28/07/2015

Nelle operazioni doganali non c'è una sola ”origine” - di Stefano Morelli

Dal punto di vista doganale esiste una differenziazione dell’origine delle merci. Infatti, dobbiamo confrontarci con l’origine “non preferenziale" e l’origine “preferenziale". 

La prima è detta anche “origine comune o commerciale" e come tale non da diritto a trattamenti di privilegio (appunto, “preferenziali"), è basata su regole dettate dall’Unione europea, in via autonoma, e viene applicata a Paesi che non sono legati alla stessa Unione da accordi tariffari (ad esempio, Giappone, Canada, Stati Uniti). Le camere di commercio, su richiesta degli esportatori, rilasciano un certificato di origine dove viene “attestata" l’origine. L’origine non preferenziale è regolamentata dal Codice doganale comunitario Reg.Ce 2913/92, agli articoli da 23 a 26. Vengono considerati prodotti originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in detto Paese, ad esempio prodotti minerali estratti, prodotti del regno vegetali ivi raccolti, animali vivi - ivi nati e allevati, prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati, i prodotti della caccia e/o pesca ivi praticate, ecc. L’articolo 24 del Codice doganale comunitario prevede che, nel caso in cui alla produzione di una merce hanno contribuito due o più Paesi, tale merce è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo oppure abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 

L’origine “preferenziale" è invece basata su particolari criteri ai fini dell’applicazione di un trattamento daziario agevolato all’atto dell’importazione delle merci nel Paese di destinazione. Il trattamento preferenziale, esenzione e/o riduzione dei dazi, accordato può essere di due tipi: unilaterale, stabilito dalla Unione europea in via autonoma a prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema delle preferenze generalizzate-S.P.G);  bilaterale, quando nasce da accordi tra l'Unione europea e singoli Paesi, o gruppi di Paesi, e si basa sul principio di reciprocità. L’origine “preferenziale" può essere certificata dall’autorità doganale del Paese esportatore con il rilascio di certificati di origine preferenziale quali Eur 1 o Eur MED ( art. 110 delle disposizioni di attuazione del codice doganale Reg.Ce 2454/93; Form A (sistema delle preferenze generalizzate - S.P.G, nei confronti dei Paesi in via di sviluppo - art. 81 delle disposizioni di attuazione del codice doganale Reg.Ce 2454/93); di certificato attestante la libera pratica, ATR ( solo per la Turchia). Può essere anche certificata dall’esportatore con
Eur 2; dichiarazione su fattura (art. 89 - 116 delle disposizioni di attuazione del Codice doganale Reg.Ce 2454/93); dichiarazione su fattura Eur Med.
Il sistema delle preferenze generalizzate (S.P.G.) risulta essere tra gli strumenti più importanti dell'Unione europea per incentivare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, agevolando le loro esportazioni, incoraggiando l’industrializzazione e diversificando le loro economie con l’obiettivo che diventino “partner" nel commercio internazionale. L’applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie, riduzione o esenzione dei dazi, concesse dall'Unione europea per taluni prodotti originari dai paesi in via di sviluppo avviene mediante la presentazione di un certificato di origine Modulo A - Form A; di una dichiarazione su fattura, con descrizione delle merci in questione dettagliata ai fini della loro identificazione. 

di Stefano Morelli 
Presidente della commissione Dogane di Assologistica
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