16/07/2014

Formazione carrellisti, iniziato il conto alla rovescia per essere in regola

Il 12 marzo 2013 la Gazzetta Ufficiale pubblicava l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta l’abilitazione degli operatori, e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Il provvedimento attua il contenuto dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sulla sicurezza che definisce le regole per la formazione degli utilizzatori delle attrezzature. 
L’attuale elenco comprende piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro e a torre, gru mobili, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e, ovviamente, i carrelli elevatori semoventi. La nuova normativa, oltre ad allungare la durata dei corsi rispetto alla media precedente, prevede che essi non possano più essere organizzati da o presso le aziende stesse, con o senza l’ausilio di docenti esterni, ma soltanto da enti formatori appositamente accreditati dalle Regioni. Nel provvedimento vengono quindi identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione). Per i conducenti di carrelli elevatori semoventi la durata del corso si articola in minimo 12 ore (8 teoria + 4 pratica). L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore (di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici). Il soggetto formatore conserverà per almeno 10 anni il Fascicolo del corso contenente i dati di docenti e partecipanti. Per l’organizzazione dei corsi è necessario: • individuare un responsabile del progetto formativo; • tenere un registro di presenza dei partecipanti; • avere un numero dei partecipanti non superiore a 24; • per le attività pratiche tenere una proporzione istruttore/allievi non superiore a 1/6 (almeno un docente ogni 6 allievi); • effettuare le attività pratiche in area idonea per la movimentazione delle attrezzature; • garantire una frequenza ai corsi per almeno il 90% del monte ore complessivo. 
La formazione deve essere svolta in orario di lavoro e non comportare alcun onere economico per i lavoratori. Al termine del corso il docente dovrà effettuare una verifica finale dell’apprendimento per appurare le conoscenze sulla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali dei partecipanti. Il docente formulerà poi un giudizio finale e redigerà un verbale da trasmettere alle Regioni e alle Province Autonome competenti per territorio al fine di costituire uno specifico registro informatizzato. Chi ha svolto corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’attuale legge (12 ore) con modulo teorico, pratico e verifica finale, avrà riconosciuto il corso già effettuato. Chi invece ha svolto un corso di durata inferiore, dovrà integrarlo entro due anni con il modulo di aggiornamento e relativa verifica finale. Chi non sarà in grado di documentare con le modalità specificate la formazione dei lavoratori anche già assunti da tempo ed esperti, a partire dal 12 Marzo 2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme ecc.) se non dopo aver effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti accreditati. In sintesi, a meno che non abbiano già frequentato un corso in precedenza, i carrellisti hanno l’obbligo di ottenere l’abilitazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. La scadenza ultima per l’aggiornamento della formazione è dunque fissata al 12 marzo 2015. Ci sono ancora 8 mesi di tempo per informarsi e adeguarsi.
Share :