21/07/2015

“Voluntary disclosure”, occasione senza precedenti

La stampa specializzata continua a parlare della “voluntary disclosure" (il provvedimento che permette agli italiani, che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero non dichiarate al fisco, di sanare la loro posizione, pagando imposte e sanzioni in misura ridotta) con particolare attenzione, ma non sembra che i contribuenti ne abbiano ben compreso lo spirito. Quattro mesi di tempo ma diversi nodi ancora da sciogliere. 

Il 30 settembre è, infatti, la scadenza per potersi avvalere di tale provvedimento. È un’occasione senza precedenti, probabilmente l’ultima dopo gli scudi dagli incerti risultati, per mettersi a posto con il fisco e restituire all’economia una massa cospicua di miliardi. Non è da sottovalutare l’aspetto penale, visto che gli studi professionali, che gestiscono i rientri, devono far presente oltre che all’agenzia delle entrate, anche alla procura della Repubblica la provenienza e la storia dei fondi, e potranno emergere reati dal falso in bilancio al riciclaggio e, ora, all’autoriciclaggio. Reati pesanti con pene fino a otto anni. 

Il waiver (la liberatoria che deve essere rilasciata agli intermediari finanziari dai contribuenti che intendono avvalersi della collaborazione volontaria) controfirmato dall’intermediario, da presentare (in copia assieme alla richiesta di collaborazione) all’agenzia delle entrate, è disponibile in bozza di fac-simile sul sito delle Entrate. Dà il via alla voluntary disclosure, perché permette agli intermediari di trasmettere tutti i dati che riguardano le attività oggetto della procedura alle autorità finanziarie italiane richiedenti. Comprenderà le operazioni che sono state o che saranno effettuate sul rapporto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (se 2013, parte dal 1° gennaio 2014). 

La presentazione del waiver consente al contribuente: - di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl 167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all’Unione europea o alle SEE che assicura lo scambio automatico di informazioni; - la non applicazione del raddoppio dei termini di cui all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard Ocse entro il 2 marzo 2015. 

Per evitare il raddoppio dei termini, inoltre, se il contribuente trasferisce, successivamente all’attivazione di detta procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono trasferite, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento. L’agenzia si aspetta che il suo contenuto possa essere arricchito anche con ilcontributo dei cittadini, degli operatori del settore e dei professionisti. 

L’appuntamento del prossimo 30 settembre, data entro la quale la procedura di adesione dovrà essere perfezionata, è vissuto come “decisivo" dai contribuenti che detengono attività all’estero, essendo netta la sensazione che, a differenza dei condoni del passato, non ci saranno altre possibilità di regolarizzazione in futuro. Il fatto che paesi come Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco abbiano stipulato con l’Italia specifici accordi, permettendo ai contribuenti italiani che intendono avvalersi della voluntary disclosure di beneficiare di condizioni migliori in termini di anni da sanare e di oneri da sostenere, conferma naturalmente questa sensazione. 

La procedura di collaborazione volontaria entra nel vivo a seguito dell’invio da parte dei professionisti delle prime relazioni sulle attività oggetto di emersione. Come è noto, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015 prevede una procedura a step che inizia con l’invio di una dichiarazione telematica e con un successivo invio, entro 30 giorni, di una relazione di accompagnamento. Tenuto conto che la circolare che ha fornito l’interpretazione dell’agenzia delle entrate sulla procedura è del 31 marzo 2015, ben si comprende come nelle settimane successive si sia concentrando l’invio da parte degli studi professionali che si occupano di voluntary disclosure delle domane di ammissione alla procedura e delle prime relazioni che riguardano ora i casi classificati come “semplici", quei casi cioè per i quali non opera il raddoppio dei termini per fatti rilevanti dal punto di vista del diritto penale tributario, ora i casi classificati come “urgenti". 

I residenti italiani che hanno detenuto attivi finanziari all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale hanno spesso rilasciato procure a operare sui conti esteri ai propri familiari. Procure che, per la maggior parte dei casi, sono sempre rimaste non operative. Per l’agenzia delle entrate anche i procuratori devono accedere alla procedura di voluntary disclosure in quanto soggetti collegati all’intestatario del conto. Tale posizione poggia su un'interpretazione che è propria di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la possibilità di movimentare un conto estero su procura del relativo titolare fa scattare gli obblighi di monitoraggio fiscale (cfr. Cass. N. 9320/2003, 17051/2010 e 1752/2010). 

Intanto, nell’ottica di proseguire sulla strada della lotta all’evasione fiscale, il 27 maggio 2015, l’esecutivo comunitario ha siglato l’atteso protocollo con la Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. Di fatto, a partire dal 2018 terminerà per i residenti europei il segreto bancario svizzero. 

di Franco De Renzo
tel. 0245101071
email: segreteria@studioderenzo.it
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