27/04/2010

Autotrasporto: quando l’indennità di trasferta è esente da imposizione fiscale

Il Ministero del Lavoro ha confermato che, in base all’art. 51 del TUIR, le indennità di trasferta erogate agli autisti in misura superiore ai valori fissati dal CCNL sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti di 46,48 euro al giorno per le trasferte nazionali e di 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero. Tale regime si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le indennità di trasferta superiori ai valori contrattuali siano state erogate in virtù di un accordo sindacale aziendale o meno. La precisazione si è resa necessaria per chiarire i dubbi interpretativi sollevati da una recente nota ministeriale sullo stesso tema.
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