19/10/2016
La macchina economica globale ha un motore assai complesso, poco tollerante ai vuoti di potenza, e ciascuno Stato ne è componente fondamentale, che, a valvole sempre aperte, immette e ammette flussi continui di denaro, alimentandola da tempi immemori. E’ fatto noto che, però, per mantenere livelli di performance elevati, sia fondamentale la ricerca di efficienza, magari minimizzando i consumi e gli sprechi.
Efficienza che si va a collocare proprio in quella stretta fenditura, tra lo Stato e il cittadino, nella quale la figura del doganalista opera come il più saldo dei collanti, ma anche, specularmente, in quella zona di potenziale attrito tra lo Stato e l’esterno: qui, lo spedizioniere, al contrario, deve agire come un perfetto cuscinetto tra operatori economici, dogane e altri enti statali, pubblici o privati che siano.
Punto di raccordo irrinunciabile (già dalla fine dell'800)
Questa raffinata figura dello spedizioniere doganale è sempre stata un punto di raccordo irrinunciabile nell’ambito degli equilibri economici nazionali e internazionali sin dagli albori degli Stati di diritto moderni: con la loro nascita, sorge contestualmente l’esigenza di sostenere la spesa pubblica, e così l’ingegno dell’uomo è portato a elaborare, oltre che una serie di normative volte a disciplinare transazioni internazionali, sistemi idonei ad alimentare e sostenere l’erario, presidiati dagli uffici doganali. Le prime impronte ufficiali degli odierni spedizionieri doganali vengono ritrovate nel regio decreto del 14 gennaio 1894, che definiva questi soggetti come coloro che potevano esercitare liberamente, sotto la responsabilità propria e del proprio mandante, la rappresentanza in dogana. In estrema e sommaria sintesi, essi prendono vita come un’interfaccia tra gli operatori economici e lo Stato, al fine di presidiare e pianificare, nel rispetto delle leggi statali (solamente poi, anche internazionali), operazioni di importazione ed esportazione e adempimenti fiscali. Da allora, historia magistra vitae: sono corsi centoventidue anni, due guerre mondiali, l’avvento della Costituzione, XVII legislature, la nascita dell’Unione europea, la globalizzazione dei mercati e innumerevoli altri avvenimenti che hanno rivoluzionato il modo d’intendere dell’economia e dei commerci, mutando, e non solo di riflesso, compiti, attribuzioni e responsabilità del doganalista.
Ma qual è il "file rouge" della professione?
Ora, nonostante sia inevitabile essere testimoni, ma soprattutto custodi in questo settore - sebbene talvolta con noncuranza sconcertante - di un patrimonio di conoscenze e competenze professionali traboccante e fuorviante, in cui è sempre più probabile perdere l’orientamento, è compito indispensabile quello di riscoprire il proprium, il fil rouge della professione dello spedizioniere doganale… che, in fin dei conti, non ha mai perduto la sua identità, piuttosto si è solo visto addosso qualche grossolano travestimento. Fiducia, professionalità, esperienza, consulenza: sono termini, condiciones sine quibus non, appartenenti a tutto tondo al mondo del commercio internazionale, ciascuno dei quali attribuisce specifici e delicati compiti allo spedizioniere doganale; egli, evidentemente, è chiamato a destreggiarsi in un vero e proprio campo minato qual è il reticolo normativo non solo nazionale, in materia fiscale, doganale, civile, amministrativa e persino penale, ma anche comunitario e internazionale, con il preciso scopo di evitare violazioni e minimizzare i costi dell’operazione per cui è stato assunto dalle imprese come bussola da seguire nelle procedure di transazione. E’ per questi motivi che la sua destrezza (termine che non a sproposito comprende una certa dose di sveltezza) deve spaziare dall’ambito logistico a quello dell’ottimizzazione delle risorse, all’interpretazione dell’evoluzione normativa.
E quanto conta la "buona fede"?
Quid pluris: non sono bastevoli, peraltro, qualità, competenza professionale, conoscenza approfondita in materia doganale e del commercio estero, essendo un elemento deontologico, prima ancora che requisito di abilitazione all’esercizio della professione l’essere meritevoli di fiducia nei confronti… dello Stato: salve le pesanti responsabilità cui è tenuto a rispondere, lo spedizioniere doganale, per poter assolvere in maniera completa alle funzioni cui è preposto, deve agire sempre in buona fede (anzi, alla luce di recenti novelle normative, agire in buona fede non basta neppure a essere esenti da responsabilità…), nel rispetto della legge, e all’insegna della lealtà nei confronti delle amministrazioni doganali in rapporto a leggi economiche, finanziarie e valutarie, data la sua peculiare posizione di “filtro" tra contribuenti e uffici finanziari.
Mediazione leale, scopo immutabile nel tempo
Una sorta di Odisseo contemporaneo, polytropos, dall’ingegno multiforme, il doganalista si deve quindi saper adattare alle esigenze commerciali delle imprese, minimizzando i costi connessi alle operazioni import/export, ben guardandosi tuttavia dal danneggiare l’alimentazione dell’erario, mediando tra instabili equilibri, pubblici e privati, pianificando, gestendo, selezionando. Compito assai delicato, che ciclicamente fa riemergere antichi, inconciliabili, insanabili dissapori tra ciò che è res publica e ciò che è invece non lo è. Si tratta chiaramente di questioni trasversali, inerenti all’essenza del fenomeno societario e comunitario nel suo complesso, che coinvolgono tutte le attività dell’uomo; in ogni caso, ammesso che ciascuno di noi possa positivamente, e soprattutto tangibilmente, contribuire al progresso e alla qualità del domani, risulterà utile ribadire agli operatori di settore che la professione dello spedizioniere doganale continuerà a conservare, sotto una rinnovata speranza, data dall’entrata in vigore del nuovo codice doganale europeo, il tanto spinoso, quanto irrinunciabile ruolo di leale mediazione e alimentazione tra la grande macchina economica mondiale e lo Stato.
