comuni ai fini di una corretta valutazione degli aspetti ambientali, senza però privare i comuni stessi del potere di pianificazione territoriale, ad essi attribuito anche allo scopo di perseguire finalità economico – sociali, oltre che di razionale sviluppo del territorio.
Avv. Riccardo Marletta