15/04/2020
Una delle svariate problematiche di carattere giuridico sin da subito emersa a livello internazionale al momento dello scoppio dell’epidemia covid19 riguarda la rilevanza di tale circostanza come causa di esonero da responsabilità per inadempimento o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Il tema è regolato, a livello di norma generali dagli artt. 1218, 1256, 1463 e 1464 cod. civ.; tali norme non forniscono una definizione di “forza maggiore", ma in breve prevedono che il debitore sia esonerato da responsabilità quando l’adempimento sia reso impossibile da cause a lui non imputabili (e cioè eventi straordinari, imprevedibili ed inevitabili).
Da un punto di vista probatorio, è onere del debitore, al quale il creditore abbia contestato l’inadempimento, fornire la prova dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere derivante da causa a lui non imputabile.
L’art. 91 Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 (art. 91) dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente Decreto è sempre considerato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore".
A questo riguardo, sono opportune alcune precisazioni:
a) il legislatore ha limitato la rilevanza quale “forza maggiore" ex art. 1218 c.c. al solo “rispetto delle misure di contenimento", e non all’evento epidemico nel suo complesso;
b) tali restrizioni non costituiscono automaticamente ipotesi ex lege di forza maggiore, ma vanno comunque “valutate" dal giudice;
c) deve comunque esservi un nesso di causalità tra rispetto delle prescrizioni e mancato adempimento 2
Il ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato alle Camere di Commercio italiane – che già hanno diverse competenze in materia di certificazioni per l'estero – il compito di rilasciare alle imprese che ne fanno richiesta una attestazione camerale, che certifichi le dichiarazioni delle stesse imprese in merito alla sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza covid19.
Le Camere di Commercio possono attestare di aver ricevuto dall'impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo, l’impresa stessa afferma di non aver potuto, a motivo di tali restrizioni, assolvere (o assolvere nei tempi contrattualmente previsti) agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
La decisione del MISE fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’UE (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.
Unioncamere provvederà a diffondere presso le Camere di commercio uno schema di dichiarazione in lingua inglese da utilizzare per tale finalità; per il momento le singole Camere di Commercio si stanno muovendo autonomamente ad esempio la Camera di Commercio di Brescia e quella di Lecco, Cuneo e Parma hanno attivato delle piattaforme on-line per il servizio.
Di seguito il link della camera di Commercio di Parma che ha predisposto in lingua inglese e italiana l’attestazione che verrà rilasciata http://www.pr.camcom.it/news-eventi/attestazioni-della-camera-di-commercio-sulla-sussistenza-di-cause-di-forza-maggior-per-emergenza-covid-19.
E’ necessario però evidenziare che (per lo meno a giudicare dai modelli che fino ad ora si sono potuti esaminare) che i suddetti certificati emessi dalle Camere di Commercio, contengono un “disclaimer" nel senso che (come peraltro ovvio) la Camera di Commercio non ha potuto verificare la veridicità delle informazioni fornite dall’azienda richiedente.
Il valore probatorio di tali certificazioni non deve quindi essere sopravvalutato e permane l’esigenza, in ogni caso, di raccogliere e conservare le prove pertinenti che possono includere restrizioni di viaggio, ordini di quarantena, operazioni locali o restrizioni di produzione, linee guida e manuali di funzionamento ad hoc, disponibilità di manodopera alternativa.
Avv. Marco Lenti
Studio Legale Mordiglia
Genova Via XX Settembre, 14/17 - Tel. 010 586841
Milano Via Agnello, 6/1 - Tel. 02 36576390
Venezia San Polo 720 - Tel. 041 2412865
Share :