30/09/2015
Con l’art. 50 bis, comma 1, del D.L 331/93, sono stati istituiti speciali depositi fiscali, denominati “depositi IVA": I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta. Dal punto di vista fiscale, i depositi IVA consentono che, per determinate operazioni, effettuate mediante l’introduzione dei beni nel deposito, l’IVA, ove dovuta, sia differita e assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile. Nei depositi IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi; possono altresì essere introdotti anche beni provenienti da Paesi terzi, purché preventivamente immessi in libera pratica; è infatti necessario che i beni provenienti da territori extracomunitari abbiano perso lo status di “merce non comunitaria" e acquisito quello di “merce comunitaria", così da poter circolare liberamente sul territorio degli Stati membri.
Il contratto di deposito è quello mediante il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una “cosa" mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura, art. 1766 c.c. Il depositario deve istituire una contabilità di magazzino, mediante tenuta di un registro che evidenzi la movimentazione dei beni in entrata e in uscita, e conservare, per ciascuna partita di merce, i documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dal deposito IVA, nonché quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza nel deposito stesso.
Obblighi. Depositario: custode e controllore per il cliente dei beni; responsabile solidale verso l’erario al momento dell’estrazione per la corretta applicazione dell’imposta. Depositante: è obbligato a rispettare il vincolo di custodia conferito al depositante e a cooperare con lui nel predisporre la documentazione necessaria per monitorare le operazioni.
Introduzioni in “deposito Iva". Tipologie: acquisto intracomunitario realizzato da un operatore nazionale con introduzione dei beni in deposito; trasferimento di beni da parte di un operatore comunitario in Italia con introduzione degli stessi in deposito IVA; immissione in libera pratica: introduzione di beni da paesi terzi; cessioni a soggetto UE con introduzione dei beni in deposito; cessione tra operatori nazionali di beni di cui alla Tabella A bis del D.L 331/1993.
Estrazioni previste: con utilizzazione e commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato; con cessione e spedizione dei beni in altro Stato comunitario; con cessione e spedizione dei beni fuori dal territorio della Ue; con trasferimento dei beni ad altro deposito IVA nel territorio dello Stato.
Per i servizi. Le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di “perfezionamento" e le “manipolazioni usuali", relative a beni custoditi in depositi IVA, possono anche essere eseguite materialmente non nei luoghi del deposito, ma in luoghi a essi limitrofi, sempre che le prestazioni si protraggano all’esterno del deposito per una durata contenuta, che è stabilita in un lasso di tempo non superiore a 60 giorni. Non si considerano limitrofi i locali-luoghi gestiti da un soggetto diverso dal depositario. L’effettuazione dei servizi ha la valenza dell’introduzione (esempio: montaggio, riparazioni, smistamento, ecc.). Le prestazioni di servizi sui beni sono soggette a IVA all’atto dell’estrazione dal deposito IVA del bene sul quale sono state eseguite, e il relativo corrispettivo è parte integrante della base imponibile della cessione del bene su cui sarà applicata l’imposta.
Custodia e virtualità: la norma parla di “beni custoditi". Si considerano custoditi nel deposito IVA i beni introdotti materialmente nel deposito: non è quindi sufficiente la mera presa in carico degli stessi, da parte del depositario, nell’apposito registro, che evidenzia la movimentazione dei beni; non è ammessa la mera virtualità nel deposito.
Infine l’Agenzia delle entrate, con la circolare n.12/E del 24 marzo 2015 (documento tanto atteso dagli operatori, che riepiloga e chiarisce molte questioni interpretative relative all’istituto dei depositi IVA), ha fatto il punto sulle regole in materia di depositi IVA, alla luce delle connessioni con i depositi doganali, approfondendo tutti gli aspetti della materia.
di Stefano MorelliPresidente della commissione Dogane di Assologistica
Il contratto di deposito è quello mediante il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una “cosa" mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura, art. 1766 c.c. Il depositario deve istituire una contabilità di magazzino, mediante tenuta di un registro che evidenzi la movimentazione dei beni in entrata e in uscita, e conservare, per ciascuna partita di merce, i documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dal deposito IVA, nonché quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza nel deposito stesso.
Obblighi. Depositario: custode e controllore per il cliente dei beni; responsabile solidale verso l’erario al momento dell’estrazione per la corretta applicazione dell’imposta. Depositante: è obbligato a rispettare il vincolo di custodia conferito al depositante e a cooperare con lui nel predisporre la documentazione necessaria per monitorare le operazioni.
Introduzioni in “deposito Iva". Tipologie: acquisto intracomunitario realizzato da un operatore nazionale con introduzione dei beni in deposito; trasferimento di beni da parte di un operatore comunitario in Italia con introduzione degli stessi in deposito IVA; immissione in libera pratica: introduzione di beni da paesi terzi; cessioni a soggetto UE con introduzione dei beni in deposito; cessione tra operatori nazionali di beni di cui alla Tabella A bis del D.L 331/1993.
Estrazioni previste: con utilizzazione e commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato; con cessione e spedizione dei beni in altro Stato comunitario; con cessione e spedizione dei beni fuori dal territorio della Ue; con trasferimento dei beni ad altro deposito IVA nel territorio dello Stato.
Per i servizi. Le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di “perfezionamento" e le “manipolazioni usuali", relative a beni custoditi in depositi IVA, possono anche essere eseguite materialmente non nei luoghi del deposito, ma in luoghi a essi limitrofi, sempre che le prestazioni si protraggano all’esterno del deposito per una durata contenuta, che è stabilita in un lasso di tempo non superiore a 60 giorni. Non si considerano limitrofi i locali-luoghi gestiti da un soggetto diverso dal depositario. L’effettuazione dei servizi ha la valenza dell’introduzione (esempio: montaggio, riparazioni, smistamento, ecc.). Le prestazioni di servizi sui beni sono soggette a IVA all’atto dell’estrazione dal deposito IVA del bene sul quale sono state eseguite, e il relativo corrispettivo è parte integrante della base imponibile della cessione del bene su cui sarà applicata l’imposta.
Custodia e virtualità: la norma parla di “beni custoditi". Si considerano custoditi nel deposito IVA i beni introdotti materialmente nel deposito: non è quindi sufficiente la mera presa in carico degli stessi, da parte del depositario, nell’apposito registro, che evidenzia la movimentazione dei beni; non è ammessa la mera virtualità nel deposito.
Infine l’Agenzia delle entrate, con la circolare n.12/E del 24 marzo 2015 (documento tanto atteso dagli operatori, che riepiloga e chiarisce molte questioni interpretative relative all’istituto dei depositi IVA), ha fatto il punto sulle regole in materia di depositi IVA, alla luce delle connessioni con i depositi doganali, approfondendo tutti gli aspetti della materia.
di Stefano MorelliPresidente della commissione Dogane di Assologistica
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