10/04/2018
La Corte di Cassazione ha precisato che il passeggero di un volo aereo
è legittimato a chiedere il risarcimento del danno da ritardo producendo
solamente il titolo di viaggio e documentando la circostanza del
ritardo.
La vicenda ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni da parte di
un passeggero che, a causa di un ritardo di quattro ore del primo volo
Berlino-Roma, perdeva la coincidenza con il secondo volo che lo
avrebbe portato a Palermo.
In appello l’istanza del passeggero era stata respinta poiché la
Convenzione di Montreal e il Reg. CE n. 261/2004, imporrebbero al
passeggero l’onere di dimostrare il titolo di viaggio e
l’inadempimento (nella fattispecie, il ritardo) del vettore.
Per la Corte di Cassazione le disposizioni dettate dalla Convenzione di
Montreal 1999 e dalla normativa comunitaria non contengono alcuno
specifico onere probatorio a carico del passeggero circa
l’inadempimento del vettore.
L’attuale quadro normativo si limita ad
affermare il principio di presunzione di responsabilità a carico del
vettore aereo, senza far gravare tale onere sul passeggero.
Pertanto, vista l’assenza di specifiche disposizioni sul punto, la Corte
richiama per analogia i criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, ai
sensi dell’art. 2697 c.c., rilevando come il creditore che agisce per il
risarcimento del danno – anche risultante dell’inesatto adempimento
dell’obbligazione - è tenuto a provare soltanto la fonte del suo diritto
nonché il termine di scadenza.
Alla stregua di quanto precede, secondo la Suprema Corte di Cassazione
il passeggero deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova
equipollente, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento
del vettore.
Di conseguenza, spea alla compagnia aerea dimostrare la regolare
esecuzione della prestazione ovvero, in caso di ritardo, che questo sia
stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6 comma 1 del
Regolamento CE nr. 261/2004.
Del resto, la stessa Corte ha evidenziato come il passeggero non ha
disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aereo su cui viaggiava.
Diverso, invece, è il caso del vettore aereo, il quale opera in un regime di
controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo
di ogni volo ed ha, dunque, facile accesso alla prova ufficiale dell’orario in
cui il veicolo è atterrato.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito la questione
esprimendo il principio di diritto secondo cui: «il passeggero che agisca
per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla
cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile
rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova
della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,
ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova
equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione
dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in
giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di
ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate
dall’articolo 6, comma 1, del regolamento Ce 261/2004».
Avv, Alessio Totaro e Claudio Perrella
LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
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