06/02/2017
Dallo scorso 1° gennaio (art. 81, § 1, Reg.to (UE) n. 2447/15) è in vigore il nuovo sistema degli esportatori registrati (denominato REX), ovvero la nuova modalità di certificazione dell'origine delle merci che l'Unione europea sta progressivamente introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali. Attualmente, tale modalità è applicata nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), grazie al quale l'UE accorda preferenze tariffarie ai Paesi in via di sviluppo; sarà successivamente esteso ad altri regimi unilaterali e accordi commerciali conclusi dalla stessa UE (ad es., l'accordo di libero scambio con il Vietnam).
PREFERENZE GENERALIZZATE, QUESTE SCONOSCIUTE
Tre sono le considerazioni presupposto del sistema delle preferenze generalizzate:
• la consapevolezza del commercio internazionale quale volano essenziale per lo sviluppo;
• l’evidenza della difficoltà di alcuni Paesi ad integrarsi pienamente nel sistema commerciale internazionale e partecipare ai conseguenti benefici;
• l’evidenza della sostenibilità di un reale sviluppo nel lungo periodo solo se supportato da una produzione industriale diversificata.
Un regime che punta a ridurre la povertà
Lo sviluppo e la riduzione della povertà sono obiettivi complessi, che necessitano di interventi complessi. Il regime delle preferenze, anche se non in grado, di per sé, di ridurre la povertà, può aiutare i Paesi in via di sviluppo a rilanciare la propria attività di esportazione di prodotti industriali e, conseguentemente, ad aumentare la ricchezza complessiva e combattere la povertà. Ciò spiega perché la Comunità europea, fin dal 1971, si è adoperata per la creazione di un simile sistema, il quale era e rimane un importante strumento politico.
Un aiuto ai Paesi con politiche sostenibili e di buon governo
L'ultimo decennio ha visto un passo avanti verso una maggiore differenziazione tra i paesi beneficiari in termini di sviluppo, commercio ed esigenze finanziarie. Non solo: il programma ha assunto un nuovo ruolo, ovvero quello di garantire incentivi ai Paesi impegnati a promuovere lo sviluppo sostenibile e il buon governo (riconoscimento "SPG +") tramite le preferenze supplementari. Il sistema delle preferenze generalizzate aiuta i Paesi in via di sviluppo, agevolando l’esportazione dei loro prodotti verso l'Unione europea grazie ad un regime tariffario ridotto all’atto della loro importazione nel territorio doganale comunitario. I proventi dell’incremento delle esportazioni determinano una crescita del reddito e sostengono la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.
Sistema decennale e aggiornato
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l‘ultima revisione del sistema delle preferenze generalizzate, disposta con il Reg.to (UE) 31 ottobre 2012, n. 978; il nuovo regime non avrà scadenza triennale, bensì decennale (ad eccezione del regime speciale per i Paesi meno sviluppati, che non è sottoposto a scadenza alcuna). Il sistema è stato aggiornato seguendo alcune linee direttici:
• focus sui Paesi in maggior stato di bisogno.
Nell’ultimo decennio, grazie all’applicazione del regime, molti Paesi hanno aumentato la propria competitività a livello globale, diminuendo drasticamente le necessità di sovvenzione; tali Paesi, secondo i calcoli della Commissione, assorbono oltre il 40% complessivo delle esportazioni preferenziali, situazione inaccettabile, in particolare in un periodo di risorse scarse. E’ stato, quindi, necessario aggiornare l’elenco dei Paesi beneficiari, al fine di renderlo compatibile con la realtà economico/sociale esistente; i Paesi beneficiari sono così scesi da 176 a 89;
• incrementare gli incentivi a favore dei Paesi che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dei diritti dei lavoratori e delle convenzioni sullo sviluppo sostenibile;
• migliorare la certezza del diritto e la stabilità del sistema; il successo del regime preferenziale dipende, essenzialmente, dalla facilità con cui gli esportatori e gli importatori possono utilizzarlo; compito dell’Unione europea è garantire che il sistema sia sufficientemente stabile e prevedibile per tutti gli operatori economici. In questo senso devono leggersi la durata decennale e non più triennale di validità del regime, che dovrebbe, in tal modo, attirare maggiormente l’attenzione dei potenziali importatori comunitari e la maggior trasparenza delle procedure, regolate da principi chiari e criteri giuridici oggettivi e ben definiti.
Tre correzioni di rotta
Il nuovo sistema, così come delineato nella versione ora vigente, conferma i principi fondamentali già in essere, ma corregge tre elementi:
• le sezioni della tariffa doganale utilizzate per la graduazione delle preferenze passano da 21 a 32; sono aggiunte 15 nuove voci doganali come non sensibili, 4 passano da sensibili a non sensibili, 4 vengono attribuiti ai Paesi SPG+ (per prodotti non sensibili i dazi sono completamente sospesi, mentre per prodotti sensibili i dazi ad valorem sono ridotti di 3,5 punti percentuali). Questo assicura una maggior obiettività della graduazione, conseguenza della maggior omogeneità dei prodotti nelle singole categorie (sezioni o sottosezioni);
• la soglia della graduazione cresce dal 15% al 17,5% (e dal 12,5% al 14,5% per i prodotti tessili); per effetto dell’innalzamento della soglia, il numero dei Paesi beneficiari diminuisce e la graduazione avviene più velocemente;
• la graduazione è inapplicabile ai Paesi SPG+.
