16/07/2015
Nell’ambito dell’analisi condotta per “reingegnerizzare" i processi di controllo, a partire dalla fine di maggio scorso, la circolare 58510/RU del 20.05.15 (sotto allegata) prevede la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate. Tale dispensa viene prevista sia per le dichiarazioni di intento valide per una singola operazione che per quelle a copertura di più operazioni doganali di importazione.
Nella pratica operativa il sistema informativo delle Dogane “AIDA", in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l’esistenza e la validità della dichiarazione di intento, la capienza del plafond IVA (sulla base dell’importo inserito nella dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate) e la corrispondenza tra i dati dell’importatore e i dati del dichiarante riportati nella dichiarazione di intento. Nel caso di incongruenze, il sistema informativo rigetta la dichiarazione di importazione.
All’atto dello svincolo della dichiarazione di importazione, il sistema “AIDA" invia in tempo reale al sistema informativo della Agenzia delle Entrate l’importo effettivamente utilizzato. Questa è una ulteriore ed importante semplificazione del processo di sdoganamento merci, che fa decadere la modalità operativa suggerita in precedenza, (cfr. circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 17631/RU/2015) che prevedeva di trasmettere preventivamente da parte dell'operatore doganale la “bozza" della dichiarazione di importazione per consentire all'importatore di rilevare i valori da indicare, al fine di trasmettere l’importo del valore imponibile corretto alla Agenzia delle Entrate.
Tale innovazione è senza dubbio indice di una direzione da parte delle autorità doganali che vorremmo si mantenesse: il progressivo snellimento delle procedure doganali, da tempo auspicato, contribuirà in maniera soddisfacente a riportare l’intero sistema import/export italiano agli standard di competitività richiesti dal resto dei Paesi europei.
Si segnala infine che la circolare del 20 maggio prevede una codifica diversa in caso di soggetti comunitari "non residenti" per i quali occorre precisare se la partita IVA è riferita direttamente all'importatore o a un rappresentante fiscale.
Stefano Morelli
Nella pratica operativa il sistema informativo delle Dogane “AIDA", in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l’esistenza e la validità della dichiarazione di intento, la capienza del plafond IVA (sulla base dell’importo inserito nella dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate) e la corrispondenza tra i dati dell’importatore e i dati del dichiarante riportati nella dichiarazione di intento. Nel caso di incongruenze, il sistema informativo rigetta la dichiarazione di importazione.
All’atto dello svincolo della dichiarazione di importazione, il sistema “AIDA" invia in tempo reale al sistema informativo della Agenzia delle Entrate l’importo effettivamente utilizzato. Questa è una ulteriore ed importante semplificazione del processo di sdoganamento merci, che fa decadere la modalità operativa suggerita in precedenza, (cfr. circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 17631/RU/2015) che prevedeva di trasmettere preventivamente da parte dell'operatore doganale la “bozza" della dichiarazione di importazione per consentire all'importatore di rilevare i valori da indicare, al fine di trasmettere l’importo del valore imponibile corretto alla Agenzia delle Entrate.
Tale innovazione è senza dubbio indice di una direzione da parte delle autorità doganali che vorremmo si mantenesse: il progressivo snellimento delle procedure doganali, da tempo auspicato, contribuirà in maniera soddisfacente a riportare l’intero sistema import/export italiano agli standard di competitività richiesti dal resto dei Paesi europei.
Si segnala infine che la circolare del 20 maggio prevede una codifica diversa in caso di soggetti comunitari "non residenti" per i quali occorre precisare se la partita IVA è riferita direttamente all'importatore o a un rappresentante fiscale.
Stefano Morelli
File allegati
Share :