Anche i documenti di trasporto (i cosiddetti “DDT"), oltre alle fatture, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1054 a 1058, art. 1, L. n. 178/2020, per usufruire, a pena di decadenza, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate (AdE), con la Risp. Interp. n. 270/2022, dello scorso 18
maggio. Il documento di prassi ha chiaramente definito l’ambito oggettivo
dell’inciso “fatture e altri documenti", contenuto nel comma 1062,
dell’art. 1 citato, in tema di adempimenti e obblighi per il riconoscimento del
beneficio. Prima della risposta in commento, infatti, l’obbligo di apposizione
della dicitura risultava essere stato oggetto di chiarimenti solo in relazione
alle fatture.
La questione trae origine da una istanza di interpello con la quale il
contribuente, dopo aver rappresentato di aver acquistato un bene strumentale
nuovo, avente le caratteristiche richieste dalla disciplina agevolativa per
poter fruire del credito d’imposta “4.0", e di aver provveduto, a tal fine, a
riportare l’indicazione della relativa norma agevolativa nella fattura di
acconto, chiede all’AdE se il medesimo adempimento dovesse essere indicato
anche nel documento di trasporto e/o nel verbale di collaudo e di
interconnessione.
L’AdE, argomentando sulla necessità che il beneficiario della agevolazione deve essere in grado di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, riconosce l’obbligo di apporre il suddetto riferimento normativo non solo nelle fatture di acquisto, ma anche in tutti gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, compresi i documenti di trasporto, in quanto ritenuti funzionalmente idonei a certificare la consegna del bene in questione all’acquirente.
Seguendo la medesima logica, l’AdE esclude l’indicazione della dicitura sopramenzionata dal verbale di collaudo o di interconnessione, sul presupposto che i citati documenti non sarebbero attribuibili a beni diversi da quelli il cui contenuto fa riferimento.
Da un lato, le Entrate chiariscono ai beneficiari del tax credit i
paventati profili di incertezza, dall’altro alcun cenno viene fatto in
relazione alle condotte tenute prima dell’intervenuto chiarimento. Tuttavia,
l’AdE rinviando alla precedente Risposta n. 438/2020, parrebbe ammettere la
regolarizzazione dei documenti già emessi dal beneficiario, integrando, ex
post, la predetta dicitura, con scrittura indelebile e mediante l’utilizzo
di un apposito timbro, sull’originale del corredo documentale attestante
l’acquisto agevolato, purché effettuata prima dell’inizio di eventuali attività
di controllo.
Alessio Totaro Studio RP Legal &Tax
Alessandro Gulisano
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