12/04/2018

Fra assicurato e assicuratore occorre l'onere della prova

La Corte di Cassazione ha ribadito l’onere dell’assicurato, che agisce nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo, di provare che l’evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l’assicuratore, qualora eccepisca un’esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. 

IL CASO
Nella presente vicenda l’attore agiva nei confronti della Compagnia con cui aveva contratto un’assicurazione contro gli infortuni sostenendo di aver subito gravi lesioni personali a causa di un incidente stradale. L’assicuratore si costituiva in giudizio contestando sia l’efficacia della copertura assicurativa sia la dinamica del sinistro. Il Tribunale di Trieste riconosceva il diritto dell’assicurato all’indennizzo, ma la Corte d’Appello – accogliendo l’impugnazione dell’assicuratore – riformava la sentenza di primo grado, ritenendo di non poter escludere che il sinistro fosse derivato da un rischio escluso dalla copertura assicurativa. L’assicurato ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione che, nell’accogliere il ricorso, ha chiarito quali siano gli oneri probatori incombenti sulle parti nei giudizi promossi contro l’assicuratore. 


"RISCHIO INCLUSO"
L’assicurato nell’agire in giudizio deve provare che l’evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l’assicurato deve provare il verificarsi di un cosiddetto ‘rischio incluso’ per il quale il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l’assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dell’esclusione di polizza ed il rigetto dell’indennizzo. La sentenza in commento risulta di grande interesse, in quanto delinea chiaramente la ripartizione degli oneri probatori nei giudizi fra assicuratori ed assicurati in un contesto nel quale i giudici di merito non paiono sempre valorizzare in modo adeguato l’assolvimento dell’onere della prova, specialmente a carico dei secondi. 

Avv. Alessio Totaro e Claudio Perrella - LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati
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