16/07/2024

Nuovi obblighi di export compliance per Russia, Bielorussia e dual use

La questione della prevenzione dell'elusione delle sanzioni dell'UE contro la Russia attraversa con crescente urgenza tutti i pacchetti di sanzioni dell'UE divenendo nuovamente oggetto del 14° pacchetto sanzionatorio, entrato in vigore il 25 giugno 2024. Questi si aggiunge alle stringenti sanzioni alla Bielorussia, e agli obblighi di compliance, estesi a partire dal 1° luglio 2024. Non da ultimo, In Italia si è assistito all’ampliamento dei prodotti a Dual Use ad opera della neo Lista Nazionale di Controllo adottata il 2 luglio scorso con il Decreto del vice ministro del ministero degli Affari Esteri n. 1325/BIS/371 del 01.07.2024. 

 

La vision di due diligence obbligata

Tre esempi su tutto illustrano le nuove misure di Export Compliance, con portata globale (non solo limitata alle transazioni con paesi soggetti a misure restrittive), che le imprese si trovano sin da ora, o che si troveranno nei prossimi mesi, a dover adottare per assicurare la loro business continuity sui mercati internazionali:

1)     Export Compliance Program: per l’esportazione dei prodotti elencati nell’All. XL del Reg. 833/2024 (Russia), sorgerà l’obbligo di adozione di “procedure appropriate […] per attenuare e gestire efficacemente i rischi” di diversione dei prodotti in Russia. Tradotto: l’adozione di un ICP entro il 26 dicembre 2024 [cfr. art. 12 octies ter].

2)     Due Diligence obbligatoria per le consociate Estere: il nuovo articolo 8 bis impone sia alle persone fisiche che alle entità dell'UE di "adoperarsi al massimo per garantire che qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito al di fuori dell'Unione che possiedono o controllano non partecipi ad attività che compromettono le misure restrittive [n.d.r. ai sensi del regolamento (UE) n. 833/2014]".

3)     NO-Belarus Clause (NO-Russia Clause estesa): nel tentativo di prevenire l'elusione, gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a includere nei loro contratti una "clausola no-Belarus". Questa riproduce la "clausola no-Russia", (quest’ultima altresì estesa nella portata essendo stati listati ulteriori prodotti all’all.to XL del Reg. 833/2014) che vieta esplicitamente la riesportazione di beni e tecnologie sensibili in Bielorussia o per l'uso in Bielorussia. A questi si aggiungono nuovi beni listati e restrizioni sui servizi e software anche alla Bielorussia.

In ottica di dovuta diligenza degna di nota è la recente Voluntary Disclosure (c.d. Self Disclosure) introdotta con il 14° pacchetto di sanzioni UE, ha previsto come anche una autodenuncia volontaria di violazioni delle sanzioni UE può essere considerata dalle autorità una circostanza attenuante (considerando n. 26). Di conseguenza, l'articolo 8 (par. 1) del regolamento (CE) n. 833/2014 e l'articolo 15 (par. 1) del regolamento (CE) n. 269/2014 sono stati modificati.

In tale contesto si interseca infine l’adozione della direttiva europea, il 19 maggio 2024, che mira ad armonizzare tra gli Stati membri i reati penali relativi alle violazioni delle sanzioni e la loro punibilità verso le imprese, ad esempio con sanzioni sino al 5% del fatturato mondiale, che dovrà essere recepita nei singoli stati membri entro maggio del 2025.

 

Il 14° pacchetto di sanzioni dell'UE in pillole

Il 24 giugno 2024 l'Unione europea (UE) ha approvato il 14° Pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Queste ultime misure introducono diverse nuove restrizioni tematiche e sono introdotte sulla scia di diverse nuove restrizioni imposte dal Regno Unito e dagli Stati Uniti nel corso delle ultime settimane.

Le ultime misure UE sono contenute nel Reg. (UE) n. 2024/1746 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio; e nel regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

Tra le principali misure:

* Estensione delle restrizioni soggettive aggiungendo 116 designazioni (Allegato I del Regolamento 269/2014)

* Sanzioni contro 27 navi, per contrastare la cosiddetta “flotta ombra” russa

* Estensione dei divieti di esportazione, ad esempio di alcuni prodotti chimici, macchinari per scavo

* Estensione dei divieti di importazione, ad esempio per l'elio russo (allegato XXI)

* Islanda e Liechtenstein nuovi paesi partner (allegato VIII)

* Revisione ed estensione della “clausola No Russia” per includere il know-how per gli articoli dell’Allegato XL

* Obblighi di conformità speciali per gli articoli dell'allegato XL (nuovo articolo 12 octies ter)

* Obbligo di conformità della società madre UE per le filiali in un paese terzo (nuovo art. 8bis Reg. 833/2014)

* Nuove 61 Società soggette a Export Restrictions, e alcune di queste entità sono situate in paesi terzi (Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali e nell'approvvigionamento di articoli sensibili.

