29/06/2017

Depositi fiscali Iva, vantaggi e nuove disposizioni

Il rischio di “chiusura" dei depositi fiscali ai fini Iva è stato scongiurato; infatti il ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto all’emanazione di un decreto, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 marzo scorso, dando continuità all’operatività che era stata posta a rischio dal dl 193/2016. Ha quindi prevalso il buon senso. Il deposito Iva è un regime contabile al cui interno viene sospeso il pagamento Iva ai sensi dell’art. 50 bis del dl istitutivo, n. 331 del 30 agosto 1993, ed è un luogo fisico nel quale la merce viene introdotta.


Cosa sono i depositi fiscali Iva
Alle merci destinate al deposito Iva non viene liquidata l’imposta nella dichiarazione doganale di importazione, vengono invece corrisposti solamente i dazi, e l’adempimento dell’Iva viene posticipato all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito. Uno strumento utile per la pianificazione doganale e fiscale. Infatti, possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari, destinati a essere introdotti in un deposito Iva, con prestazione di idonea garanzia adeguata all’imposta (la garanzia non viene richiesta ai soggetti certificati con lo “status di AEO" e ai soggetti con il requisito di notoria solvibilità, art. 90 del Tuld), l’assolvimento dell’Iva viene rinviato al momento dell’estrazione dei beni dal deposito, inoltre viene consentito un legittimo risparmio d’imposta. Infatti, se l’importatore rivende la merce mediante una cessione intracomunitaria o una esportazione, l’Iva non sarà dovuta. Nel deposito Iva, inoltre, l’operatore economico può eseguire o fare eseguire lavorazioni sulle merci importate senza il pagamento dell’Iva, rinviando la tassazione sui servizi nel momento dell’estrazione. Nel caso di cessione intracomunitaria o esportazione si genera la costituzione di un plafond Iva che consente all’operatore economico di effettuare, per lo stesso importo, acquisti nazionali senza applicazione dell’imposta. 


Le operazioni eseguibili sulle merci introdotte nel deposito Iva 
Sono le seguenti: • le cessioni di beni, in Italia, Stati membri, Stati extra-comunitari; • le prestazioni di servizi ivi comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali; • il trasferimento dei beni in altro deposito Iva. L’estrazione dal deposito Iva per la commercializzazione dei beni sul territorio nazionale: • nel caso di beni provenienti dall’Italia, si procede con versamento dell’imposta tramite modello F24: • nel caso di beni provenienti da Stati membri, si procede con integrazione della fattura; • nel caso di beni provenienti da Stati extracomunitari, si procede con l’inversione contabile (art. 17, 2° comma, del DPR 633/72), il cosiddetto “reverse charge". 


Gli adempimenti della nuova normativa
Con la nuova normativa viene attribuita una maggiore responsabilità al gestore del deposito Iva, il quale era già solidalmente responsabile con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, nel caso di inosservanza delle prescrizioni previste per la gestione. Dal 1° aprile scorso, come stabilito dal dl 193/2016, la violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 50 bis dl 331/93 da parte del gestore del deposito Iva, è valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell’esclusione dall’abilitazione a gestire come deposito Iva i magazzini generali e gli altri depositi preventivamente autorizzati a tale istituto.


di Stefano Morelli
Presidente della Commissione Dogane di Assologistica








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