Prima di entrare nel vivo dell’argomento, all’ordine del giorno, desidero fare alcune precisazioni:
- considerato il tempo a mia disposizione nell’intervento cercherò trasmettere alcuni concetti con un taglio tecnico e operativo suggerendo alcune soluzioni per agevolare l’attività delle nostre aziende con le novazioni ritenute utili per mitigare l’effetto dirompente della normativa di legge;
- a mio modesto parere la normativa di legge vigente in materia di autotrasporto è da riformare in quanto di difficile interpretazione e di impossibile corretta applicazione.
Fatta questa doverosa premessa, la più importante problematica nel settore dell’autotrasporto erano ieri le tariffe obbligatorie a forcella, oggi i costi minimi di esercizio dell’autotrasporto.
Le tariffe obbligatorie a forcella di cui la Legge 6 giugno 1974, n. 298 hanno avuto l’applicazione dal 1° gennaio 1983 fino al 28 febbraio 2006. Con Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sono state abrogate con decorrenza 28 febbraio 2006 e il relativo beneficio acquisito è stato annullato dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127 che ha introdotto i costi minimi di esercizio dell’autotrasporto per la sicurezza della circolazione stradale.
Attualmente e sostanzialmente la normativa dell’autotrasporto è contenuta nei seguenti provvedimenti:
- Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286: “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto" e successive modificazioni;
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 con l’art. 83-bis: “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi" e successive modificazioni;
- Decreto Ministeriale 30 giugno 2009, n. 554: “Approvazione della scheda di trasporto;
- Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011, prot. n. 69: “Disciplina e modalità applicative dei tempi di attesa in franchigia ai fini del carico e scarico";
- Decreto Dirigenziale 22 novembre 2011, prot. n. 234: “Determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto per i costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi e dei costi minimi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza" e il Decreto Dirigenziale 13 giugno 2012, prot. n. 18/OS/CGA: “Determinazione dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto (Articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i.).
I soggetti previsti e individuati dalla normativa di legge sull’autotrasporto sono:
- il vettore è l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale per l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
- il committente è l’impresa o la persona giuridica che stipula il contratto di trasporto con il vettore;
- il caricatore è l’impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo;
- il proprietario della merce è l’impresa o la persona giuridica che ha la proprietà delle cose al momento della consegna al vettore.
Il Committente con il vettore può stipulare un contratto di trasporto verbale oppure scritto. Per essere considerato scritto deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005 compresa la data certa, tenendo presente che in mancanza di un solo elemento essenziale il contratto di trasporto viene considerato verbale. Suggerisco di stipulare sempre, ove possibile, un contratto di trasporto scritto per i motivi che successivamente andrò a elencare.
Per i contratti verbali il periodo di autonomia negoziale va dal 01.03.2006 al 30.04.2009, mentre per i contratti scritti il periodo di autonomia negoziale va dal 01.03.2006 al 12.06.2011.
L’art. 7 del D.Lgs n. 286/2005 regolamenta la responsabilità dei soggetti della filiera dell’autotrasporto. Con le varie modifiche intervenute alla normativa si è passati da “una responsabilità soggettiva ove accertata" ad “una responsabilità oggettiva a prescindere".
Prima di tutto è opportuno ricordare che la merce consegnata ad un vettore abusivo può essere confiscata.
Nei contratti di trasporto verbali, il committente deve sempre consegnare al vettore i documenti di trasporto completi con le istruzioni per l’esecuzione del servizio di trasporto. In mancanza di istruzioni scritte e quando il vettore, durante l’esecuzione del trasporto, non osserva correttamente le ore di guida ed i limiti di velocità, al committente verranno applicate le stesse sanzioni comminate al vettore.