Misure di importazione/esportazione, a norma dell'articolo 3 duodecies, che comprende ora un ampio elenco di sostanze chimiche, minerali di manganese e composti di terre rare, materie plastiche, macchinari da scavo, monitor e apparecchiature elettriche. Per tutti i contratti conclusi prima del 25 giugno 2024, si applicano delle deroghe temporali calibrate fino al 26 luglio 2024, 26 settembre 2024 ovvero al 26 dicembre 2024, a seconda dei beni listati. Vi sono inoltre ulteriori restrizioni all'importazione, all'acquisto o al trasporto di elio dalla Russia.

 

La due diligence sulle proprie società estere

In primo luogo, i nuovi orientamenti su ciò che le società madri nell'UE, verso le controllate estere, sono tenute a fare sono esposti ai considerando 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1745. In particolare, si afferma che gli sforzi dovrebbero essere intesi come comprendenti “tutte le azioni idonee e necessarie per conseguire il risultato di prevenire [l'indebolimento] delle misure restrittive di cui al regolamento (UE) 833/2014". Suggerisce che tali misure potrebbero includere adeguate sanzioni e politiche di gestione del rischio, tenendo conto nel contempo della giurisdizione della filiale di paesi terzi, del settore imprenditoriale e del tipo di attività interessata.

Ciò afferma che il massimo impegno comprende solo "azioni che sono realizzabili per l'operatore dell'Unione in considerazione della sua natura, delle sue dimensioni e delle circostanze di fatto pertinenti, in particolare il grado di controllo effettivo" della controllata non UE.

In secondo luogo, la formulazione antielusione è stata ampliata in modo da indicare ora specificamente che la partecipazione di qualsiasi attività “senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato [di elusione], ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità " costituisce un'attività di elusione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 833/2014. La stessa modifica è stata apportata al regolamento (CE) n. 269/2014.

Permangono infine gli obblighi di Autorizzazione, in Italia tramite il portale di e-Licensing di UAMA, che permette la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o la messa a disposizione dei servizi e dei software listati a favore di entità stabilite in Russia di proprietà o sotto il controllo di società unionali (c.d. deroga Intercompany), o di un paese partner dell’Allegato VIII da ottenersi entro il 30 settembre 2024 (precedentemente fissata al 20 giugno u.s.). Una vera e propria finestra aggiuntiva per le Imprese per mettersi in conformità…da non farsi sfuggire.

 

Trasporti su strada Intra-UE, selezione degli spedizionieri

Come estensione delle precedenti restrizioni alle imprese di trasporto su strada, le nuove misure vietano a qualsiasi entità dell'UE detenuta al 25 % o più da interessi russi che non siano cittadini dell'UE o che non siano in possesso di permessi di soggiorno temporanei o permanenti in uno Stato membro dell'UE, di essere ammesse a diventare "imprese di trasporto su strada".

Inoltre, a partire dal 26 luglio 2024, a qualsiasi entità di questo tipo, stabilita nell'UE dopo il 8 aprile 2022, è vietato trasportare merci su strada all'interno dell'UE, anche in transito. [cfr. Art. 3 terdecies]

 

Biellorussia, nuovi obblighi in linea con le sanzioni Russia

Il 29 giugno 2024 il Consiglio dell'UE ha esteso le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Bielorussia con il Reg. (EU) 2024/1865 del 29 Giugno 2024 che modifica il Reg. (CE) No 765/2006, e che mirano a impedire alla Bielorussia di facilitare l'elusione delle sanzioni contro la Russia allineandoli con i divieti introdotti dal 14° pacchetto di sanzioni.

Le sanzioni ampliate riguardano un'ampia gamma di settori, tra cui il commercio, i servizi e i trasporti. In particolare, le restrizioni alle esportazioni sono state estese ai beni a duplice uso e a tecnologia avanzata, nonché a tutti i tipi di beni che contribuiscono al potenziamento della capacità industriale della Bielorussia, alle attrezzature per la navigazione marittima, alla tecnologia per la raffinazione del petrolio e ad alcuni beni di lusso.

Ulteriori restrizioni si applicano anche alle importazioni, vietando i beni che facilitano la diversificazione delle entrate. Si tratta di beni come l'oro, i diamanti, l'elio, il carbone e altri prodotti minerali, compreso il petrolio greggio. Quest'ultima misura è stata integrata da un nuovo divieto su beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale.

