19/09/2016
Un profilo spesso sottovalutato della convenzione
CMR* riguarda la disciplina delle modalità e dei termini
per la contestazione al vettore dei danni che
si verificano nel corso e per effetto del trasporto. La prescrizione
dei diritti nascenti dai contratti di trasporto sottoposti
alla convenzione CMR è disciplinata dall’articolo
32 che, conformemente a quanto previsto dal nostro codice
civile (art. 2951), prevede un termine di prescrizione
di particolare favore per il vettore, la responsabilità del
quale non può essere invocata oltre un anno dalla data di
esecuzione del trasporto.
Un termine temporale "elastico"
Il testo normativo uniforme - a differenza del codice civile
italiano - ha però previsto un meccanismo di estensione
del termine di prescrizione che viene elevato a tre anni
laddove l’azione risarcitoria sia fondata su un evento occasionato
da comportamento doloso del vettore o da sua
colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata
a dolo.
L’originalità del testo uniforme rispetto alla previsione
del codice civile italiano non si esaurisce nella sola estensione
del termine di prescrizione da uno a tre anni in caso
di dolo o colpa equiparabile al dolo, ma interviene altresì
sulle ipotesi di sospensione e interruzione del
relativo termine, Infatti l’art 32, n. 2 CMR dispone
che “il reclamo scritto sospende la prescrizione
al giorno in cui il vettore lo respinge
per iscritto e restituisce i documenti ad esso
allegati. In caso di accettazione parziale del
reclamo, la prescrizione riprende il suo corso
solo per la parte del reclamo rimasta in
contestazione. La prova del ricevimento del
reclamo e della risposta e quella della restituzione
dei documenti incombono alla parte
che afferma tali fatti. I successivi reclami riguardanti
lo stesso oggetto non sospendono
il corso della prescrizione".
Prescrizione o sospensione?
All’intimazione rivolta al vettore, la convenzione
CMR non attribuisce dunque l’efficacia
di un atto interruttivo del termine di prescrizione,
quanto piuttosto quella di un atto sospensivo
del suddetto termine (ciò a differenza dell’impostazione
offerta dal codice civile italiano che, a mente
dell’art 2943, attribuisce alle intimazioni scritte lo scopo
di interrompere il decorso del termine di prescrizione del
diritto, facendo decorrere dal momento del ricevimento
dell’atto nuovo termine per intero, annullando così il tempo
di prescrizione già decorso).
Incomprensioni applicative e interpretative
La formulazione dell’articolo 32 della convenzione CMR
ha spesso comportato incomprensioni applicative e interpretative,
soprattutto in considerazione del fatto che gli
operatori sovente ignorano l’efficacia sospensiva della
prima lettera di reclamo inoltrata al vettore, con la ovvia
conseguenza che, laddove tale comunicazione venga inoltrata
poco prima del decorso del compimento della
prescrizione e il vettore risponda sollecitamente rigettando
il reclamo, il residuo termine di prescrizione ben difficilmente
permetterà l’invio di una nuova comunicazione
interruttiva ovvero l’instaurazione di un procedimento
giudiziario.
Si tratta, peraltro, di eventi non rari e dei quali la nostra
giurisprudenza si è varie volte dovuta interessare, tentando
di coniugare il meccanismo di interruzione previsto
dal nostro codice civile (familiare per operatori e legali)
con le peculiarità della procedura di sospensione dettata
dalla CMR.
L’effetto di tali sforzi ermeneutici è convogliato verso
quanto disposto al n. 3 dell’art 32 CMR, ove la convenzione
precisa che “… la sospensione della prescrizione
è regolata dalla legge del giudice adito" e che “lo stesso
vale per l’interruzione della prescrizione". Il richiamo al
giudice adito operato dal comma in parola ha permesso a
una parte delle Corti italiane di fornire un’interpretazione
dei meccanismi di sospensione e interruzione del termine
di prescrizione decisamente meno formale di quella adottata in altri Paesi europei (come ad esempio in Germania e Belgio).
Alcuni casi a testimonianza delle difficoltà intepretative
La prima decisione che ha tracciato il benevolo orientamento
in commento è del tribunale di Milano che,
decidendo un reclamo successivo al versamento di un
indennizzo assicurativo, ha rilevato: “L’art. 32 … della
convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 … stabilisce che
la prescrizione annuale o triennale dei diritti derivanti
dal contratto di trasporto resta sospesa nel periodo compreso
fra l’inoltro al trasportatore di un reclamo avente
natura di diffida ad adempiere ed il rigetto del medesimo
da parte del destinatario; poiché, però, questa norma
rinvia alla legge dello stato, il cui giudice è competente a
decidere la controversia, per quanto riguarda la disciplina
sia della sospensione che della interruzione di detta
prescrizione ed esclude, altresì, espressamente la sola
efficacia sospensiva dei reclami successivi al primo, deve
ritenersi che il cennato reclamo produca effetti non
soltanto sospensivi, ma anche interruttivi della prescrizione
medesima".
Siamo però di fronte a un’interpretazione decisamente
non stratificata che, anzi, si scontra con decisioni della
Suprema Corte di segno opposto e, talvolta, in netta contraddizione
con principi espressi solo pochi anni prima
dallo stesso giudice di legittimità. È il caso di due decisioni
della Suprema Corte che, nel 2002 e nel 2005, hanno
esaminato il profilo della reiterazione delle comunicazioni
di messa in mora indirizzate al vettore fornendone
una interpretazione decisamente dicotomica. La prima
decisione porta infatti la Corte a ritenere che non possa
riconoscersi alcun effetto interruttivo della prescrizione alla reiterazione di una richiesta di risarcimento già respinta
dal vettore per iscritto. Si tratta di una interpretazione
probabilmente frutto di frettolosa lettura del testo
della convenzione in quanto il testo della norma non si
riferisce all’interruzione del termine di prescrizione ma,
unicamente, al meccanismo della sua sospensione delineato
all’articolo 32 della convenzione. A distanza di
tre anni, interviene nuovamente la Suprema Corte con
una decisione di senso opposto rispetto alla precedente,
ove si afferma che se la successiva richiesta risarcitoria
presenta i requisiti della messa in mora conserva l’effetto
interruttivo del termine di prescrizione anche laddove il
vettore abbia già respinto il reclamo per iscritto.
Da questo breve excursus emerge con evidenza la difficoltà
di interpreti e giudici nel conferire un’applicazione
univoca e uniforme al meccanismo delineato all’articolo
32 della convenzione. Tale incertezza impone un’attentissima
prudenza nella gestione del termine di prescrizione
dettato dalla convenzione con la conseguenza che,
laddove possibile, è opportuno instaurare il giudizio volto
a ottenere il risarcimento del danno prima del decorso del termine annuale.
di avv. Alessio Totaro
Partner di Studio Legale LS - Lexjus Sinacta
Tel. 051232495 e-mail: a.totaro@lslex.com www.lslex.com
* CMR, sigla di Convention des Marchandises par Route: accordo internazionale del trasporto internazionale su strada.
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