13/01/2017
Semplificazione, snellimento e celerità sono certamente
l’abc di un operatore economico, qualunque sia
il settore di riferimento, per competere in termini di
efficienza ed economicità, ma è fisiologico un deficit di
allineamento, cronologico e sostanziale, tra le esigenze
di mercato, intrinsecamente instabili e mutevoli, e la
regolamentazione degli scambi economici di ciascun
paese.
L'apparato normativo se è saggio è meglio
La ragione sottostante a questa tormentata
convivenza, tra economia e legge, tra profitto e tutela,
non deve lasciar perplessi: un apparato normativo,
all’interno di un settore di mercato, tende a uniformare
una serie indefinita di condotte, e per poterlo fare in
maniera soddisfacente, deve essere in grado di farsi
saggio e acuto mediatore di interessi profondamente
ossimorici, che in ultima battuta è possibile suddividere
in maggior guadagno e legalità (in senso lato).
Codice doganale comunitario, ovvero il vantaggio della semplificazione
Da questo punto di vista un gran passo avanti si prospetta
all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo
Codice doganale comunitario-CDU, che prevede un
approccio di semplificazione all’interno del Sistema di
Preferenze Generalizzate-SPG, al fine di garantire agli operatori
una serie di vantaggi temporali, e dunque operativi, per
ciò che attiene all’ottenimento della certificazione dell’origine
preferenziale delle merci. Tali migliorie saranno concretizzate
a partire dal primo gennaio 2017, data in cui entra in
vigore il sistema REX, volto sostanzialmente a rendere i dati,
in primis autocertificati dagli operatori, accessibili e trasparenti
alle autorità amministrative e governative, nazionali ed
europee, perché possano vagliare, ex post, la correttezza dei
dati medesimi.
Fare attenzione all'origine non preferenziale e a quella preferenziale
Ci si chiederà in quale modo il nuovo reticolo
legislativo renda meno ostico il connubio tra imprenditore
e legislatore, perlomeno limitatamente alle agevolazioni legate
all’origine delle merci. Si premetta una macro suddivisione
tra origine non preferenziale ed origine preferenziale:
se la prima è applicabile, in via residuale, a tutte le merci
che non sono coperte da accordi specifici con l’Ue (per la cui
importazione si imporrà dunque l’aliquota standard prevista
dal testo della tariffa doganale comune), la seconda, che
si traduce in un beneficio sul dazio, va attribuita a prodotti
originari di paesi con cui l’Ue ha stipulato accordi preferenziali
o concesso il privilegio unilateralmente.
Quali i vantaggi tra norma e profitto?
Si aggiunga poi
che il nuovo CDU, oltre a prevedere un sistema di vigilanza
e controlli ex post con il REX, rielabora, rendendo a maglie
più larghe i requisiti oggettivi e territoriali per individuare il
paese originario di una merce. Nel quadro della SPG, dunque,
per poter beneficiare della riduzione del carico oneroso
del dazio, è oggi necessario per l’operatore economico ottenere
una certificazione dalla dogana, richiedendosi ex ante
una valutazione positiva dell’autorità doganale che inibisce
temporaneamente le attività dell’operatore. Chiaramente
un diritto in attesa di espansione, di cui è titolare l’operatore
- ossia il beneficio dato dalla provenienza preferenziale
delle merci trattate - garantisce un controllo di legalità molto
più penetrante rispetto a una attività completamente libera;
tuttavia, dall’ottica dell’economista ciò può costituire un aggravio,
deleterio in ottica di profitto.
Verso la liberalizzazione delle certificazioni doganali in materia di origine delle merci
Per questo a partire dal
2017 si prevede l’introduzione di un meccanismo che da una
parte salvaguarda le aspettative di semplificazione, snellimento
e celerità degli operatori, dall’altra mantiene processi
definiti e verificabili per poter evitare facili elusioni. Il sistema
REX permette una sorta di liberalizzazione delle certificazioni
doganali in materia di origine delle merci, in quanto introduce
un controllo ex post da parte delle autorità competenti,
qualora si abbiano fondati motivi di dubitare dell’autenticità
delle autocertificazioni: gli operatori dovranno essere preliminarmente
inseriti nel registro degli esportatori registrati,
previa domanda, e, allo scadere del regime transitorio, in cui
saranno ancora autorizzati a presentare certificazioni in virtù
del precedente regime, potranno, per ogni spedizione, stilare
dichiarazioni su fattura in luogo delle previgenti certificazioni.
Da ciò si deduce un incremento considerevole di responsabilità,
civile ma anche penale degli operatori economici, i
quali sono i primi soggetti investiti di oneri di controllo nella
fase dell’importazione, a pena di perdere il beneficio di cui si
vantano titolari.
di Stefano Morelli
Presidente della commissione Dogane di Assologistica
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