08/01/2015
La legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.14 n.190) contiene il nuovo assetto
normativo dell’autotrasporto elaborato dal Governo alla luce della sentenza
della Corte di giustizia europea del 4 settembre 2014.
Quelle disposizioni erano state anticipate ufficialmente dal ministro Lupi a metà
novembre. Assologistica aveva espresso la non condivisione del testo proposto
in quanto, di fatto, viene confermato l’intervento dell’Amministrazione pubblica
in un mercato che dev’essere oggetto di esclusiva competenza delle imprese
interessate, ma le norme sono rimaste sostanzialmente invariate e in
Parlamento non ne è stata consentita alcuna modifica.
Le nuove disposizioni si prestano a valutazioni contraddittorie.
Da una parte i costi minimi vengono abrogati e viene espressamente ribadita la
libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. Inoltre la
prescrizione viene ricondotta a 1 anno, rispetto ai precedenti 5, e viene
soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse tariffarie
tramite i decreti ingiuntivi.
Per contro viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale
retributiva, contributiva, e nel caso di contratti verbali anche fiscale e per le
violazioni al Codice della Strada, qualora si avvalgano di vettori e sub-vettori
non in regola con i versamenti contributivi. Per essere esonerati dalla
responsabilità solidale occorre verificare che il trasportatore abbia il Durc
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato non oltre tre mesi prima
dell’effettuazione del trasporto. Nel futuro la verifica della regolarità dovrà
essere svolta tramite una banca dati che verrà approntata dal comitato centrale
dell’Albo autotrasportatori.
Altro aspetto negativo è la previsione della pubblicazione da parte del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell’impresa di autotrasporto". La legittimità di tali valori, anche se di
riferimento, è quanto meno dubbia, alla luce dei principi sanciti dalla Corte di
giustizia; inoltre l’autorità Antitrust consente l’indicazione di valori di riferimento
solo nel caso di mercati ristretti (per esempio distribuzione dei carburanti).
Altri aspetti non secondari delle nuove norme riguardano:
1) la limitazione della sub-vezione: la sub-vezione dovrà essere concordata tra
le parti pena la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento;
inoltre dovrà essere limitata ad un solo passaggio, ossia un sub-vettore non
potrà a sua volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso di violazione
del divieto di ulteriori sub-vezioni i relativi contratti saranno considerati nulli
ex lege e in caso di giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al
successivo sub-vettore il suo stesso compenso; i limiti alla sub-vezione non
valgono per i trasporti a collettame mediante raggruppamento di partite non
superiori a 50 quintali;
2) la previsione del “fuel surcharge" e “toll surcharge": nel caso di contratti di
trasporto di durata superiore a trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante e al costo dei pedaggi autostradali
andrà adeguata qualora le variazioni dei relativi prezzi superino del 2 per
cento i valori presi a riferimento al momento della stipula dei contratti;
3) la soppressione della Scheda di Trasporto, ferma restando peraltro la
corresponsabilità dei committenti per alcune infrazioni stradali dei conducenti
qualora nel contratto di trasporto siano presenti istruzioni incompatibili con il
rispetto del Codice della Strada; a tal fine, come avviene oggi, a bordo del
mezzo deve essere presente il contratto di trasporto, ovvero la dichiarazione
attestante che è stato stipulato un contratto di trasporto scritto;
4) l’obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita
(il nuovo istituto introdotto con la riforma del processo civile al fine di
decongestionare i tribunali) per le controversie in materia di contratto di
trasporto e di sub-trasporto.
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