REGISTRARE GLI ESPORTATORI PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE
Il sistema REX - un'applicazione web, cui si accede mediante nome utente e password da internet - si fonda sul principio dell'autocertificazione, da parte degli operatori economici, delle dichiarazioni di origine; condizione necessaria perché ciò avvenga è la registrazione del richiedente, ad opera della competente autorità doganale, in un'apposita banca dati (costantemente aggiornata), che consentirà allo stesso di divenire esportatore registrato, cui verrà assegnato un numero REX composto da 35 caratteri alfanumerici.
Tale sistema può essere utilizzato non solo per registrare operatori economici in Paesi che beneficiano di trattamenti tariffari preferenziali concessi dall'UE (e che, nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate, quindi, richiedono l’emissione dei certificati Form A), ma anche per registrare esportatori dell'UE, specie ai fini del cumulo dell'origine con tali paesi o per esportare merci in un paese che concede un trattamento tariffario preferenziale all'UE.
Prevista una fase di transizione dall'attuale sistema al REX
I servizi della Commissione UE hanno confermato come il sistema della certificazione dell'origine, attualmente vigente nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione europea, resterà, comunque, applicabile, non essendo prevista una loro automatica sostituzione con il nuovo REX; è prevista una fase di transizione dall'attuale sistema di certificazione mediante certificati di origine Form A, al sistema REX, cosicchè entrambe le modalità di certificazione dell’origine potranno coesistere per un periodo massimo di un anno e mezzo dalla data in cui il Paese beneficiario inizia ad utilizzare il REX.
Invariate le norme per la determinazione dell'origine, cambia solo il metodo
Attenzione: il sistema di nuova introduzione non influisce sulle norme per la determinazione dell'origine, investendo unicamente il metodo per determinare il carattere originario delle merci; di fatto, la dichiarazione di origine diviene una dichiarazione del carattere originario delle merci, allegata dall'esportatore registrato alla fattura o qualsiasi altro documento commerciale.
Nell’ambito SPG (unico, lo ricordiamo, al quale attualmente si applica) i servizi della Commissione hanno dettato il seguente testo della dichiarazione di origine: “The exporter…(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is …".
Chi può beneficiare del sistema REX
Come stabilito anche per la dichiarazione di origine su fattura, per spedizioni di merci di valore inferiore a € 6.000,00, la dichiarazione di origine può essere compilata da qualsiasi esportatore, senza obbligo di registrazione. In sede di prima applicazione nel contesto SPG, il sistema REX riguarderà operatori economici che esportano in Paesi che beneficiano dell'SPG ai fini del cumulo bilaterale dell'origine, operatori economici UE che sostituiscono prove dell'origine inizialmente rilasciate in Paesi beneficiari SPG ed esportatori in questi ultimi Paesi; è prevista, inoltre, la condivisione del sistema con la Norvegia e la Svizzera, che applicano le stesse norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione europea.
E’ prevista la possibilità della revoca della registrazione, sia su richiesta della parte, sia su iniziativa dell’autorità doganale; nel primo caso, ad esempio, qualora la società cessi di esistere, nel secondo qualora venga contestata all’operatore registrato una frode doganale.
Elenco dei PAESI SPG (Sistema Preferenze Generalizzate)
Non tutti i Paesi SPG applicano il sistema REX a decorrere dallo scorso 1° gennaio; i servizi della Commissione europea hanno diramato il seguente timing di adesione:
• 1° gennaio 2017: Angola, Burundi, Bhutan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Isole Comore, Congo, Isole Cook, Djibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Isole Niue, Pakistan, Isole Solomon, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomé & Principe, Chad, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu, Yemen, Zambia;
• 1° gennaio 2018: Afghanistan, Armenia, Bolivia, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambico, Myanmar, Niger, Ruanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania;
• 1° gennaio 2019: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Filippine, Haiti, Indonesia, Repubblica del Kirghizistan, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Samoa, Senegal, Tagikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam.
Consigli utili
In applicazione delle predette scadenze, occorrerà, pur nel silenzio, fino ad oggi, dell’Agenzia delle Dogane:
• verificare con i propri fornitori la corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione di origine (fermo restando, in ogni caso, il periodo transitorio, stabilito da ciascun Paese interessato, di sopravvivenza del certificato Form A);
• verificare se si esportano beni nei Paesi SPG che adottano il sistema REX secondo le scadenze retro riportate e, in caso affermativo, se si rientra nelle ipotesi di registrazione.
Il tutto al fine di conformarsi alla novella legislativa introdotta dal nuovo corpus doganale unionale.
di Lucia Iannuzzi (AD di C-Trade) e Paolo Massari, consulente doganale internazionale
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