30/11/2017
Il socio lavoratore, destinatario di una delibera di esclusione dalla compagine sociale della cooperativa e licenziato per le stesse ragioni, se ha impugnato il solo licenziamento e non anche la delibera di esclusione può ottenere unicamente la tutela indennitaria, ma non la reintegrazione nel posto di lavoro.
Con questo principio di diritto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, hanno posto fine ad un acceso dibattito giurisprudenziale che aveva visto contrapporsi interpretazioni e soluzioni diverse a tale problematica.
La questione posta al vaglio delle Sezioni Unite trae origine dalla vicenda di un socio lavoratore di una cooperativa che era stato escluso dalla società e, contestualmente, licenziato per giusta causa, per i medesimi fatti. Il socio-lavoratore aveva impugnato unicamente il licenziamento, e non anche la delibera di esclusione. La vicenda processuale giungeva di fronte alla Cassazione la quale ravvisava la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza, con riferimento ai rapporti tra le due impugnazioni (della delibera di esclusione da socio della cooperativa e del licenziamento) e rimetteva, pertanto, al presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La sussistenza in capo al socio-lavoratore di due distinti rapporti con la cooperativa - ovvero, il rapporto associativo, di diritto societario, ed il rapporto di lavoro – ha generato nel tempo un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza, riguardo al licenziamento del socio-lavoratore.
Le Sezioni Unite della Cassazione, alle quali si è chiesto un intervento chiarificatore e nomofilattico, nella pronuncia in commento, hanno stabilito che alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e lede, un autonomo bene della vita: la delibera di esclusione lo status socii, il licenziamento il rapporto di lavoro.
E’ necessario, dunque, stabilire come debbano interagire gli effetti scaturenti da ciascun atto.
L’aspetto più interessante della pronuncia attiene all’applicazione della tutela reintegratoria. Le Sezioni Unite affermano, infatti, che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, deve ritenersi preclusa la tutela restitutoria: la qualità di lavoratore non può essere restituita al socio che non impugni anche la delibera, dalla quale è derivato, appunto, l’effetto estintivo del rapporto di lavoro (ex art. 5, comma 2, L. n. 142/2000).
Ciò perché il socio-lavoratore può ottenere la reintegrazione del posto di lavoro solo in caso di caducazione della delibera di esclusione dalla cooperativa. Delibera che, una volta espunta per la sua illegittimità, cessa di produrre effetti con la conseguenza che vengono ad essere ripristinati i rapporti mutualistici cessati in ragione di essa, ivi compreso il rapporto di lavoro.
La tutela reintegratoria non può essere mai ottenuta, invece, nell’ambito della disciplina lavoristica (e quindi con la mera impugnazione del licenziamento), essendo esclusa per i soci-lavoratori di cooperativa la tutela di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (art. 2, l. n. 142/2001).
La mancata impugnazione della delibera di esclusione, tuttavia, non esclude di per sé l’illegittimità del licenziamento, e nel caso in cui si impugni solo il recesso datoriale non è precluso il risarcimento del danno che si è prodotto.
Sulla scorta di tali argomentazioni le Sezioni Unite affermano, in conclusione, il seguente principio di diritto: “In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria."
Avv. Riccardo Maraga
Studio Legale Trevisan & Cuonzo
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