13/01/2017

E' tempo di una (nuova) semplificazione doganale - di Stefano Morelli

Semplificazione, snellimento e celerità sono certamente l’abc di un operatore economico, qualunque sia il settore di riferimento, per competere in termini di efficienza ed economicità, ma è fisiologico un deficit di allineamento, cronologico e sostanziale, tra le esigenze di mercato, intrinsecamente instabili e mutevoli, e la regolamentazione degli scambi economici di ciascun paese. 


L'apparato normativo se è saggio è meglio
La ragione sottostante a questa tormentata convivenza, tra economia e legge, tra profitto e tutela, non deve lasciar perplessi: un apparato normativo, all’interno di un settore di mercato, tende a uniformare una serie indefinita di condotte, e per poterlo fare in maniera soddisfacente, deve essere in grado di farsi saggio e acuto mediatore di interessi profondamente ossimorici, che in ultima battuta è possibile suddividere in maggior guadagno e legalità (in senso lato). 


Codice doganale comunitario, ovvero il vantaggio della semplificazione
Da questo punto di vista un gran passo avanti si prospetta all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice doganale comunitario-CDU, che prevede un approccio di semplificazione all’interno del Sistema di Preferenze Generalizzate-SPG, al fine di garantire agli operatori una serie di vantaggi temporali, e dunque operativi, per ciò che attiene all’ottenimento della certificazione dell’origine preferenziale delle merci. Tali migliorie saranno concretizzate a partire dal primo gennaio 2017, data in cui entra in vigore il sistema REX, volto sostanzialmente a rendere i dati, in primis autocertificati dagli operatori, accessibili e trasparenti alle autorità amministrative e governative, nazionali ed europee, perché possano vagliare, ex post, la correttezza dei dati medesimi. 


Fare attenzione all'origine non preferenziale e a quella preferenziale
Ci si chiederà in quale modo il nuovo reticolo legislativo renda meno ostico il connubio tra imprenditore e legislatore, perlomeno limitatamente alle agevolazioni legate all’origine delle merci. Si premetta una macro suddivisione tra origine non preferenziale ed origine preferenziale: se la prima è applicabile, in via residuale, a tutte le merci che non sono coperte da accordi specifici con l’Ue (per la cui importazione si imporrà dunque l’aliquota standard prevista dal testo della tariffa doganale comune), la seconda, che si traduce in un beneficio sul dazio, va attribuita a prodotti originari di paesi con cui l’Ue ha stipulato accordi preferenziali o concesso il privilegio unilateralmente. 


Quali i vantaggi tra norma e profitto?
Si aggiunga poi che il nuovo CDU, oltre a prevedere un sistema di vigilanza e controlli ex post con il REX, rielabora, rendendo a maglie più larghe i requisiti oggettivi e territoriali per individuare il paese originario di una merce. Nel quadro della SPG, dunque, per poter beneficiare della riduzione del carico oneroso del dazio, è oggi necessario per l’operatore economico ottenere una certificazione dalla dogana, richiedendosi ex ante una valutazione positiva dell’autorità doganale che inibisce temporaneamente le attività dell’operatore. Chiaramente un diritto in attesa di espansione, di cui è titolare l’operatore - ossia il beneficio dato dalla provenienza preferenziale delle merci trattate - garantisce un controllo di legalità molto più penetrante rispetto a una attività completamente libera; tuttavia, dall’ottica dell’economista ciò può costituire un aggravio, deleterio in ottica di profitto. 


Verso la liberalizzazione delle certificazioni doganali in materia di origine delle merci
Per questo a partire dal 2017 si prevede l’introduzione di un meccanismo che da una parte salvaguarda le aspettative di semplificazione, snellimento e celerità degli operatori, dall’altra mantiene processi definiti e verificabili per poter evitare facili elusioni. Il sistema REX permette una sorta di liberalizzazione delle certificazioni doganali in materia di origine delle merci, in quanto introduce un controllo ex post da parte delle autorità competenti, qualora si abbiano fondati motivi di dubitare dell’autenticità delle autocertificazioni: gli operatori dovranno essere preliminarmente inseriti nel registro degli esportatori registrati, previa domanda, e, allo scadere del regime transitorio, in cui saranno ancora autorizzati a presentare certificazioni in virtù del precedente regime, potranno, per ogni spedizione, stilare dichiarazioni su fattura in luogo delle previgenti certificazioni. Da ciò si deduce un incremento considerevole di responsabilità, civile ma anche penale degli operatori economici, i quali sono i primi soggetti investiti di oneri di controllo nella fase dell’importazione, a pena di perdere il beneficio di cui si vantano titolari. 


di Stefano Morelli
Presidente della commissione Dogane di Assologistica
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