Il prossimo 5 ottobre gli avvocati Filippo Bruno e Giorgia Orsi dello Studio Legale Mordiglia esporranno le novità previste dal nuovo codice doganale unionale. Ecco qualche anticipazione su alcuni dei temi che verranno trattati durante il corso "Il nuovo codice doganale dell'Unione; cosa cambia per gli operatori: nuove disposizioni e problemi pratici" organizzato da Assologistica Cultura e Formazione presso gli uffici di via Cornalia 9, a Milano.
Il nuovo Codice Doganale Unionale presenta varie novità; quali sono – secondo il vostro parere – le più significative?
Il nuovo codice doganale è improntato alla tematizzazione e semplificazione dei regimi doganali. Tra i regimi speciali la trasformazione sotto controllo doganale viene assorbita, ad esempio, dal perfezionamento attivo e il regime di deposito viene snellito. Viene prevista una normativa orizzontale comune a tutti i regimi speciali che disciplina l’iter di autorizzazioni, le garanzie e l’appuramento, nonché la possibilità di utilizzare merci equivalenti in tutti i regimi sospensivi ad eccezione del transito. E’ possibile, altresì, passare da un regime all’altro con maggiore flessibilità, dando un grande incentivo alle strategie di competitività delle imprese. Le novità sono tutte ispirate ad offrire all’operatore doganale affidabile un’elasticità operativa più ampia, dalla riduzione delle procedure formali (a esempio le garanzie) all’ottenimento semplificato di agevolazioni doganali (per esempio per l’AEO).
Quali saranno i principali vantaggi per gli operatori doganali?
Gli operatori doganali che soddisfino i requisiti di affidabilità previsti dal nuovo codice potranno beneficiare di numerose agevolazioni sia sotto il profilo dello snellimento e semplificazione delle operazioni, sia sotto il profilo della riduzione delle garanzie e della possibilità di fruire di regimi che consentono di far coincidere il pagamento del dazio con l’effettiva commercializzazione delle merci.
E quali aspetti del Codice possono invece rappresentare delle criticità?
La normativa del Codice dell’Unione prevale su quella nazionale che dovrà essere riformata e aggiornata in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di prescrizione, rappresentanza doganale e garanzie.
Tra gli argomenti che tratterete durante il corso (si veda allegato) vi è anche “La nuova definizione di “esportatore". Ne vogliamo parlare?
La qualifica di esportatore verrà riconosciuta soltanto ai soggetti stabiliti nell’Unione, titolari di un contratto di vendita internazionale, cui verrà riconosciuto altresì il potere di disposizione delle merci in ordine al trasporto delle stesse fuori dall’Unione; ciò implicherà che i destinatari esteri delle merci incaricati del trasporto (nelle esportazioni con resa EXW) non potranno più comparire sulla bolletta doganale di esportazione, la quale dovrà essere compilata necessariamente da un rappresentante stabilito nella Comunità in nome proprio e per loro conto. Il rappresentante fiscale del soggetto estero non potrà più comparire come esportatore. La norma tuttavia entrerà in vigore dopo un congruo regime transitorio.
A parer vostro il “sistema burocratico" nazionale è pronto a recepire le novità previste dal Codice?
L’amministrazione italiana è certamente una delle più avanzate in Europa. Vero è, tuttavia, che il periodo transitorio previsto per l’entrata a regime delle nuove disposizioni nel 2020 consentirà, da un lato, di implementare procedure nazionali già esistenti, come, ad esempio, lo sportello unico, che sarà allargato a tutte le amministrazioni interessate allo sdoganamento, dall’altro di coordinare l’amministrazione italiana con quelle dell’Unione con le quali dovrà aprirsi uno scambio di informazioni e dati più intenso e rapido, per consentire l’implementazione di istituti come le garanzie globali o l’ITV o IVO. che “interessano" necessariamente più Paesi.
A cura di Ornella Giola
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