08/02/2016
Con la recente circolare 22/D del 28 dicembre 2015, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affronta l'annosa questione circa la legittimazione passiva, relativa alle sanzioni amministrative a carico dei rappresentanti in dogana.
La finalità della circolare è quella di uniformare i comportamenti degli uffici doganali evitando risultati discordanti in merito all’attribuzione delle responsabilità, in caso di violazioni accertate nell’espletamento del processo di sdoganamento.
La circolare 22/D/2015 focalizza il ruolo e la responsabilità dei rappresentanti, tenendo conto delle modalità possibili con cui può essere esercitata la rappresentanza in dogana, diretta e indiretta.
Cosa succede nel caso ci sia un ruolo di rappresentanza doganale indiretta...
In riferimento alle operazioni espletate in rappresentanza indiretta, relativamente all’obbligazione doganale, ovvero all’obbligo di corrispondere i dazi, il rappresentante, in conseguenza dell'incarico conferito acquisisce la qualifica di “dichiarante" , ai sensi dell’art. 4, paragrafo 18 CDC, con la conseguenza di essere direttamente responsabile dei maggiori diritti eventualmente dovuti, in solido con l’importatore, art. 201, paragrafi 2 e 3, CDC. Gli uffici doganali potranno quindi pretendere il pagamento del debito doganale dal proprietario delle merci o dal rappresentante doganale.
... e nel caso di rappresentanza doganale diretta
Nel caso della rappresentanza diretta, il doganalista che agisce in tale veste non è il dichiarante, posizione giuridica che nel caso di specie viene ricondotta alla figura dell'importatore/proprietario delle merci, ossia il solo responsabile dell’obbligazione doganale. La responsabilità del doganalista in relazione ai dazi in rappresentanza diretta, non è tuttavia del tutto esclusa: il doganalista può comunque essere chiamato a rispondere qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 201, paragrafo 3, CDC ossia quando lo stesso ha presentato una dichiarazione sulla base di dati errati dei quali avrebbe dovuto essere “ragionevolmente" a conoscenza. La circolare precisa in quali casi si può ritenere che il rappresentante diretto poteva considerarsi “ragionevolmente" a conoscenza della erroneità dei sopra richiamati dati. Nel merito della responsabilità sanzionatoria dei rappresentanti in dogana, l’Agenzia precisa che occorre tenere conto della condotta materiale di colui che ha commesso l’infrazione, in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 472/1997.
L'importanza di agire con diligenza
Nonostante la disciplina in questione contenga una presunzione di responsabilità in capo all’autore materiale del fatto costituente violazione punibile (ovvero il rappresentante doganale, in quanto soggetto che pone in essere l’attività di dichiarazione), non si può non tenere conto del fatto di due situazioni:
- il soggetto che beneficia della violazione posta in essere dall’autore materiale è l'importatore/proprietario delle merci (rappresentato);
- la dichiarazione doganale viene presentata dal rappresentante sulla base di informazioni ed elementi che quest'ultimo non acquisisce direttamente, ma che riceve dal rappresentato e dalla documentazione fornita a corredo.
Il rappresentante doganale avrà la possibilità di avvalersi della figura dell’autore mediato di cui all’articolo 10 del D. Lgs n. 472/1997, al fine di ricondurre la responsabilità amministrativa della violazione sul rappresentato, sottraendosi all’applicazione di sanzioni. Il rappresentante potrà evitare di vedersi addebitata la responsabilità se saprà dimostrare di aver agito con la diligenza del professionista sull’operazione (NB: in caso di rappresentanza indiretta, l'onere della prova dell'assenza di responsabilità spetta al rappresentante indiretto; nel caso di rappresentanza diretta sarà invece l’ufficio doganale a dover dimostrare la responsabilità del doganalista); la circolare in questione, ai fini della valutazione della responsabilità del rappresentante in dogana, ricorre al criterio previsto di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2 c.c. L’ufficio delle dogane dovrà valutare se l’intermediario abbia esercitato il mandato con la diligenza da escludere ogni sua responsabilità di tipo amministrativo.
La competenza professionale va dimostrata
Al fine di dimostrare l'assenza di responsabilità per l’inesattezza o l’irregolarità della documentazione e dei dati contenuti nella dichiarazione, non è sufficiente la produzione di un mandato dettagliato nel quale si attribuisce la responsabilità al rappresentato, ma occorre dimostrare di avere vagliato le circostanze delle situazioni con la competenza di un professionista; a tale proposito sono determinanti, ad esempio, richieste di chiarimento inviate a mezzo e-mail e le relative risposte che potranno assumere rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità.
