07/03/2016

L'omicidio stradale entra nel Codice penale (art.589-bis)

Lo scorso 2 marzo il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti. Tra le disposizioni approvate anche pene fino a 12 anni, con aggravanti per chi fugge o guida senza patente o non ha l' assicurazione del veicolo. La legge inserisce quindi nel Codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di differente entità a seconda della colpa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa di morte. È confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni); è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
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