10/04/2018

Come ottenere risarcimento del danno da ritardo aereo? Basta produrre in giudizio il titolo di viaggio

La Corte di Cassazione ha precisato che il passeggero di un volo aereo è legittimato a chiedere il risarcimento del danno da ritardo producendo solamente il titolo di viaggio e documentando la circostanza del ritardo. La vicenda ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni da parte di un passeggero che, a causa di un ritardo di quattro ore del primo volo Berlino-Roma, perdeva la coincidenza con il secondo volo che lo avrebbe portato a Palermo. In appello l’istanza del passeggero era stata respinta poiché la Convenzione di Montreal e il Reg. CE n. 261/2004, imporrebbero al passeggero l’onere di dimostrare il titolo di viaggio e l’inadempimento (nella fattispecie, il ritardo) del vettore. Per la Corte di Cassazione le disposizioni dettate dalla Convenzione di Montreal 1999 e dalla normativa comunitaria non contengono alcuno specifico onere probatorio a carico del passeggero circa l’inadempimento del vettore. 


L’attuale quadro normativo si limita ad affermare il principio di presunzione di responsabilità a carico del vettore aereo, senza far gravare tale onere sul passeggero. Pertanto, vista l’assenza di specifiche disposizioni sul punto, la Corte richiama per analogia i criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., rilevando come il creditore che agisce per il risarcimento del danno – anche risultante dell’inesatto adempimento dell’obbligazione - è tenuto a provare soltanto la fonte del suo diritto nonché il termine di scadenza. 


Alla stregua di quanto precede, secondo la Suprema Corte di Cassazione il passeggero deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Di conseguenza, spea alla compagnia aerea dimostrare la regolare esecuzione della prestazione ovvero, in caso di ritardo, che questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6 comma 1 del Regolamento CE nr. 261/2004. Del resto, la stessa Corte ha evidenziato come il passeggero non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aereo su cui viaggiava. 


Diverso, invece, è il caso del vettore aereo, il quale opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo ed ha, dunque, facile accesso alla prova ufficiale dell’orario in cui il veicolo è atterrato. In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito la questione esprimendo il principio di diritto secondo cui: «il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del regolamento Ce 261/2004».

Avv, Alessio Totaro e Claudio Perrella
LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati 
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