26/07/2024

Bonus ZES unica del Mezzogiorno, ridotta drasticamente la percentuale del credito di imposta

Drastica riduzione del credito d’imposta del bonus ZES a seguito degli investimenti nella zona economica speciale unica del Mezzogiorno*: dal 60% iniziale la percentuale effettiva del credito è scesa a circa il 17,6668%, come risulta da un recente provvedimento emanato dil 22 luglio all’Agenzia delle Entrate (si veda allegato) e siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Le risorse disponibili sono infatti risultate inferiori alle richieste pervenute entro il 12 luglio 2024 e pari a circa 9,45 miliardi di euro contro 1,67 miliardi di euro effettivamente disponibili. A seguito di questi dati – come detto - ogni beneficiario potrà usufruire solo del 17,6668% del credito d’imposta ZES richiesto.

I beneficiari del bonus ZES possono prendere visione dell’importo del credito tramite il proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il credito ZES si può utilizzare in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo “7034”.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 124/2023 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica” che include territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le precedenti Zone economiche speciali divise in 8 strutture amministrative.

La Zona Economica Speciale è definita per legge come “zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo".

Queste speciali condizioni prevedono anche la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive collocate nella Zes unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023).

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