27/09/2018
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 7 febbraio 2018, le Associazioni dell’Autotrasporto e alcuni personaggi che svolgono la propria attività nel mondo dell’autotrasporto stanno chiedendo la ripubblicazione dei valori indicativi di riferimento dei costi minimi per la sicurezza della circolazione stradale.
Costi minimi, vari pareri sulla (il)legittimità
Senza entrare nel merito della disquisizione giuridica, relativamente ai costi minimi di esercizio dell’autotrasporto, si desidera sottolineare che la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 4 settembre 2014, ha considerato che “Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi di esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantire il conseguimento" (illegittimi), mentre la Corte Costituzionale nella sentenza del 7 febbraio 2018 sul ricorso presentato dal Tribunale di Lucca, ha dichiarato che l’articolo 8-bis della Legge 133/2008 quanto segue: “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133" (legittimi).
Altri interventi legislativi
• Sia una sentenza che l’altra sono state superate dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 4 dell’art. 83-bis il cui l’attuale contenuto recita: “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".
• Inoltre la Legge n. 190 con il comma 250 ha disposto che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) doveva, nel proprio sito internet, pubblicare e aggiornare mensilmente i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi.
• La prima pubblicazione ministeriale del 24 febbraio 2015 sui valori indicativi di riferimento conteneva tutti i parametri per risalire tranquillamente ai costi minimi di esercizio, in contrasto con quanto previsto dalla normativa di legge e per questo motivo, con segnalazione n. AS1199 del 22 aprile 2015 pubblicata nel bollettino n. 27 del 27 luglio 2015, l’Antitrust è intervenuto indicando che: “Tale ultima normativa pur modificando il preesistente regime in materia di costi di esercizio dell’autotrasporto, ha istituito un sistema che di fatto può riprodurre il meccanismo dei costi minimi previsto dal precedente regime ...".
• Dopo l’intervento dell’Antitrust il MIT ha provveduto, in data 9 luglio 2015 ad una seconda pubblicazione indicando solamente i valori del gasolio e dei pedaggi autostradali.
Spunti di riflessione
Fatta questa lunga premessa e vista la situazione che si è venuta a creare, ritengo dover ritornare sull’argomento con alcune riflessioni che precedentemente ho già pubblicato su questa testata, ovvero:
• nel 2010, durante i lavori del tavolo di confronto, le Associazioni dell’Autotrasporto hanno avanzato la richiesta di stabilire nell’autotrasporto i costi minimi di esercizio, in quanto a loro dire, senza un determinato riconoscimento non avrebbero avuto i proventi economici per adeguare l’automezzo e il conducente alla sicurezza stradale.
• Si ritiene che le parti (Committenza e Vettore) dal punto di vista professionale non abbiano la necessità di conoscere da altri enti quali sono i costi d’impresa per effettuare i trasporti in regime di sicurezza stradale. Inoltre, da sempre, la Committenza nello stipulare i contratti di trasporto e nello stabilire i prezzi dei servizi di trasporto, tiene in debita considerazione i principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale, senza bisogno di una regolamentazione.
• L’autotrasportatore che non riceve i costi minimi necessari per garantire la tutela della sicurezza stradale non deve effettuare il servizio di trasporto. A tale proposito si ricorda che la responsabilità in strada è dell’autotrasportatore e non del committente.
• L’assurdo è che prima dell’ultima riforma della normativa, l’autotrasportatore che aveva viaggiato con prezzi di trasporto inferiori ai costi minimi d’esercizio e conseguentemente senza garantire la sicurezza stradale, a posteriori, poteva aprire una pratica di contenzioso per incassare la differenza.
Committenza contraria ai costi minimi, ma vuole dialogo
Sull’argomento sono stati scritti fiumi di parole, però, in questo particolare momento in cui sta vivendo il mondo della logistica, è opportuno ricordare che la Committenza pur essendo, da sempre, impegnata per la sicurezza della circolazione stradale è contraria a qualsiasi regolamentazione per legge dei costi minimi di esercizio dell’autotrasporto, in quanto, come tra l’altro dichiarato nelle motivazioni dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 4 settembre 2014, i costi minimi risultano contrari al disposto relativo alla libera concorrenza del mercato interno. Pertanto, per i motivi sopra indicati, qualsiasi richiesta da parte delle Associazioni dell’Autotrasporto per la reintroduzione di uno strumento di periodica indicazione dei costi di riferimento va rigettata senza se e senza ma. Però se per motivi politici tutto ciò non sarà possibile, per agevolare la domanda e l’offerta nello stabilire le tariffe di trasporto, una eventuale regolamentazione e/o indicazione dovrebbe essere limitata ai soli contratti di trasporto verbali e solo per tre voci di costo componenti la tariffa di trasporto e per ciascuna voce di costo non dovrà essere individuata la quota di incidenza. Le tre voci di costo sono:
- ammortamento veicolo;
- personale conducente;
- carburante gasolio.
In conclusione si invitano le Associazioni dell’Autotrasporto, oltre che con il Governo, a dialogare anche con la Committenza.
ALDO ROSADA
Presidente Commissione Trasporti di Assologistica
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