Nel corso
dell’ultima riunione periodica della Commissione Doganale di Assologistica
presieduta da Stefano Morelli sono stati trattati i seguenti argomenti:
* il Valore in
Dogana alla luce del nuovo Codice doganale unionale, con particolare
riferimento alle "Royalties"
* il Fast
Corridor (lo stato dell'arte), l’impegno dell’Associazione per lo sviluppo di questo strumento innovativo che
impiega tecnologie informatiche, grazie alle quali si ottiene un notevole
efficientamento dei processi logistici
* il ravvedimento operoso in tema di sanzioni in Dogana, per effetto del nuovo comma 1-ter dell'articolo 13 del dgls 472/97, grazie al quale è ora possibile avvalersi del ravvedimento, anche se siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività da parte della Dogana, purché non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento.
Per chi volesse
chiarimenti su entità e modalità con cui attivare tale ravvedimento, è
possibile contattare direttamente la segreteria di Assologistica allo 026691567
o inviando una mail a milano@assologistica.it
IL VAORE IN DOGANA, CHIARIMENTI
Con l’arrivo
del CDU (Codice Doganale Unionale Reg.UE 952/13) in vigore ormai da oltre un
anno, la normativa alla quale fare riferimento per le operazioni doganali è la
seguente:
1) CDU Regolamento del Parlamento e del
Consiglio UE 952/2013
2) RD Regolamento Delegato della
Commissione n. 2446/2015 che offre delle specificazioni di alcune specificazioni
del CDU
3) RE Regolamento di Esecuzione n.
2447/2015 riguardante le modalità di applicazione di alcune disposizioni del
CDU
4) RTD Regolamento Transitorio Delegato
della Commissione UE n. 341/2016 riguardante norme transitorie fino alla
completa operatività dei sistemi elettronici.
A cosa serve determinare correttamente il valore
doganale delle merci? Tale valore è necessario per
concludere correttamente le operazioni di importazione, assolvendo con
precisione la fiscalità in Dogana. Per fare ciò occorre conoscere gli elementi
di costo che concorrono alla formazione del valore in Dogana e saper
riconoscere altri valori che possono non concorrere alla formazione di base
imponibile.
Il CDU tratta
il valore negli articoli da 69 a 76, e gli stessi sono poi approfonditi dal
R.E. (2447/15) agli articoli dal n. 127 al n. 146. Il criterio primario per la
determinazione del valore doganale, secondo l’art.70 del CDU, è rappresentato
dal valore di transazione, ovvero dal prezzo reale dei prodotti importati.
Qualora tale metodo risulti inapplicabile, sono previsti altri cinque metodi
alternativi, da utilizzare tassativamente in ordine gerarchico. E’ comunque vietato ricorrere a valori
minimi, arbitrari o fittizi.
Il CDU
all’art.73 prevede anche una possibilità di forfettizzazione da concordare con
la Dogana.
Il valore
doganale delle merci è determinato sulla base della vendita avvenuta
immediatamente prima che le stesse siano introdotte nel territorio doganale
europeo (Art.128 RE). Il metodo del
“first sale price" è abolito.
Le novità sul valore:
• modifiche
alle regole generali
• cambiamenti
per le royalties
• ruling sul
valore
•
forfetizzazione: elementi da non includere nel valore in dogana (art. 72 CDU),
sono i cosiddetti «aggiustamenti negativi»
Aggiustamenti negativi (art. 72 CDU); dal valore in
dogana possono essere dedotti:
a) le spese di
trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale
dell'Unione;
b) le spese
relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione
o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale
dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale
industriale;
c) le spese
relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;
d) gli
interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e
relativo all'acquisto di merci importate, se fatto per iscritto (e, su
richiesta, il compratore possa dimostrare che i) le merci sono effettivamente
vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare e
ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento
comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato
garantito il finanziamento;
e) le
commissioni di acquisto;
f) i dazi
all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione;
g) i pagamenti
effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di
rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una
condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione NOVITÀ:
gli sconti (art. 130 RE) possono essere dedotti se contrattualmente previsti e
determinati prima della presentazione della dichiarazione doganale.
Costi che devono essere inclusi nel valore doganale
- 1 (art. 71 CDU)
a) i seguenti
elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore, ma non inclusi nel
prezzo: i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le
commissioni di acquisto; ii) il costo dei container considerati, ai fini
doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e iii) il costo
dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
b) il valore
dei prodotti e servizi di seguito elencati, quando sono forniti dal compratore
(senza spese o a costo ridotto) e sono utilizzati nel corso della produzione e
della vendita per l'esportazione delle merci importate (se tale valore non sia
stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare): i) materie,
componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; ii)
utensili, matrici, stampi e oggetti similari, utilizzati per la produzione
delle merci importate; iii) materie consumate durante la produzione delle merci
importate; e iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i
piani e gli schizzi, eseguiti in un Paese terzo e necessari per produrre le
merci importate;
c) i
corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il
compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione
per la vendita delle merci importate, nella misura in cui detti corrispettivi e
diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o
da pagare;
d) il valore
di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o
utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al
venditore;
e) le seguenti
spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale
dell'Unione:
i) le spese di
trasporto e di assicurazione delle merci importate;
ii) le spese
di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
Particolare attenzione merita
l’argomento relativo alle “Royalties"
I
corrispettivi e i diritti di licenza (royalties) devono essere ricompresi nel
valore di transazione quando (art. 71, par. 1, lett. c) CDU):
1. non sono
già inclusi nel prezzo della merce importata;
2. si
riferiscono alle merci da valutare;
3. il
compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarli come condizione
per la vendita delle merci.
