12/04/2016

Azione contro il subvettore, ecco cosa succede nel diritto internazionale

Con una recente decisione la Corte di Cassazione (sentenza n. 14665/2015) torna ad esaminare gli articolati rapporti tra il sub-vettore di un trasporto assoggettato alla Convenzione CMR ed il destinatario delle merci. Il caso sottoposto all’attenzione della corte prende le mosse da un errore di interpretazione del tribunale di Trento laddove lo stesso si è trovato ad esaminare un caso nel quale la richiesta di risarcimento del danno veniva avanzata dal destinatario delle merci nei confronti del sub-vettore.

Presentazione del caso
Nello specifico, la società destinataria delle merci aveva convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Trento il sub-vettore che aveva effettuato il trasporto di beni per conto del primo vettore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 144.404,52 pari al danno occorso alle merci. Il sub-vettore si era costituito in giudizio resistendo alla domanda del destinatario, sostenendo che il destinatario non avesse alcun diritto di chiedere il risarcimento del danno direttamente dal sub-vettore, ed avrebbe piuttosto dovuto reclamare il risarcimento del danno dal primo vettore.Il tribunale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal subvettore, rigettava le domande avanzate dal destinatario. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’appello di Trento. La sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trento è stata dunque sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, denunciandone una erronea lettura dei rapporti contrattuali tra i soggetti facenti parti della filiera del trasporto.


Analisi della natura del contratto di trasporto

La Corte prende dunque spunto dalla questione in esame per esaminare la natura del contratto di trasporto e i riflessi che da tale natura discendono in relazione all’identificazione del soggetto legittimato a ricevere la richiesta giudiziale di risarcimento del danno. Secondo l’interpretazione fornita dalle nostre corti della Convenzione di Ginevra (CMR) del 1956, infatti, quando il mittente non è anche destinatario della merce, il contratto di trasporto è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo. In altri termini, ricorda la Corte, similmente a quanto avviene per il contratto di trasporto nazionale, anche nel caso del trasporto assoggettato a CMR, il destinatario acquista il diritto di far propri gli effetti del contratto dal momento in cui, pervenute le cose a destinazione o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare, egli ne richiede al vettore la riconsegna. All’esito di tale ricostruzione, ricorda dunque la Corte, la richiesta di riconsegna da parte del destinatario assurge a condizione indispensabile affinché il destinatario stesso acquisisca - e possa utilmente spendere - i diritti derivanti dal contratto di trasporto.


Chiariti anche i diritti del mittente e i doveri dell'eventuale sub-vettore
Seppur nella chiara classificazione appena descritta, la Corte ricorda però che non sempre la richiesta di riconsegna da parte del destinatario priva il mittente dal diritto di reclamare dal vettore il risarcimento dei danni causati alle merci. A tale riguardo, la Corte ricorda infatti che nonostante la richiesta di riconsegna delle merci da parte del destinatario, il mittente resta titolare del diritto al risarcimento del danno tutte le volte in cui sia in grado di dimostrare di essere stato il soggetto che, in ultima analisi, ha sopportato l’incidenza economica negativa del danno causato dal vettore. Esaminata la legittimazione del destinatario a reclamare il risarcimento del danno, la Corte passa a verificare quale sia il soggetto (vettore o subvettore) nei confronti del quale l’azione deve essere avanzata e chiarisce che, ogni qualvolta il vettore abbia affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore, rimane integra in relazione al contratto di subtrasporto la costruzione dello stesso in termini di contratto a favore di terzi. A fronte di tale ricostruzione, afferma la Corte, non v’è alcuna valida ragione per disciplinare in maniera diversa il rapporto tra vettore, mittente e destinatario nel caso in cui il vettore abbia di propria iniziativa sub-commissionato l’esecuzione totale o parziale del trasporto ad un sub-vettore. In questo caso, infatti, qualora il destinatario reclami la consegna delle merci, aderisce al contratto di trasporto ed acquisisce, di conseguenza, la legittimazione a reclamare i danni causati alle merci anche nei confronti del sub-vettore. Ne deriva che il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del sub-vettore i diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso quello di esigere il risarcimento del danno. Alla luce di tale costruzione, la Corte di cassazione ribalta la decisione assunta dal tribunale e dalla Corte d’appello e dichiara il diritto del destinatario ad avanzare le proprie richieste risarcitorie non solo nei confronti del vettore principale, ma anche direttamente nei confronti del sub-vettore da questi incaricato.

di Alessio Totaro Partner studio legale LexJus Sinacta
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