08/07/2013
L’ABI e le principali Confederazioni Imprenditoriali hanno siglato un nuovo accordo per mantenere in favore delle piccole e medie imprese le misure per favorire l’accesso al credito. Il nuovo accordo ha validità fino al 30 giugno 2014. In sintesi prevede le seguenti misure.
Moratoria dei mutui: viene ripristinata la sospensione per 12 mesi del versamento della
quota capitale delle rate di mutuo e dei canoni di leasing immobiliare (6 mesi nel caso di
leasing mobiliare); possono beneficiare della sospensione le imprese che non abbiano già
usufruito dell’analoga misura in base all’accordo del 28 febbraio 2012, mentre è possibile
sospendere nuovamente i finanziamenti che già erano stati sospesi in base al primo accordo
del 3 agosto 2009. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse
previsto dal contratto originario.
Allungamento dei finanziamenti: è stata prevista la possibilità di allungare la durata dei
mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo, nonché di differire in avanti fino a
270 giorni le scadenze dei crediti a breve, quali le anticipazioni di crediti certi ed esigibili.
Anche per questa fattispecie, possono usufruire della misura le imprese che non ne abbiano
già beneficiato in base all’accordo del 16 febbraio 2011 e del 28 febbraio 2012. I mutui che
siano stati sospesi, al termine del periodo di sospensione possono usufruire
dell’allungamento (le relative domande possono essere presentate fino al 31 dicembre
2014). Le operazioni di allungamento, se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o
da processi aggregativi sono effettuate a condizioni di tasso invariato; negli altri casi la
variazione del tasso non potrà essere superiore a 2 volte il tasso originario.
Finanziamenti per investimenti: alle società di capitali che avviano processi di
rafforzamento patrimoniale, le banche concedono un finanziamento proporzionale
all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Come per il passato, le imprese per essere ammesse alle misure agevolative devono essere
“in bonis", cioè non devono avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, partite
incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né
avere procedure esecutive in corso.
Il nuovo accordo presumibilmente sarà operativo dal prossimo mese di settembre, tenuto
conto che è necessario attendere l’adesione formale delle banche e degli intermediari
finanziari. Fino al 30 settembre continuerà comunque ad essere in vigore il precedente
accordo del febbraio 2012, che è stato opportunamente prorogato (la scadenza era stata
originariamente fissata al 30 giugno). Si allega testo originario dell'accordo.
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