Il CDU (art.
136, par. 4, RE) individua espressamente i casi in cui i corrispettivi e i
diritti di licenza integrano una “condizione di vendita". Ciò avviene quando è
soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il
venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare
tale pagamento;
b) il
pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del
venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
c) le merci
non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza
versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
CONSIDERAZIONI SUL FAST CORRIDOR (di Stefano Morelli)
Finalmente diventa tangibile nel panorama, tutto italiano, della logistica informatizzata, la possibilità di un significativo upgrade del farraginoso motore burocratico del trasferimento merci: anche il Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (Reg. 952/2013), in vigore dal 1 Luglio 2016, ha previsto la regolamentazione dell’istituto del fast-corridor. Un via libera a livello comunitario che presenta all’Italia una gustosa portata su un piatto d’argento.
Lo scenario del commercio
internazionale che si prospetta in questo fondamentale snodo storico è da
considerarsi un vero e proprio trampolino di lancio per l’imponente flusso
merceologico che passa attraverso i porti del mediterraneo, posta l’innovazione
costante di infrastrutture marittime, ma anche stradali - si pensi al raddoppio
del Canale di Suez, oppure all’apertura commerciale della Galleria del San
Gottardo, o ancora allo sviluppo del gigantismo navale - che
arricchiscono il peso specifico del baricentro commerciale in area
Mediterranea. Abbiamo tutte le carte in regola, dunque, per invertire quella
tanto temuta tendenza di assorbimento del traffico di merci containerizzato da
parte del Nord Europa, che attualmente attrae il 68,4% dei flussi, a fronte di
un 36,6%, che approda nei porti “casalinghi".
Le molteplici ragioni di
questo deficit di competitività hanno un minimo comune
denominatore, da ravvisarsi nella complessità delle operazioni di import/export,
resa ancor più stagnante dalla eccessiva burocratizzazione dei processi:
ritardi, inefficienze, mancanza di adeguati flussi informativi tra gli attori,
pubblici (soprattutto, posta l’irrinunciabile esigenza di controllo e sicurezza
di ciò che entra ed esce dal nostro Paese), ed operatori privati, sono senza
dubbio frutto di una mancanza di innovazione, anche tecnologica, in questo
settore. Una risposta che, per fugar ogni dubbio, riesca a conciliare esigenze,
del tutto legittime, di sicurezza e controllo da una parte, di efficienza,
facilità e celerità dall’altra, è offerta da un imponente sforzo di uomini e
mezzi da parte dell’Agenzia delle Dogane Italiana, che ha reso possibile
l’abbattimento di tempi, procedure fisiche, e costi, mediante l’elaborazione di
infrastrutture immateriali in grado di snellire significativamente l’iter delle
merci.
I Fast Corridor non sono altro che una serie di procedure
altamente informatizzate ed automatizzate che contemperano in maniera efficace
interessi pubblici e privati, andando in ultima battuta a favorire l’afflusso
merceologico nei porti del Paese: è finalmente realtà la possibilità di trasferire merci allo stato estero
senza emissione del documento doganale di transito T1 ed espletare le procedure
doganali , di importazione definitiva, non presso il porto di entrata della
merce, ma presso il nodo logistico in-land, con contestuale
riduzione del Time to Market e un allungamento di
banchina fino allo snodo logistico interno.
A ciò, peraltro, si aggiunge una
nota di assoluto merito, data da una piena coerenza del progetto agli standard
europei in materia di abbattimento delle emissioni nocive generate dal
trasporto merci: si riducono i tempi di attesa in banchina, spostamenti
superflui delle merci containerizzate, e di conseguenza si
contengono emissioni di Co2. Pare delinearsi a tutti gli effetti un
esponenziale step evolutivo su molteplici direttrici, tutte
meritevoli, tuttavia lo scetticismo professionale è sempre in
agguato. La modernità che tanto si loda arreca, sempre, inesorabilmente una
certa dose di diffidenza… quasi fossimo da troppo tempo abituati a promesse mai
mantenute.
E la sicurezza delle merci? Chi controlla la procedura? Anche sotto
questo profilo, e gli attori pubblici, e gli operatori privati, trovano una rassicurante risposta nei
sistemi di tracciamento elettronico delle merci, km per km, fino a
destinazione in-land: si pensi al trasporto ferroviario, dove
un quadruplo controllo incrociato, dalla banchina portuale al nodo logistico
interno, permette di avere una tracciabilità completa della catena logistica in
movimento - sistema informativo di RFI, sistema di tracciamento del vettore
ferroviario, sistema corrispondente dell’Agenzia delle Dogane a cui si
aggiunge, in ultima battuta, il sistema informativo del gestore del magazzino
di temporanea custodia (A3), del nodo logistico di destinazione, che mette a
disposizione una “fideiussione" a garanzia dei diritti doganali nei confronti
dell’erario, sulle merci in trasferimento, e ne è responsabile già dal punto di
sbarco sino al regolare arrivo delle merci a destinazione. Date le robuste
fondamenta dell’istituto, e il particolare momentum di favore
dell’area mediterranea, risulta essenziale dare un’adeguata pubblicità al
mercato di questi strumenti, senza cadere nella trappola del …vorrei ma non
posso. Trasparenza, obiettività e dati operativi: solamente una risposta
fattuale alle eterne incertezze del nostro Bel Paese riuscirà a finalizzare
questa appetitosa opportunità.