02/11/2020
La Commissione europea ha esteso al 30 aprile 2021 la possibilità di importare beni anti-covid-19 in esenzione da dazio e Iva, già
prevista dalla Decisione (Ue) n. 2020/491 e scaduta lo scorso 31 ottobre.
La scelta dell’esecutivo Ue è diretta conseguenza, da una parte, della considerazione
dell’utilità delle importazioni poste in essere negli Stati membri fino alla previgente
scadenza, che ha consentito l’approvvigionamento di medicinali, attrezzature mediche e
DPI carenti sul mercato europeo; dall’altra, dell’evidenza di rischi perduranti per la salute
pubblica, che determina, tuttora, un volume significativo di importazioni di tali beni.
L’Agenzia delle Dogane, nella circolare 29 ottobre 2020, n. 43, ha precisato che enti e organizzazioni che intendono effettuare operazioni di importazione in esenzione dal
pagamento di diritti doganali dovranno attenersi scrupolosamente alle condizioni e seguire
altresì le modalità operative già diramate dall’Agenzia stessa.
Ricordiamo che la circolare 9 luglio 2020, n. 19 e la successiva determinazione direttoriale
28 luglio 2020, prot. n. 262063 hanno riconosciuto tale beneficio riservato alle
organizzazioni pubbliche, tra cui gli organismi statali, enti pubblici e altri organismi di diritto
pubblico oppure alle organizzazioni approvate dalle autorità competenti degli Stati membri
o alle unità di pronto soccorso, di cui all’art. 1, Decisione (UE) n. 2020/491, iscritti nell’Albo
dei beneficiari e previa prenotazione dell’operazione di importazione nel portale unico
dell’Agenzia delle Dogane.
L’agevolazione è stata estesa anche alle importazioni effettuate anche per conto dei
suddetti soggetti, essendo questi ultimi i destinatari effettivi della merce accreditati nell’Albo
dei beneficiari.
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