E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la numero 77 del 2 aprile) il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 4 marzo 2024, n. 40, relativo al “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Il provvedimento contiene le norme per l’istituzione e la gestione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), oltre alle semplificazioni per le imprese insediate e che si insedieranno in tali aree.
Il DPCM stabilisce che le ZLS hanno lo scopo di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). In tali Regioni, la ZLS (che può avere anche dimensione interregionale e quindi coinvolgere più regioni), può essere istituita nel numero massimo di una per regione ed è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di tipo produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, ma non può comprendere zone residenziali.
Per richiedere l’istituzione della ZLS, il presidente della regione, o tutti i presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionali, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR. La proposta va accompagnata dal piano di sviluppo strategico riguardante criteri e obiettivi di sviluppo perseguiti dal piano, eventuali forme di coordinamento con la pianificazione strategica portuale e con la programmazione regionale. E' prevista un’istruttoria curata dal dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri.
La Zona Logistica Semplificata viene istituita per una durata parametrata agli investimenti del piano di sviluppo strategico e in ogni caso per non meno di sette anni, rinnovabili fino a un massimo di ulteriori sette anni in base ai risultati del monitoraggio sul conseguimento dei risultati del piano di sviluppo. Se il monitoraggio - effettuato dal dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri - avesse esito negativo, il ministro per gli Affari europei, sentite le regioni interessate, propone al presidente del Consiglio modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS.
Il decreto stabilisce inoltre che per le nuove imprese e per quelle già esistenti che operano nella ZLS sono previste semplificazioni: progetti inerenti alle attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non tenuti a fornire segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica (devono però rispettare le normative in materia di valutazione di impatto ambientale). Da segnalare che nelle ZLS e nelle ZLS interregionali si possono creare zone franche doganali.
Il testo integrale del DPCM è disponibile a questo link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/02/24G00056/sg