25/01/2016

Il diritto di ritenzione, chi altri lo può esercitare?

In un precedente articolo pubblicato su questo sito sono stati esaminati i presupposti oggettivi che devono ricorrere affinché il credito del vettore e/o dello spedizioniere e/o del depositario possa essere assistito dal privilegio speciale ai sensi dell’art. 2761 del codice civile, e ci si è soffermati sulle recenti statuizioni giurisprudenziali in ordine alla connessione tra le cose oggetto di ritenzione e il credito, nonché sulle modalità di esercizio della detenzione. Detto privilegio, e il conseguente diritto di ritenzione, è esercitabile anche in danno dei terzi aventi diritto sulle cose, e dà diritto al creditore di trattenere le cose sino a che non sia stato soddisfatto del suo credito, o, in mancanza, di venderle nelle forme stabilite per le cose date in pegno.


L’ultimo comma dell’art. 2761 del codice civile richiama le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756. In particolare, il secondo comma prevede che “il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulla cosa qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede". La giurisprudenza si è interrogata sul significato da attribuire al requisito della “buona fede". Ci si è chiesti in particolare se la “buona fede" debba consistere nell’ignoranza da parte del creditore che esercita il privilegio del fatto che le cose oggetto di ritenzione siano di proprietà di terzi, o se invece debba consistere nell’ignoranza della capacità da parte del debitore (mittente o depositante) di affidare le cose al creditore per l’esecuzione della prestazione di trasporto / spedizione o deposito.


La Cassazione (Cass. 2286/1966) e alcune successive pronunce di merito propendono per questa seconda tesi. Da tale principio si evince che non è importante per il creditore sapere se terzi sono i proprietari o vantano altri diritti sulle cose nel momento in cui viene esercitata la ritenzione, ma occorre che il creditore non sia a conoscenza di fatti che impediscono al debitore affidante di disporre della cosa.


Il caso tipico è quello del vettore contrattuale, che avendo affidato le merci di terzi ad un sub-vettore per eseguire una parte del trasporto, non paga il relativo nolo; in tale ipotesi il sub-vettore può esercitare il diritto di ritenzione sulle merci di proprietà di terzi, e ciò in considerazione del fatto che il soggetto che tali merci ha a lui affidato aveva un titolo (il contratto di trasporto con il mittente) per disporne a favore del sub-vettore. È da notare però che tale buona fede deve essere provata dal creditore, il quale dunque è bene che sia conoscenza del titolo in forza del quale il debitore gli ha affidato le cose da spedire / trasportare o tenere in deposito.

In un successivo ultimo articolo, infine, verranno esaminate le modalità di vendita delle cose oggetto di ritenzione, nelle forme previste dall’art. 2797 del codice civile.

A cura dell'avv. Marco Lenti

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