Nei contratti di trasporto scritti, anche in mancanza di istruzioni scritte, il committente che consegna a bordo dell’automezzo una copia del contratto non è sanzionabile quando il vettore supera le ore di guida o i limiti di velocità. Però se per motivi di privacy o di riservatezza commerciale, non si intende consegnare a bordo dell’automezzo copia del contratto, per evitare di incorrere nelle sanzioni, il committente o il vettore dovrà sottoscrivere e consegnare a bordo dell’automezzo, una dichiarazione attestante che il trasporto viene effettuato a fronte di un contratto scritto.
Sia nel caso di un contratto di trasporto verbale che di un contratto scritto al committente si applicano le sanzioni quando dirama istruzioni che sono in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale.
In caso di incidente stradale con morti o con feriti gravi o gravissimi, il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto saranno sottoposti a controllo da parte degli organi di Polizia per verificare il rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale.
Onde evitare eventuali sanzioni per mancanza di precise istruzioni, suggerisco al committente di indicare sui contratti di trasporto scritti e su tutti i documenti di trasporto (DDT, scheda di trasporto, lettera di vettura, lettera di istruzioni, ecc.) quanto segue: “Nell’esecuzione del servizio di trasporto, il vettore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale ed in modo particolare quelle relative al contenuto dei seguenti articoli del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.: art. 61-sagoma limite; art. 62-massa limite; art. 142-limiti di velocità; art. 164-sistemazione del carico sui veicoli; art. 174-durata della guida degli autoveicoli.
Un’altra responsabilità del committente è prevista nella compilazione della scheda di trasporto approvata con D.M. n. 554/2009. Il committente può delegare un altro soggetto all’emissione della scheda di trasporto però ai fini della normativa di legge resta sempre l’unico responsabile. In caso di mancata o incompleta compilazione della scheda di trasporto il committente potrà essere sanzionato con una ammenda da € 600 a € 1.800.
Fermo restando che la committenza, in tutte le sedi istituzionali ha sempre sostenuto e dichiarato di condividere una normativa dell’autotrasporto impostata e indirizzata alla sicurezza della circolazione stradale, in questa fase ed in attesa delle decisioni che verranno assunte dalla Corte Costituzionale (richiesta avanzata dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 11 febbraio 2013) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (richiesta avanzata dal T.A.R. del Lazio con ordinanza del 15 marzo 2013), ritengo che si dovrebbe ricercare, se possibile, una condivisione tra la committenza e l’autotrasporto, su alcuni punti sia della normativa che dei costi minimi di esercizio.
Di seguito desidero evidenziare ed elencare, in modo esemplificativo ma non esaustivo, alcune proposte di modifica:
L’azione diretta prevista nell’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005. Nel caso in cui il primo vettore affida l’esecuzione del trasporto ad un subvettore senza riconoscere il relativo corrispettivo, il subvettore può richiedere al committente il mancato ricevimento del corrispettivo. In questo caso il committente si potrebbe trovare nella situazione di pagare lo stesso trasporto due volte (una al primo vettore e una al subvettore).
Per evitare tale situazione suggerisco al committente di inserire nel contratto di trasporto scritto: a) il rilascio di una fidejussione da parte del primo vettore o in alternativa una manleva; b) pagare il corrispettivo di trasporto al primo vettore a fronte di una comunicazione del subvettore con la quale dichiara di aver ricevuto regolarmente il corrispettivo di trasporto dal primo vettore.
Gestione imballaggi e unità di movimentazione (pallet) prevista nell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 286/2005. Quando il committente si accorda con il vettore per la restituzione da parte del destinatario dei pallet, il vettore non è responsabile sia della quantità che nella qualità dei pallet. Però pur non essendo responsabile a diritto ugualmente ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
Come si può pensare di dover riconoscere al vettore un compenso quando lo stesso vettore non è responsabile sull’esito della prestazione accessoria richiesta dal committente. La norma deve essere modificata anche per evitare comportamenti scorretti e operazioni illecite.
