15/04/2015
Dopo la pubblicazione di annunci pubblicitari da parte di agenzie di somministrazione di manodopera di altri
Paesi europei con lo scopo di reclamizzare la convenienza economica dell’utilizzo in Italia di
autisti rumeni, il ministero del Lavoro ha invitato i propri uffici ispettivi a rafforzare la vigilanza
per contrastare comportamenti irregolari e ha ricapitolato il quadro normativo che regola la
materia.
Da parte ministeriale è stato anzitutto ribadito come, in base al DLGVO n. 72/2000 (di
recepimento della direttiva 96/71/CE), al lavoratore somministrato o distaccato debba essere
garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che
per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore.
In altre parole il lavoratore straniero ha diritto di vedersi riconosciuto, ferma restando
l’applicazione del regime previdenziale del Paese di appartenenza, lo stesso trattamento
economico e normativo previsto a parità di mansioni dalla contrattazione collettiva di settore per
i dipendenti italiani; in assenza di tale riconoscimento tanto l’agenzia fornitrice quanto l’impresa
utilizzatrice saranno responsabili solidalmente per l’adempimento degli obblighi retributivi e
previdenziali.
Il ministero del Lavoro ha sottolineato inoltre come, sempre in base alla normativa DLGVO n. 72/2000,
l’agenzia di somministrazione straniera per poter legittimamente operare in Italia debba essere
in possesso di un provvedimento autorizzativo equivalente a quello richiesto dalla disciplina
italiana, nonché possedere requisiti patrimoniali analoghi a quelli previsti per le agenzie di
somministrazione italiane.
La circolare ministeriale ha infine rammentato che sulla materia è intervenuta lo scorso anno la
nuova direttiva 2014/67/UE (ancora non recepita nell’ordinamento italiano), il cui scopo è garantire
un’applicazione più efficace della direttiva del 1971 e migliorare la cooperazione tra gli Stati
membri per contrastare le irregolarità.
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