12/04/2018
La Corte di Cassazione ha ribadito l’onere dell’assicurato, che agisce
nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo, di
provare che l’evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi
nella copertura assicurativa, mentre l’assicuratore, qualora eccepisca
un’esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non
compresi in garanzia.
IL CASO
Nella presente vicenda l’attore agiva nei confronti della Compagnia con
cui aveva contratto un’assicurazione contro gli infortuni sostenendo di
aver subito gravi lesioni personali a causa di un incidente stradale.
L’assicuratore si costituiva in giudizio contestando sia l’efficacia della
copertura assicurativa sia la dinamica del sinistro.
Il Tribunale di Trieste riconosceva il diritto dell’assicurato all’indennizzo,
ma la Corte d’Appello – accogliendo l’impugnazione dell’assicuratore –
riformava la sentenza di primo grado, ritenendo di non poter escludere
che il sinistro fosse derivato da un rischio escluso dalla copertura
assicurativa. L’assicurato ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione
che, nell’accogliere il ricorso, ha chiarito quali siano gli oneri probatori
incombenti sulle parti nei giudizi promossi contro l’assicuratore.
"RISCHIO INCLUSO"
L’assicurato nell’agire in giudizio deve provare che l’evento dannoso, le
sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto
assicurativo. In altre parole, l’assicurato deve provare il verificarsi di un
cosiddetto ‘rischio incluso’ per il quale il contratto accorda all’assicurato il
pagamento dell’indennizzo.
I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di
delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali,
spaziali, temporali). Di conseguenza, se l’assicuratore convenuto
eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la
sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dell’esclusione di
polizza ed il rigetto dell’indennizzo.
La sentenza in commento risulta di grande interesse, in quanto delinea
chiaramente la ripartizione degli oneri probatori nei giudizi fra assicuratori
ed assicurati in un contesto nel quale i giudici di merito non paiono
sempre valorizzare in modo adeguato l’assolvimento dell’onere della
prova, specialmente a carico dei secondi.
Avv. Alessio Totaro e Claudio Perrella - LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
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