Per una responsabilizzazione del vettore suggerisco al committente di indicare nel contratto di trasporto scritto: a) in deroga a quanto previsto dalla norma le parti (committente e vettore) concordano consensualmente e convengono che a fronte di un compenso il vettore è responsabile della gestione degli imballaggi sia in quantità che in qualità.
Derogare per legge ai costi minimi di esercizio per i contratti di trasporto scritti con garanzia di durata e quantità (comma 4 art. 83-bis L. n. 133/2008) oppure in subordine stabilire che dovrebbe essere riconosciuto al vettore un costo chilometrico costante sulla base della quantità di chilometri contrattualmente garantiti e non come attualmente previsti per fasce escludendo il costo di organizzazione che non ha niente a che vedere con la sicurezza della circolazione stradale.
Non si dovrebbe consentire all’autotrasportatore di poter recuperare dopo un anno e dopo cinque anni, rispettivamente per contratti scritti e per contratti verbali, i costi dovuti e non riconosciuti, per un semplice motivo: a) se all’autotrasportatore non viene riconosciuto quanto dovuto, si presume che lo stesso non ha la disponibilità economica per adeguare l’automezzo, pertanto effettua i trasporti senza i necessari requisiti per la sicurezza della circolazione stradale.
Si propone di obbligare l’autotrasportatore a non effettuare il servizio di trasporto quando la tariffa proposta dal committente è inferiore alla copertura dei costi minimi necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Nelle relazioni contrattuali si possono avere diverse situazioni:
- il committente può stipulare un contratto di trasporto direttamente con un vettore o con un operatore logistico munito di tutti i requisiti del vettore;
- il committente con l’operatore logistico può stipulare un contratto di logistica con la previsione di prestazioni diverse dal trasporto (ritiro, scarico, deposito, carico, consegna, ecc.). Nel contratto di logistica, il committente, per la parte relativa al trasporto deve richiedere all’operatore logistico il rispetto della normativa di legge vigente in materia di autotrasporto e l’applicazione dei costi minimi di esercizio per la sicurezza della circolazione stradale;
- l’operatore logistico nei confronti del vettore assume a tutti gli effetti la veste di committente.
Suggerisco, ove possibile, di stipulare sempre un contratto di trasporto nella forma scritta per i seguenti motivi:
- per poter modificare le disposizioni di legge in materia di azione diretta nei casi di sub-vezione;
- in caso di contenzioso la pratica legale seguirà l’iter di una normale causa civile, senza dover subire l’ingiunzione di pagamento nel termine di quindici giorni come previsto per i contratti verbali;
- prima di dover seguire una eventuale causa civile si può prevedere la conciliazione e l’arbitrato con costi nettamente inferiori rispetto alla causa civile;
- nel caso di mancato riconoscimento dei costi minimi da parte del committente, il vettore avrà la possibilità di avanzare rivalsa nel termine di un anno anziché di cinque anni come previsto per i contratti verbali. Inoltre il periodo di un anno può essere ulteriormente ridotto con la clausola di decadenza;
- usufruire dell’autonomia negoziale, senza indugio, su tutti i servizi di trasporto aventi una percorrenza fino a cento chilometri;
- evitare l’applicazione delle sanzioni relative alle differenze sui costi minimi;
- adeguare le tariffe di trasporto, con la clausola di salvaguardia del gasolio, solamente quando il costo del gasolio subisce una variazione superiore al 2%, anziché come previsto per i contratti verbali l’applicazione delle tariffe di trasporto determinate dal Ministero con delle variazioni mensili.
Prima di concludere desidero evidenziare i documenti vincolanti che il committente e/o il caricatore deve richiedere al vettore prima di un trasporto per verificare la sua regolarità professionale: a) carta di circolazione dei veicoli con l’attestazione della revisione annuale regolare; b) patente di guida e carta di qualificazione (CQC) del conducente; c) iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori e iscrizione al registro elettronico nazionale (REN) per l’idoneità professionale.
di Aldo Rosada