19/09/2016

Prescrizione dei diritti nati dal contratto di trasporto, tema da trattare con attenzione

Un profilo spesso sottovalutato della convenzione CMR* riguarda la disciplina delle modalità e dei termini per la contestazione al vettore dei danni che si verificano nel corso e per effetto del trasporto. La prescrizione dei diritti nascenti dai contratti di trasporto sottoposti alla convenzione CMR è disciplinata dall’articolo 32 che, conformemente a quanto previsto dal nostro codice civile (art. 2951), prevede un termine di prescrizione di particolare favore per il vettore, la responsabilità del quale non può essere invocata oltre un anno dalla data di esecuzione del trasporto


Un termine temporale "elastico"
Il testo normativo uniforme - a differenza del codice civile italiano - ha però previsto un meccanismo di estensione del termine di prescrizione che viene elevato a tre anni laddove l’azione risarcitoria sia fondata su un evento occasionato da comportamento doloso del vettore o da sua colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo. L’originalità del testo uniforme rispetto alla previsione del codice civile italiano non si esaurisce nella sola estensione del termine di prescrizione da uno a tre anni in caso di dolo o colpa equiparabile al dolo, ma interviene altresì sulle ipotesi di sospensione e interruzione del relativo termine, Infatti l’art 32, n. 2 CMR dispone che “il reclamo scritto sospende la prescrizione al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo e della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione". 


Prescrizione o sospensione?
All’intimazione rivolta al vettore, la convenzione CMR non attribuisce dunque l’efficacia di un atto interruttivo del termine di prescrizione, quanto piuttosto quella di un atto sospensivo del suddetto termine (ciò a differenza dell’impostazione offerta dal codice civile italiano che, a mente dell’art 2943, attribuisce alle intimazioni scritte lo scopo di interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto, facendo decorrere dal momento del ricevimento dell’atto nuovo termine per intero, annullando così il tempo di prescrizione già decorso). 


Incomprensioni applicative e interpretative
La formulazione dell’articolo 32 della convenzione CMR ha spesso comportato incomprensioni applicative e interpretative, soprattutto in considerazione del fatto che gli operatori sovente ignorano l’efficacia sospensiva della prima lettera di reclamo inoltrata al vettore, con la ovvia conseguenza che, laddove tale comunicazione venga inoltrata poco prima del decorso del compimento della prescrizione e il vettore risponda sollecitamente rigettando il reclamo, il residuo termine di prescrizione ben difficilmente permetterà l’invio di una nuova comunicazione interruttiva ovvero l’instaurazione di un procedimento giudiziario. Si tratta, peraltro, di eventi non rari e dei quali la nostra giurisprudenza si è varie volte dovuta interessare, tentando di coniugare il meccanismo di interruzione previsto dal nostro codice civile (familiare per operatori e legali) con le peculiarità della procedura di sospensione dettata dalla CMR. L’effetto di tali sforzi ermeneutici è convogliato verso quanto disposto al n. 3 dell’art 32 CMR, ove la convenzione precisa che “… la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito" e che “lo stesso vale per l’interruzione della prescrizione". Il richiamo al giudice adito operato dal comma in parola ha permesso a una parte delle Corti italiane di fornire un’interpretazione dei meccanismi di sospensione e interruzione del termine di prescrizione decisamente meno formale di quella adottata in altri Paesi europei (come ad esempio in Germania e Belgio).


Alcuni casi a testimonianza delle difficoltà intepretative
La prima decisione che ha tracciato il benevolo orientamento in commento è del tribunale di Milano che, decidendo un reclamo successivo al versamento di un indennizzo assicurativo, ha rilevato: “L’art. 32 … della convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 … stabilisce che la prescrizione annuale o triennale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto resta sospesa nel periodo compreso fra l’inoltro al trasportatore di un reclamo avente natura di diffida ad adempiere ed il rigetto del medesimo da parte del destinatario; poiché, però, questa norma rinvia alla legge dello stato, il cui giudice è competente a decidere la controversia, per quanto riguarda la disciplina sia della sospensione che della interruzione di detta prescrizione ed esclude, altresì, espressamente la sola efficacia sospensiva dei reclami successivi al primo, deve ritenersi che il cennato reclamo produca effetti non soltanto sospensivi, ma anche interruttivi della prescrizione medesima". Siamo però di fronte a un’interpretazione decisamente non stratificata che, anzi, si scontra con decisioni della Suprema Corte di segno opposto e, talvolta, in netta contraddizione con principi espressi solo pochi anni prima dallo stesso giudice di legittimità. È il caso di due decisioni della Suprema Corte che, nel 2002 e nel 2005, hanno esaminato il profilo della reiterazione delle comunicazioni di messa in mora indirizzate al vettore fornendone una interpretazione decisamente dicotomica. La prima decisione porta infatti la Corte a ritenere che non possa riconoscersi alcun effetto interruttivo della prescrizione alla reiterazione di una richiesta di risarcimento già respinta dal vettore per iscritto. Si tratta di una interpretazione probabilmente frutto di frettolosa lettura del testo della convenzione in quanto il testo della norma non si riferisce all’interruzione del termine di prescrizione ma, unicamente, al meccanismo della sua sospensione delineato all’articolo 32 della convenzione. A distanza di tre anni, interviene nuovamente la Suprema Corte con una decisione di senso opposto rispetto alla precedente, ove si afferma che se la successiva richiesta risarcitoria presenta i requisiti della messa in mora conserva l’effetto interruttivo del termine di prescrizione anche laddove il vettore abbia già respinto il reclamo per iscritto. Da questo breve excursus emerge con evidenza la difficoltà di interpreti e giudici nel conferire un’applicazione univoca e uniforme al meccanismo delineato all’articolo 32 della convenzione. Tale incertezza impone un’attentissima prudenza nella gestione del termine di prescrizione dettato dalla convenzione con la conseguenza che, laddove possibile, è opportuno instaurare il giudizio volto a ottenere il risarcimento del danno prima del decorso del termine annuale.

di avv. Alessio Totaro
Partner di Studio Legale LS - Lexjus Sinacta
Tel. 051232495 e-mail: a.totaro@lslex.com www.lslex.com


* CMR, sigla di Convention des Marchandises par Route: accordo internazionale del trasporto internazionale su strada.


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