Nel settore dei trasporti, in linea con quanto già avvenuto per i vettori Russi, agli operatori dell'UE con una proprietà bielorussa pari o superiore al 25%, è vietato svolgere attività di trasporto su strada all'interno dell'UE, compreso il transito,

Inoltre, è vietata la fornitura di alcuni servizi quali contabilità, revisione contabile, consulenza fiscale e pubbliche relazioni. A differenza del divieto generale sui servizi professionali imposto alla Russia, questo divieto è limitato alla fornitura di questi servizi alla Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle società e alle agenzie.

Inoltre, nel tentativo di prevenire l'elusione, gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a includere nei loro contratti una "clausola no-Belarus". Questa riproduce la "clausola no-Russia", che vieta esplicitamente la riesportazione di beni e tecnologie sensibili in Bielorussia o per l'uso in Bielorussia.

 

Restrizioni UE e non solo – L’extraterritorialità USA

Il 10 luglio 2024 Il Bureau of Industry and Security ("BIS") del Dipartimento del Commercio statunitense ha pubblicato una guida che delinea le diverse azioni intraprese dal BIS per informare l'industria e il mondo accademico sulle controparti estere che presentano rischi di diversione di articoli soggetti a controlli sulle esportazioni del BIS verso paesi o entità “sensibili”. La guida delinea anche alcune responsabilità che le aziende e le università hanno per conformarsi alle normative sulle Export Administration Regulations ("EAR"), nonché ulteriori misure che dovrebbero adottare per mitigare i rischi di diversione.

Il Bureau of Industry and Security raccomanda ad esempio agli esportatori, ai riesportatori e ad altre aziende di aggiungere un nuovo strumento di screening dei clienti alle loro fasi di due diligence prima di esportare merci che potrebbero essere successivamente dirottate verso la Russia, in particolare per la microelettronica e altri beni sensibili che la Russia sta cercando di importare. Nella nuova guida pubblicata, il BIS  ha anche chiarito le misure di conformità specifiche che le aziende, anche Europee e loro consociate, e le università dovrebbero adottare.

 

Il valore di formazione e di un ICP (Internal Compliance Program) per l’export

Da quanto sopra esposto è chiaro che ciò aumenta ulteriormente la pressione sulla fornitura e il mantenimento di un Programma di conformità interna (ICP) in compliance con i rischi individuali e la loro prevenzione. L'applicazione delle sanzioni dell'UE in generale, e contro la Russia in particolare, richiede l'attenzione e il supporto appropriati per consentire una Export Compliance che risulta oramai non più relegata a una Risk Mitigation aziendale, bensì ad un vero e proprio Must Have per continuare a poter esportare (cfr. Obblighi del art. 12 octies ter dal 26 Dicembre 2024) ed evitare blocchi e sequestri in dogana.

Affinché un ICP possa effettivamente e legalmente sviluppare l'effetto protettivo desiderato, necessita di un'adeguata manutenzione oltre ad un update costante, poiché le norme sanzionatorie, le transazioni, i processi, ecc. possono cambiare in qualsiasi momento, avere effetti extra-territoriali (es. Sanzioni USA) e richiedere adeguamenti al mutare dello scenario di commercio globale.

 

TRADE COMPLIANCE: OBBLIGHI e SOLUZIONI

Un training per mantenere l’Export Compliance aziendale aggiornata, degli ICP (Policy e procedure) che non solo aiutino a prevenire violazioni delle sanzioni e del controllo delle esportazioni, ma che permettano anche di scoprire una inosservanza il più rapidamente possibile, colmare le lacune organizzative e, se necessario, preparare correttamente un'auto-compliance prima di essere contestata dall’autorità sono le best practice. Non da ultimo adottare Clausole e Condizioni Contrattuali che consentano di poter continuare ad esportare in paesi terzi, non soggetti a restrizioni ma inclusi nelle misure antielusive sono tasselli fondamentali per il successo della business continuity delle moderne Supply Chain Internazionali.

 In tale contesto si inserisce il corso organizzato da Assologistica Cultura e Formazione (www.culturaeformazione.assologistica.it ) e Cross-Border | Global Trade Solutions (www.cbglobal.it) dal Titolo “EXPORT COMPLIANCE UE E USA: RESTRIZIONI, EMBARGHI E DIFESA” organizzato  per il 24 Luglio 2024.

 

di dott. Marco Sella, Customs & Global Trade Director e Doganalista

CROSS-BORDER | Global Trade Solutions

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E-mail: msella@cbglobal.it

Tel. +39.3471668668

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