22/12/2009

Autotrasporto: stabilite le Autorità competenti per le sanzioni previste dalla legge 133

Il Decreto Ministeriale 16.9.09 su G.U. n. 290 del 14.12.09 ha individuato nell’Agenzia delle Entrate, nel ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, in quello dello Sviluppo Economico e nel ministero del Lavoro le amministrazioni competenti ad applicare le sanzioni per la violazione del nuovo regime tariffario dell’autotrasporto applicabile in assenza di contratto scritto (commi da 6 a 9 articolo 83 bis Legge n. 133/2008). La violazione di quel regime comporta l’esclusione fino a sei mesi dalla possibilità di partecipare a gare di appalti pubblici, nonché la sospensione per un anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi vigenti. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base alle segnalazioni pervenute, dovrà eseguire un preliminare esame istruttorio e trasmettere entro il termine di sessanta giorni gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, alle suddette amministrazioni che irrogheranno le sanzioni. Le stesse amministrazioni potranno anche procedere d’ufficio qualora perverrà comunque loro notizia delle violazioni. Avverso i provvedimenti sanzionatori saranno esperibili gli ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge.
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