09/04/2015
Con la circolare 1/D/2015 l’Agenzia delle Dogane, per evitare l’instaurarsi di una
procedura d’infrazione contro l’Italia per violazione del diritto europeo, ha
ammesso la possibilità per i rappresentanti doganali di operare in procedura
domiciliata con la rappresentanza diretta.
Nel corso di una recente riunione
l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti che saranno formalizzati in una nota
esplicativa per gli uffici doganali, al fine di consentire un’applicazione uniforme
del nuovo istituto su tutto il territorio nazionale.
Un primo chiarimento riguarda la comunicazione all’ufficio doganale dell’elenco
dei clienti (importatori/esportatori) per i quali il titolare della procedura intenda
agire in rappresentanza diretta. La circolare n. 1/D/2015 distingue i clienti tra
soggetti AEO (operatore economico autorizzato) e soggetti non AEO. Per i primi la comunicazione è più snella dal
momento che si tratta di operatori monitorati dalla dogana stessa. Per i clienti
non AEO, viceversa, viene richiesta una documentazione che consenta alla
dogana di identificare e conoscere il profilo del cliente stesso. L’Agenzia ha
chiarito che la ratio di questa disposizione è di evitare che attraverso la
procedura domiciliata in rappresentanza diretta passino soggetti non affidabili, il
cui rischio di inadempienza ai fini doganali è alto.
In sostanza la dogana chiede al titolare della procedura di utilizzare la stessa
accortezza impiegata quando opera in rappresentanza indiretta e dunque è
responsabile solidalmente con il cliente. Le informazioni da fornire sull’impresa
importatrice/esportatrice non necessariamente devono pervenire da una banca
dati di rating delle imprese, ma possono anche consistere nelle informazioni a
disposizione del rappresentante sulla notoria affidabilità del cliente.
L’aggiornamento dell’elenco dei clienti dovrà essere comunicato all’ufficio
doganale con cadenza bimestrale, nell’ambito del monitoraggio periodico già
previsto dalla circolare n. 1/D, e comporterà un’integrazione dell’autorizzazione
già rilasciata.
Un secondo chiarimento riguarda le conseguenze per il titolare della procedura
domiciliata nel caso di inadempienze tributarie doganali commesse dal cliente.
Sul punto la circolare 1/D è piuttosto vaga ed era sorto il dubbio che le
violazioni del cliente potessero comportare la revoca dell’autorizzazione alla
procedura domiciliata. L’Agenzia ha assicurato che non ci potrà essere alcun
automatismo a danno del titolare della procedura domiciliata. Le conseguenze
saranno valutate caso per caso e saranno assunte con gradualità. Potrà essere
imposto di escludere il cliente irregolare dalla procedura domiciliata in
rappresentanza diretta e si potrà arrivare nei casi più gravi fino alla revoca
generale della possibilità di operare in rappresentanza diretta. Il rapporto di
fiducia tra il titolare della procedura e la dogana sarà ritenuto compromesso,
come già avviene oggi, in caso di gravi e reiterate violazioni del titolare stesso.
Dai chiarimenti forniti dall’Agenzia emerge come la Dogana si riservi, in buona
sostanza, la facoltà di valutare i clienti che possono essere gestiti con la
procedura domiciliata in rappresentanza diretta e quelli che invece non possono
godere di questo canale preferenziale; in definitiva a fronte dei vantaggi
conseguenti all’utilizzo della rappresentanza diretta la dogana chiede al
rappresentante una compliance collaborativa nella selezione e nel controllo delle
imprese importatrici/esportatrici.
E' ora opportuno che gli operatori
interessati inizino a presentare le istanze per attivare la procedura domiciliata in
rappresentanza diretta quantomeno con i clienti certificati AEO. In tal modo
sarà possibile testare il comportamento dei vari uffici doganali.
Chi volesse dei chiarimenti, può contattare la segreteria di Assologistica al numero di telefono 026691567.
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