12/11/2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ECCO COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2019

Dal prossimo 1° gennaio entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva nonché di privati consumatori. Il processo prevede la generazione, l’invio, la ricezione, la gestione e la conservazione delle fatture in formato elettronico leggibile dai sistemi informativi. [La digitalizzazione della fatturazione permette di ottimizzare la gestione dei cicli attivi e passivi dell’impresa, la quale può monitorare più facilmente ed in maniera integrata i flussi in entrata e in uscita e punta a semplificare il dialogo tra contribuente e fisco].

 


 

Soggetti e operazioni coinvolte

Tutti i titolari di partita IVA dovranno emettere fatture esclusivamente in formato elettronico. Sono esclusi solo i soggetti passivi Iva che si avvalgono del regime di vantaggio (cosiddetti regime dei minimi) e del regime forfettario (presumibilmente anche il nuovo regime in corso di discussione in riferimento alla cosiddetta “flat tax"). Tutte le fatture emesse (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) dovranno essere solo elettroniche, sia quelle emesse a soggetti IVA che quelle emesse verso un consumatore finale. Sono escluse le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia: le fatture con l’estero saranno incluse in apposita dichiarazione (cosiddetto “esterometro").

Tutti quindi – titolari di partita Iva ma anche privati cittadini – sono interessati dalla fatturazione elettronica e si devono attivare per accreditarsi: dal 1 gennaio 2019 il privato riceverà fatturazione in formato elettronica e deve utilizzare uno degli strumenti a disposizione (cassetto fiscale, PEC, portali dedicati) per gestire le fatture ricevute. Tutti i contribuenti dovranno provvedere alla registrazione del proprio indirizzo telematico (“codice destinatario" o “indirizzo PEC") sul portale “Fatture e corrispettivi" dell’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario delegato.

 


Predisposizione, invio, conservazione delle fatture

La fattura elettronica è un file in formato Xml che verrà trasmesso al cliente destinatario tramite il Sistema di Interscambio (Sdi):il sistema verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali – i medesimi previsti per le fatture cartacee e, dal 1 luglio 2019, anche la data di effettuazione dell’operazione - nonché l’indirizzo telematico (cosiddetti “codice destinatario" oppure l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitato il documento. 

[Restano valide le regole che consentono di predisporre la fattura elettronica differita entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. La fattura va trasmessa entro le ore 24 del giorno in cui è stata effettuata l’operazione (nella prima fase applicativa sarà tuttavia tollerata una minima soglia di ritardo). In caso di esito positivo del controllo il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario e una “ricevuta di recapito" al fornitore; diversamente, in caso di esito negativo viene inviata entro 5 giorni una ricevuta di scarto e il fornitore ha altri 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in sanzioni. E’ previsto inoltre che venga predisposta la conservazione dei documenti informatici secondi specifiche modalità, al fine di rispettare la normativa e permettere la corretta ricerca e estrazione delle informazioni dagli archivi.] 


 

E-fattura per acquisti di carburante

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta dal 1° gennaio 2019 anche per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (imprese e professionisti).  [Tale obbligo inizialmente previsto per il 1 luglio 2018 è stato rinviato al 1 gennaio 2019 a seguito della proroga chiesta da associazioni di categoria e benzinai, venendosi così ad uni.] Per imprese e professionisti per tutto il 2018 è ancora possibile utilizzare la scheda carburante, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Dal 1 gennaio 2019 la scheda carburante verrà soppressa, e sarà sostituita dalla fatturazione elettronica. Le cessioni interessate sono quelle che riguardano sia il carburante impiegato dai veicoli che circolano su strada sia quello impiegato negli impianti di riscaldamento, in gruppi elettrogeni o per attrezzature varie



A cura del dott. Francesca Masotti 

partner di Masotti Berger Cassella, studio legale e tributario


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