08/01/2015

Costi minimi, Assologistica critica la legge di Stabilità

La legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.14 n.190) contiene il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto elaborato dal Governo alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 settembre 2014. Quelle disposizioni erano state anticipate ufficialmente dal ministro Lupi a metà novembre. Assologistica aveva espresso la non condivisione del testo proposto in quanto, di fatto, viene confermato l’intervento dell’Amministrazione pubblica in un mercato che dev’essere oggetto di esclusiva competenza delle imprese interessate, ma le norme sono rimaste sostanzialmente invariate e in Parlamento non ne è stata consentita alcuna modifica. Le nuove disposizioni si prestano a valutazioni contraddittorie. Da una parte i costi minimi vengono abrogati e viene espressamente ribadita la libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. Inoltre la prescrizione viene ricondotta a 1 anno, rispetto ai precedenti 5, e viene soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse tariffarie tramite i decreti ingiuntivi. Per contro viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale retributiva, contributiva, e nel caso di contratti verbali anche fiscale e per le violazioni al Codice della Strada, qualora si avvalgano di vettori e sub-vettori non in regola con i versamenti contributivi. Per essere esonerati dalla responsabilità solidale occorre verificare che il trasportatore abbia il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato non oltre tre mesi prima dell’effettuazione del trasporto. Nel futuro la verifica della regolarità dovrà essere svolta tramite una banca dati che verrà approntata dal comitato centrale dell’Albo autotrasportatori. Altro aspetto negativo è la previsione della pubblicazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto". La legittimità di tali valori, anche se di riferimento, è quanto meno dubbia, alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia; inoltre l’autorità Antitrust consente l’indicazione di valori di riferimento solo nel caso di mercati ristretti (per esempio distribuzione dei carburanti). Altri aspetti non secondari delle nuove norme riguardano: 1) la limitazione della sub-vezione: la sub-vezione dovrà essere concordata tra le parti pena la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre dovrà essere limitata ad un solo passaggio, ossia un sub-vettore non potrà a sua volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso di violazione del divieto di ulteriori sub-vezioni i relativi contratti saranno considerati nulli ex lege e in caso di giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al successivo sub-vettore il suo stesso compenso; i limiti alla sub-vezione non valgono per i trasporti a collettame mediante raggruppamento di partite non superiori a 50 quintali; 2) la previsione del “fuel surcharge" e “toll surcharge": nel caso di contratti di trasporto di durata superiore a trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante e al costo dei pedaggi autostradali andrà adeguata qualora le variazioni dei relativi prezzi superino del 2 per cento i valori presi a riferimento al momento della stipula dei contratti; 3) la soppressione della Scheda di Trasporto, ferma restando peraltro la corresponsabilità dei committenti per alcune infrazioni stradali dei conducenti qualora nel contratto di trasporto siano presenti istruzioni incompatibili con il rispetto del Codice della Strada; a tal fine, come avviene oggi, a bordo del mezzo deve essere presente il contratto di trasporto, ovvero la dichiarazione attestante che è stato stipulato un contratto di trasporto scritto; 4) l’obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita (il nuovo istituto introdotto con la riforma del processo civile al fine di decongestionare i tribunali) per le controversie in materia di contratto di trasporto e di sub-trasporto.
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