11/09/2015

Negoziazione assistita nelle controversie di trasporto, quali opportunità?

La Legge di stabilità 2015 Legge 190/2014, fra le varie modifiche introdotte in materia di autotrasporto, ha previsto che, se sorgono controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, le parti debbano obbligatoriamente esperire la procedura cosiddetta di negoziazione assistita per tentare di raggiungere un accordo, prima di rivolgersi ai tribunali. Il ricorso alla suddetta procedura costituisce una condizione di procedibilità del giudizio. Interessante è cosa accade laddove le parti si rivolgano direttamente ai tribunali e non avviino prima la procedura di negoziazione. All’udienza il giudice verificherà che non è stato rispettato il requisito di legge e sospenderà la causa, fissando un termine alle parti per dare corso alla negoziazione assistita e stabilendo la data della futura udienza per la prosecuzione del giudizio.
Ed ecco che viene introdotto un ulteriore metodo di risoluzione delle liti, accanto alla mediazione, per evitare il ricorso all’autorità giudiziaria. Si tratta di una procedura in cui le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati nel termine pattuito dalle parti, che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre, salvo proroga di trenta giorni su richiesta concorde delle parti. La procedura si attiva inviando un invito formale alla controparte, mediante lettera raccomandata a/r o pec a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ovvero un accordo con cui le parti dichiarano di voler cooperare in buona fede per risolvere la controversia. La parte che riceve l’invito ha trenta giorni per accettare o rifiutare. Se accetta, si procederà con l’aiuto degli avvocati a redigere la convenzione di negoziazione assistita, che includerà la descrizione della lite e la durata che avrà la procedura, oltre alle generalità delle parti e degli avvocati che le assistono. Laddove le parti a seguito della procedura di negoziazione assistita raggiungano un accordo, il contenuto del medesimo dovrà essere trasposto in un vero e proprio contratto, che costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca.
Il vantaggio di questa procedura è dato dal fatto che se il contratto non viene rispettato, si potrà iniziare immediatamente l’esecuzione forzata sui beni del debitore, notificandogli un precetto, come se si fosse possessori di una cambiale, senza dover fare accertare l’inadempimento del contratto da parte di un giudice ed ottenere preventivamente una sentenza prima di procedere. In caso di rifiuto espresso o tacito dopo i trenta giorni a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, la parte che ha spedito l’invito potrà rivolgersi al tribunale. Inoltre, va evidenziato che il rifiuto comporta conseguenze per il convocato. Infatti, il rifiuto può essere valutato dal giudice al fine delle spese di causa, accollandogli tutte le spese di giudizio. Inoltre, il giudice può ritenere che la parte abbia agito in mala fede, e condannarla anche al risarcimento dei danni nei confronti dell’altra parte.
Va sottolineato che anche se la negoziazione assistita è obbligatoria per le cause in materia di trasporto e sub-trasporto, vi sono delle ipotesi che ne sono escluse per legge. Si tratta delle ipotesi in cui si ha necessità di chiedere al giudice provvedimenti d’urgenza o cautelari, quali ad esempio un sequestro o provvedimenti inibitori. Certamente la negoziazione assistita rappresenta per il trasportatore, il committente e il destinatario del trasporto, che si trovino in contrasto, un valido strumento di soluzione delle controversie, garantendo da un lato, nel caso di successo della procedura, un risparmio di risorse e di costi e, dall’altro, assicurando il raggiungimento anche di interessi ulteriori. Precisamente, la negoziazione assistita consente di non divulgare l’oggetto del contendere, evitando danni all’immagine dell’azienda, ma soprattutto preservare i rapporti contrattuali nel caso di contratti di trasporto di lunga durata. L’obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita significa che si applica anche se il contratto non preveda il ricorso alla medesima nella clausola relativa alle controversie. Tuttavia, consigliamo, attualmente, ai nostri clienti di prevederla nel contratto in modo da stabilire fin dall’inizio il termine entro cui dovrà essere eseguita. Ciò, al fine di non fare sorgere ulteriori scontri nel momento in cui, sorta la lite, le parti debbano mettersi d’accordo in merito alla durata della procedura di negoziazione.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l’assistenza degli avvocati. Chiaramente la legge specifica che la procedura di negoziazione assistita viene eseguita con l’ausilio di uno o più avvocati. Ciò significa che le parti possono farsi aiutare dai rispettivi legali o che congiuntamente ne possono nominare anche solo uno che vigili sul rispetto delle modalità di legge e sostenga le parti, consigliandole per la stesura dell’eventuale accordo raggiunto. Il ricorso ad un unico legale, se senz’altro aiuta a ridurre le spese, comporta però una maggiore accortezza nella sua scelta, perché deve essere designato un avvocato senza dubbio imparziale e neutrale dovendo rappresentare, al contempo, ambo le parti.


Avvocati Grazie Torrente e Alessandra Vignone
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