16/11/2015

Tutela del credito, l'esercizio del diritto di ritenzione - a cura dell'avv. Marco Lenti

In questo e nei prossimi articoli esamineremo gli strumenti di tutela del credito a disposizione degli operatori della filiera logistica. Ci si riferisce, in particolare, al privilegio speciale che assiste il credito del vettore, del mandatario (di cui lo spedizioniere è una specificazione) e del depositario, riconosciuto dall’art. 2761 del codice civile.

In particolare in questo articolo si affrontano i presupposti per l’esercizio di ritenzione dipendente dal privilegio speciale. L’art. 2761 del codice civile prevede che “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui". La norma prosegue affermando che “I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato". E infine, quanto al depositario o al sequestratario, la legge prevede che “I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro".

Secondo quanto previsto dalla legge, i presupposti per l’esercizio del privilegio da parte del vettore, dello spedizioniere e del depositario sono:
⁃ che il vettore, o lo spedizioniere, ovvero il depositario abbiano un credito dipendente dal contratto di trasporto/spedizione/deposito, ovvero un credito per prestazioni eseguite e non pagate;
⁃ che vi sia connessione tra le cose e il credito;
⁃ che il vettore, o lo spedizioniere ovvero il depositario mantengano la detenzione delle cose.

L’esercizio del privilegio consente all’operatore che non venga pagato di far vendere le cose all’asta, ovvero se la cosa ha un prezzo di mercato, a mezzo di un commissionario nominato dal tribunale (art. 2797 c.c.). Mentre il primo dei requisiti sopra menzionati non pone particolari questioni interpretative (l’operatore, infatti, dovrà dimostrare di aver eseguito dei trasporti, spedizioni o depositi e di non aver ricevuto il relativo corrispettivo), per gli altri la giurisprudenza ne ha chiarito portata e limiti.

In particolare, per quanto riguarda la connessione tra le cose e il credito ci si è posti il problema se il privilegio speciale possa essere esercitato anche sulle cose attualmente detenute dall’operatore (vettore/spedizioniere/depositario), ancorché il credito si riferisca a prestazioni eseguite in precedenza. Su questo punto si è espressa una prima volta la Suprema Corte nel 2005 (Cass. 13905/2005) la quale, con riferimento alla fattispecie di crediti del vettore (ma il principio può essere esteso per identità di ratio anche ai crediti dello spedizioniere e del depositario) ha stabilito che .“L'art. 2761 c.c. nell'accordare il privilegio al vettore esige soltanto che la causa del credito sia il trasporto e cioè che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito, sì che tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto".

È da notare che il principio in questione è stato enunciato nel caso di un contratto di trasporto avente a oggetto due soli trasporti. Il principio però è stato successivamente confermato da varie pronunce di merito, nonché nuovamente dalla Cassazione nel 2012 (Cass. 7159/2012), la quale ha stabilito che “in tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l’art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto".

Rispetto alla prima sentenza, questa, così come anche le pronunce di merito, sono intervenute a giudicare ipotesi in cui, sulla base dell’unico contratto di trasporto o di spedizione (ma il principio vale anche in materia di deposito), erano stati eseguiti numerosi trasporti e/o spedizioni. Sulla base di tale interpretazione, al vettore è stato riconosciuto il diritto di ritenere un quantitativo di cose corrispondente all’ammontare del suo credito per i vari trasporti eseguiti in precedenza e non pagati, e conseguentemente di far vendere le cose, ovvero di pretendere dai terzi il pagamento dei loro crediti sino a concorrenza del valore delle cose ritenute.

Per quanto riguarda il requisito della detenzione, la giurisprudenza sia della Cassazione (ancora Cass. 13905/2005) sia di merito resa in materia di contratto di trasporto (ma anche qui con un principio valido ance per i contratti di spedizione e deposito) ha chiarito come sia sufficiente che il vettore mantenga la disponibilità delle cose in qualunque luogo di cui abbia la piena disponibilità, potendo detenerle direttamente o indirettamente, come nel caso in cui si avvalga di subvettori o depositari terzi. In altri termini, perché vi sia la detenzione, occorre solo che le cose non siano ancora entrate nella disponibilità del destinatario, ovvero del depositante o di altro avente diritto.

I principi fissati dalle sentenze citate consentono di estendere la tutela del credito offerta dal privilegio oltre all’ipotesi di scuola in cui l’operatore subordina la riconsegna delle cose detenute da sé medesimo al pagamento della prestazione (ipotesi di scarsa rilevanza pratica vista la prassi di concedere termini di pagamento posteriori alla riconsegna delle cose medesime) a tutti i casi in cui: a) i crediti non si riferiscono specificamente alle prestazioni eseguite sulle cose oggetto di ritenzione, ma a prestazioni pregresse relative a cose già restituite, purché tali prestazioni trovino la loro fonte in un unico contratto di trasporto, spedizione o deposito; b) le cose oggetto di ritenzione non si trovino fisicamente presso il vettore o lo spedizioniere (che potrebbero non avere lo spazio fisico per custodire le merci, né la loro disponibilità materiale avendo subaffidato l’esecuzione dei trasporti e delle spedizioni o dei depositi a terzi fornitori. Pertanto, nell’ipotesi in cui le prestazioni derivino da un solo contratto regolante un numero indefinito di prestazioni di trasporto, spedizione o deposito, l’operatore può esercitare il diritto di ritenzione derivante dal privilegio sulle cose che egli detiene nel momento in cui si verifica l’insolvenza del debitore, a prescindere dallo stretto collegamento tra cose e prestazioni da cui i crediti scaturiscono, nonché a prescindere dalla detenzione fisica delle cose, che, in un mondo dove le merci si spostano velocemente, potrebbe essere difficile soddisfare.

Avvocato Marco Lenti
Studio legale Mordiglia
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