16/11/2016

Autotrasporto e sanzioni: commento alla circolare 26.2.2016 n. 4091 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Da inizio anno si sono rivolti al nostro Studio diversi autotrasportatori europei incappati in sanzioni pesantissime, sia pecuniarie sia accessorie – quale il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi – comminate in forza dell’art. 46 ter comma 3°, Legge n. 298/74 e di cui viene stigmatizzata l’assoluta sproporzione tra la violazione (spesso una semplice mancanza nella compilazione del CMR) e la sanzione. MDM ha tutelato giudizialmente e con successo i suoi clienti, con una difesa specialistica che ha messo in luce alcuni paradossi normativi che non possono essere fatti ricadere sugli operatori della categoria.


Un caso
In un caso trattato, ad esempio, per la mancata indicazione nel CMR del nome del vettore, era stata comminata in forza del co. 3 del richiamato articolo, la sanzione pecuniaria di ben € 4.130,00 oltre all’irrevocabile fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. E ciò in scrupolosa attuazione della circolare ministeriale sopra richiamata, che ha fornito una non condivisibile interpretazione dell’art. 46 ter L. 06.06.1974 n. 298. Secondo i richiamati Ministeri, infatti, l’introduzione dell’art. 46 ter si sarebbe resa necessaria dopo l’abrogazione delle norme del D.Lgs. n. 286/2005 in materia di scheda di trasporto, in vigore da gennaio 2015. A parere di chi scrive, contrariamente all’interpretazione fornita dal Ministero, con l’introduzione dell’art. 46 ter nell’ambito della previsione normativa dell’art. 46 L. 298/74 sul “trasporto abusivo", il Legislatore ha propriamente inteso disciplinare quelle situazioni – peraltro oggetto di innumerevoli ricorsi ed interrogazioni ministeriali da parte delle Prefetture - in cui l’autotrasportatore nell’immediato non sia in grado di esibire la documentazione atta a dimostrare la liceità della sua attività. Ciò avviene, ad esempio, in caso di mancata pronta esibizione della licenza comunitaria, dell’autorizzazione o del contratto di locazione, che per mera dimenticanza non si trovano a bordo al momento del fermo/controllo ma, ciò nonostante, esistono, o nel caso in cui la documentazione non sia integralmente compilata, es. CMR, ma può essere facilmente ritrascritta e/o integrata di parti mancanti senza invalidarne il valore e la funzione. Seguendo l’interpretazione del Ministero, paradossalmente, ove l’autotrasportatore fermato, consapevole della incompleta compilazione del CMR ne adducesse la dimenticanza per mostrarlo poi poche ore dopo il fermo, debitamente compilato, otterrebbe, in forza dell’art. 46 ter ipotesi 1, la restituzione immediata del mezzo e una sanzione pecuniaria contenuta, ove invece presentasse documenti incompleti incorrerebbe nel fermo obbligatorio per 3 mesi e una sanzione pecuniaria ben più pesante in applicazione del predetto co. 3.


Eccessiva severità del legislatore nazionale
Alla luce del paradosso di cui sopra, a parere di chi scrive, “la prova documentale relativa al trasporto stesso" a cui fa riferimento l’art. 46 ter non può che far riferimento solo ed esclusivamente a quei documenti richiesti dall’art. 46 stesso al fine della dimostrazione della legittimazione all’attività di autotrasportatore di merci in conto terzi, la cui redazione non sia di immediata manipolazione, quali la licenza comunitaria, l’autorizzazione al trasporto, eventuali contratti di noleggio dei mezzi adibiti al trasporto, documenti attestanti il rapporto di lavoro tra autista del camion e ditta proprietaria del mezzo, eccetera. Tanto più in quanto il CMR è un contratto PRIVATO di trasporto che regola i rapporti commerciali tra le parti contraenti, la cui redazione può ben essere gestita dal mittente e in alcun modo connessa alla legittimazione dell’autotrasportatore al trasporto di merci, che ovviamente è data per scontata al momento dell’incarico. Va segnalato, infine, che a livello internazionale, la mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura (CMR) non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto di trasporto. Non si capisce pertanto come a livello nazionale, invece, la semplice mancanza dell’indicazione del vettore sul CMR sia parificata all’inesistenza del documento medesimo (ovvero all’inesistenza del contratto di trasporto) con l’aberrante conseguenza di una sanzione tanto pesante, quale quella del fermo amministrativo irrevocabile per 3 mesi, che peraltro, parrebbe non trovare simili conseguenze neppure a livello comunitario.

Avv. Giuliana De Leo
MDM Studio Legale & Tributario

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