di Stefano Morelli
Presidente Commissione Dogane di Assologistica
Punto di raccordo irrinunciabile (già dalla fine dell'800)
Questa raffinata figura dello spedizioniere doganale è sempre stata un punto di raccordo irrinunciabile nell’ambito degli equilibri economici nazionali e internazionali sin dagli albori degli Stati di diritto moderni: con la loro nascita, sorge contestualmente l’esigenza di sostenere la spesa pubblica, e così l’ingegno dell’uomo è portato a elaborare, oltre che una serie di normative volte a disciplinare transazioni internazionali, sistemi idonei ad alimentare e sostenere l’erario, presidiati dagli uffici doganali. Le prime impronte ufficiali degli odierni spedizionieri doganali vengono ritrovate nel regio decreto del 14 gennaio 1894, che definiva questi soggetti come coloro che potevano esercitare liberamente, sotto la responsabilità propria e del proprio mandante, la rappresentanza in dogana. In estrema e sommaria sintesi, essi prendono vita come un’interfaccia tra gli operatori economici e lo Stato, al fine di presidiare e pianificare, nel rispetto delle leggi statali (solamente poi, anche internazionali), operazioni di importazione ed esportazione e adempimenti fiscali. Da allora, historia magistra vitae: sono corsi centoventidue anni, due guerre mondiali, l’avvento della Costituzione, XVII legislature, la nascita dell’Unione europea, la globalizzazione dei mercati e innumerevoli altri avvenimenti che hanno rivoluzionato il modo d’intendere dell’economia e dei commerci, mutando, e non solo di riflesso, compiti, attribuzioni e responsabilità del doganalista.
Ma qual è il "file rouge" della professione?
Ora, nonostante sia inevitabile essere testimoni, ma soprattutto custodi in questo settore - sebbene talvolta con noncuranza sconcertante - di un patrimonio di conoscenze e competenze professionali traboccante e fuorviante, in cui è sempre più probabile perdere l’orientamento, è compito indispensabile quello di riscoprire il proprium, il fil rouge della professione dello spedizioniere doganale… che, in fin dei conti, non ha mai perduto la sua identità, piuttosto si è solo visto addosso qualche grossolano travestimento. Fiducia, professionalità, esperienza, consulenza: sono termini, condiciones sine quibus non, appartenenti a tutto tondo al mondo del commercio internazionale, ciascuno dei quali attribuisce specifici e delicati compiti allo spedizioniere doganale; egli, evidentemente, è chiamato a destreggiarsi in un vero e proprio campo minato qual è il reticolo normativo non solo nazionale, in materia fiscale, doganale, civile, amministrativa e persino penale, ma anche comunitario e internazionale, con il preciso scopo di evitare violazioni e minimizzare i costi dell’operazione per cui è stato assunto dalle imprese come bussola da seguire nelle procedure di transazione. E’ per questi motivi che la sua destrezza (termine che non a sproposito comprende una certa dose di sveltezza) deve spaziare dall’ambito logistico a quello dell’ottimizzazione delle risorse, all’interpretazione dell’evoluzione normativa.
E quanto conta la "buona fede"?
Quid pluris: non sono bastevoli, peraltro, qualità, competenza professionale, conoscenza approfondita in materia doganale e del commercio estero, essendo un elemento deontologico, prima ancora che requisito di abilitazione all’esercizio della professione l’essere meritevoli di fiducia nei confronti… dello Stato: salve le pesanti responsabilità cui è tenuto a rispondere, lo spedizioniere doganale, per poter assolvere in maniera completa alle funzioni cui è preposto, deve agire sempre in buona fede (anzi, alla luce di recenti novelle normative, agire in buona fede non basta neppure a essere esenti da responsabilità…), nel rispetto della legge, e all’insegna della lealtà nei confronti delle amministrazioni doganali in rapporto a leggi economiche, finanziarie e valutarie, data la sua peculiare posizione di “filtro" tra contribuenti e uffici finanziari.
Mediazione leale, scopo immutabile nel tempo
Una sorta di Odisseo contemporaneo, polytropos, dall’ingegno multiforme, il doganalista si deve quindi saper adattare alle esigenze commerciali delle imprese, minimizzando i costi connessi alle operazioni import/export, ben guardandosi tuttavia dal danneggiare l’alimentazione dell’erario, mediando tra instabili equilibri, pubblici e privati, pianificando, gestendo, selezionando. Compito assai delicato, che ciclicamente fa riemergere antichi, inconciliabili, insanabili dissapori tra ciò che è res publica e ciò che è invece non lo è. Si tratta chiaramente di questioni trasversali, inerenti all’essenza del fenomeno societario e comunitario nel suo complesso, che coinvolgono tutte le attività dell’uomo; in ogni caso, ammesso che ciascuno di noi possa positivamente, e soprattutto tangibilmente, contribuire al progresso e alla qualità del domani, risulterà utile ribadire agli operatori di settore che la professione dello spedizioniere doganale continuerà a conservare, sotto una rinnovata speranza, data dall’entrata in vigore del nuovo codice doganale europeo, il tanto spinoso, quanto irrinunciabile ruolo di leale mediazione e alimentazione tra la grande macchina economica mondiale e lo Stato.
di Stefano Morelli
Presidente Commissione Dogane di Assologistica
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