09/07/2018

LE NOSTRE DOGANE TRA ECCELLENZE E CRITICITA' - di Stefano Morelli

Nel paese dalle innumerevoli opportunità incolte talvolta l’estrema miopia (o la cosciente, sconcertante inerzia tutta italiana) pare dar tregua, e ad essa si sostituisce un sano e lucido intuito progressista. Attraverso il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - denominato AIDA (automazione integrata dogane e accise) - è stato difatti addirittura anticipato uno degli obiettivi di e-customs fissati dall’agenda europea di settore. 


Con AIDA (automazione integrata dogane e accise) in anticipo sull'Europa
A differenza degli altri Stati membri, in terra nostrana, il processo di sdoganamento è completamente digitalizzato per tutti i regimi doganali; le dichiarazioni doganali prodotte dagli operatori sono presentate per via telematica, vidimate con firma digitale ed esaminate in maniera contestuale, attraverso una procedura informatizzata - si tratta del “circuito doganale di controllo", che deve essere integrato da un’analisi puntuale dei rischi dell’operazione. Tale circuito opera come una sorta di triage, indirizzando le diverse tipologie di dichiarazioni doganali verso cinque canali di controllo (verde, giallo, arancione, rosso, blu) a seconda della tipologia di rischio rilevata. 


Controlli velocizzati coi cinque codici
I “codici" di controllo sono dunque così riassumibili: A) controllo fisico delle merci (VM); B) controllo merci “a raggi X", ossia a mezzo scanner (CS): con un notevole snellimento procedurale è possibile con questo strumento addivenire a un controllo sulle merci direttamente in loco, senza il previo scarico da mezzi di trasporto e/o container, dunque evitando rischi di danneggiamento, dispersione, ma soprattutto temutissime lungaggini operative; C) controllo approfondito, da parte dei funzionari doganali, della documentazione posta a scorta della dichiarazione doganale (CD); D) controllo automatizzato, ossia alla stregua del quale la merce viene immediatamente rilasciata alla libera disponibilità della parte istante quando i parametri analizzati dal sistema indicano la mancanza di profili di rischio (CA); E) controllo a posteriori con revisione dell’operazione effettuata. 


Automazione a prova di sicurezza
Il sistema informatico AIDA dell’agenzia delle dogane è il più avanzato in Europa e ha completamente digitalizzato lo sdoganamento Oltre ai controlli di tipo merceologico e fiscale sopra richiamati, in aderenza alla normativa comunitaria, vengono disposti anche i controlli di sicurezza che mirano a garantire la sicurezza del territorio nazionale avverso potenziali atti di natura terroristica e correlati ad attività illecite riconducibili alla criminalità di tipo organizzato (traffico di stupefacenti, traffico di armi, traffico di droga, reati di “nuova schiavitù", solo a titolo esemplificativo). I profili di rischio vengono definiti con criteri oggettivi, quali la tipologia delle merci, l’origine, la provenienza, la destinazione, il trattamento fiscale, unitamente a criteri soggettivi, per esempio tramite la ricerca di eventuali “precedenti" che riguardano il medesimo operatore economico; la complessità di questi elementi viene ininterrottamente elaborata e aggiornata con l’andamento e le variazioni dei flussi di traffico, anch’essi monitorati. 


Dogana italiana prima per performance, parola di Banca Mondiale
Ci ritroviamo quindi in una situazione apparentemente d’avanguardia: nel report Doing business 2017 della Banca Mondiale, in una una graduatoria di 190 Paesi, l’Italia è risultata al primo posto per performance di tempi e costi di sdoganamento, posizione raggiunta nel 2016. Giova assolutamente evidenziare che solo nell’anno precedente, il 2015, occupava il 37° posto, e nel 2014 il 56°. Verrebbe da dire che, forse, non ci meritiamo proprio l’etichetta di “fanalino di coda" dell’Europa, come sempre più spesso lo spirito di autocommiserazione dell’affaticata classe dirigente porta ad affermare, talvolta non a torto. 


Le criticità che rischiano di vanificare l'impegno ICT delle nostre Dogane
Vero, l’avvenuta velocizzazione degli sdoganamenti è senza dubbio un vanto nel panorama europeo, ma non ci si può assolutamente permettere di limitarsi a contemplare questo alloro. E’ sufficiente spostare leggermente lo sguardo perché balzino immediatamente all’occhio una serie di problematiche che addirittura rischiano di vanificare il brillante risultato raggiunto: nel momento in cui si rendono necessarie, nel processo di sdoganamento, integrazioni documentali, controlli fisici da parte di dogana o altre amministrazioni (Usmaf, servizi fitopatologici, laboratori chimici, Cites...), ecco che i tempi per ottenere il rilascio delle merci aumentano esponenzialmente. In occasione di questi “incidenti" burocratici, pur legittimi e doverosi - su questo non si discute - lo standard europeo diventa un miraggio. I lettori penseranno che vi dovrà essere un vuoto normativo, un’assenza di sanzioni per lungaggini illegittime. No: ci troviamo di fronte a un fatto, purtroppo abituale, ma ben più grave.


Lungaggini resistenti a quanto previsto dalla Legge
L’ordinamento nazionale prevede già una legge, ormai teoricamente avente forza vincolante, ossia l’ articolo 5, comma 2 bis, dl n. 145 /2013, convertito in legge il 21/2/2014, n. 9, pubblicata nella GU n. 43 il 21/2/2014. La norma sopra richiamata, relativa allo sdoganamento veloce, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di sdoganamento debbano rispettare i tempi massimi di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita merci. La norma prevede anche che nei casi di accertamenti di natura tecnica e ove occorra il prelevamento dei campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni, e aggiunge che “del mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241".


Basta anonimato, la legge prevede che ci sia un responsabile delle violazioni 
Sebbene a volte risulti complesso ri-salire alla sin-gola persona fisica investita dello status di responsabile del procedimento ammi- nistrativo, seb-bene la citata legge non disciplini direttamente le sanzioni in caso di violazione dei suoi doveri, è pur vero che essendo finalmente prevista tale figura, togliendo quel pericoloso “velo di anonimato" delle pubbliche amministrazioni che consentiva una perenne fluttuazione della responsabilità individuale, dovrebbe ora più facilmente rispondere il responsabile delle violazioni e omissioni che cagionano danni ai soggetti coinvolti nel procedimento. Giova ricordare a tal proposito che la notoria sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 500/1999 ha difatti dato piena cittadinanza nell’ordinamento alla risarcibilità del danno cagionato dalla lesione di interessi legittimi di tipo pretensivo. Come si è dimostrato in maniera molto elementare, le disposizioni normative di deterrenza e di maggiore efficienza delle operazioni ci sono già, occorre semplicemente che il diritto vantato sia affermato... magari giudizialmente, ma questa è un’altra storia.


Di Stefano Morelli
Presidente della Commissione Dogane di Assologistica

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