07/09/2011

Lavori usuranti, alcuni chiarimenti

Assologistica rende noto che la disciplina sui lavori usuranti (D.lgvo n. 67/2011) consente il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti tra cui rientrano tra gli altri, oltre agli addetti ai lavori in galleria, miniera o su linea a catena, anche i lavoratori considerati notturni sulla base dei seguenti criteri: • lavoratori turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni all’anno (per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009); • lavoratori non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque. In attesa che venga emanato l’apposito decreto di attuazione della nuova disciplina, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno fornito alcune indicazioni operative in vista della scadenza del 30 settembre 2011 fissata dal citato decreto n. 67 per la presentazione delle domande di accesso al beneficio da parte dei lavoratori che abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011. La presentazione della domanda oltre il termine del 30 settembre peraltro non determina l’invalidità della stessa ma il corrispondente differimento della decorrenza del pensionamento anticipato. In particolare, oltre a fornire il quadro generale dell’intera disciplina, è stata precisata la documentazione minima che i lavoratori devono presentare a corredo della domanda (tra cui libro matricola o libro unico del lavoro, prospetto paga e contratto di lavoro individuale). Al riguardo si fa osservare che i datori di lavoro sono tenuti a fornire al lavoratore copia della suddetta documentazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il Ministero del Lavoro si è riservato di fornire apposite indicazioni sull’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare annualmente il numero di lavoratori notturni occupati. Come è noto, in fase di prima applicazione tale obbligo andrebbe adempiuto entro il 30 settembre prossimo (con l’indicazione deilavoratori notturni occupati nel 2010), ma ad oggi non è ancora disponibile neppure la relativa modulistica.
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