Non tutto viene punito
La circolare 22/D chiarisce i casi delle violazioni “formali", ovvero di quelle violazioni delle norme doganali che non comportano alcun debito di imposta, viene esclusa la punibilità per una violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, e che non arrechi alcun pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria; è comunque necessario che siano presenti entrambe le circostanze, assenza di danno erariale e mancato pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. Pertanto, la sussistenza di una sola di queste due condizioni comporterà l’inapplicabilità dell’esimente della violazione formale e la conseguente punibilità della violazione.
di Stefano Morelli
Presidente della commissione "Dogane" di Assologistica
Cosa succede nel caso ci sia un ruolo di rappresentanza doganale indiretta...
In riferimento alle operazioni espletate in rappresentanza indiretta, relativamente all’obbligazione doganale, ovvero all’obbligo di corrispondere i dazi, il rappresentante, in conseguenza dell'incarico conferito acquisisce la qualifica di “dichiarante" , ai sensi dell’art. 4, paragrafo 18 CDC, con la conseguenza di essere direttamente responsabile dei maggiori diritti eventualmente dovuti, in solido con l’importatore, art. 201, paragrafi 2 e 3, CDC. Gli uffici doganali potranno quindi pretendere il pagamento del debito doganale dal proprietario delle merci o dal rappresentante doganale.
... e nel caso di rappresentanza doganale diretta
Nel caso della rappresentanza diretta, il doganalista che agisce in tale veste non è il dichiarante, posizione giuridica che nel caso di specie viene ricondotta alla figura dell'importatore/proprietario delle merci, ossia il solo responsabile dell’obbligazione doganale. La responsabilità del doganalista in relazione ai dazi in rappresentanza diretta, non è tuttavia del tutto esclusa: il doganalista può comunque essere chiamato a rispondere qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 201, paragrafo 3, CDC ossia quando lo stesso ha presentato una dichiarazione sulla base di dati errati dei quali avrebbe dovuto essere “ragionevolmente" a conoscenza. La circolare precisa in quali casi si può ritenere che il rappresentante diretto poteva considerarsi “ragionevolmente" a conoscenza della erroneità dei sopra richiamati dati. Nel merito della responsabilità sanzionatoria dei rappresentanti in dogana, l’Agenzia precisa che occorre tenere conto della condotta materiale di colui che ha commesso l’infrazione, in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 472/1997.
L'importanza di agire con diligenza
Nonostante la disciplina in questione contenga una presunzione di responsabilità in capo all’autore materiale del fatto costituente violazione punibile (ovvero il rappresentante doganale, in quanto soggetto che pone in essere l’attività di dichiarazione), non si può non tenere conto del fatto di due situazioni:
- il soggetto che beneficia della violazione posta in essere dall’autore materiale è l'importatore/proprietario delle merci (rappresentato);
- la dichiarazione doganale viene presentata dal rappresentante sulla base di informazioni ed elementi che quest'ultimo non acquisisce direttamente, ma che riceve dal rappresentato e dalla documentazione fornita a corredo.
Il rappresentante doganale avrà la possibilità di avvalersi della figura dell’autore mediato di cui all’articolo 10 del D. Lgs n. 472/1997, al fine di ricondurre la responsabilità amministrativa della violazione sul rappresentato, sottraendosi all’applicazione di sanzioni. Il rappresentante potrà evitare di vedersi addebitata la responsabilità se saprà dimostrare di aver agito con la diligenza del professionista sull’operazione (NB: in caso di rappresentanza indiretta, l'onere della prova dell'assenza di responsabilità spetta al rappresentante indiretto; nel caso di rappresentanza diretta sarà invece l’ufficio doganale a dover dimostrare la responsabilità del doganalista); la circolare in questione, ai fini della valutazione della responsabilità del rappresentante in dogana, ricorre al criterio previsto di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2 c.c. L’ufficio delle dogane dovrà valutare se l’intermediario abbia esercitato il mandato con la diligenza da escludere ogni sua responsabilità di tipo amministrativo.
La competenza professionale va dimostrata
Al fine di dimostrare l'assenza di responsabilità per l’inesattezza o l’irregolarità della documentazione e dei dati contenuti nella dichiarazione, non è sufficiente la produzione di un mandato dettagliato nel quale si attribuisce la responsabilità al rappresentato, ma occorre dimostrare di avere vagliato le circostanze delle situazioni con la competenza di un professionista; a tale proposito sono determinanti, ad esempio, richieste di chiarimento inviate a mezzo e-mail e le relative risposte che potranno assumere rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità.
Non tutto viene punito
La circolare 22/D chiarisce i casi delle violazioni “formali", ovvero di quelle violazioni delle norme doganali che non comportano alcun debito di imposta, viene esclusa la punibilità per una violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, e che non arrechi alcun pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria; è comunque necessario che siano presenti entrambe le circostanze, assenza di danno erariale e mancato pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. Pertanto, la sussistenza di una sola di queste due condizioni comporterà l’inapplicabilità dell’esimente della violazione formale e la conseguente punibilità della violazione.
di Stefano Morelli
Presidente della commissione "Dogane" di Assologistica
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