14/12/2016

Assicurazione e indennizzi, che fare in caso di perdita o avaria delle merci?

In caso di perdita o avaria del carico trasportato, accade di frequente che l’assicuratore delle merci risarcisca il mittente della spedizione (che di regola ha stipulato il contratto di assicurazione per conto di chi spetta) e, surrogatosi nei suoi diritti attraverso la quietanza, agisca verso il vettore, quale responsabile del danno. Spesso gli assicuratori sono restii a esibire le polizze di assicurazione e fondano l’azione di rivalsa sulla base della sola quietanza con surroga sottoscritta dal mittente che ha ricevuto l’indennizzo


Che ruolo svolge la "quietanza"?
Così accade che, nel corso del giudizio, da un lato l’assicuratore giustifichi la propria legittimazione ad agire in rivalsa verso il vettore attraverso la quietanza, riportante il numero di polizza di assicurazione (quale prova della stipula del relativo contratto) e l’individuazione del danno risarcito, e dall’altro il vettore convenuto sollevi eccezioni circa la nullità della polizza di assicurazione, ovvero l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a un soggetto diverso dal titolare del relativo diritto (come nel caso in cui il rischio della merce viaggiante - e la relativa titolarità del diritto all’indennizzo in caso di perdita o avaria - sia passato dal venditore/mittente al compratore/destinatario per effetto dei patti contenuti nel contratto di vendita delle merci). In tali casi ci si è posti il problema se la sola esibizione della quietanza sia sufficiente a provare la legittimazione ad agire dell’assicuratore verso il vettore responsabile. 


Per la Corte Suprema ci vogliono altre prove documentali
In proposito la giurisprudenza sia della Suprema Corte che dei giudici di merito è orientata nel senso che, qualora il terzo responsabile contesti la legittimazione dell’assicuratore, sollevando eccezioni circa la validità della polizza, ovvero circa la copertura del rischio per il quale l’assicuratore ha eseguito il pagamento dell’indennizzo, ovvero ancora circa l’avvenuto pagamento a persona diversa dal titolare, è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza di assicurazione ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza a favore del danneggiato. 


Ecco quanto deciso da una recente sentenza
In questo senso si è espressa più volte la Corte di Cassazione con le sentenze n. 20901/2013 e 919/1999, e a tale orientamento si è conformata una recente sentenza della Corte d’appello di Venezia (Sent. N. 2177/2016), riformando sul punto la sentenza di primo grado resa dal tribunale di Venezia. Il caso trattato riguardava proprio l’ipotesi in cui da un lato l’assicuratore aveva preteso di provare la propria legittimazione solo attraverso l’esibizione della quietanza riportante il numero della polizza di assicurazione, mentre lo spedizioniere convenuto in giudizio (oltre a contestare la propria qualità di vettore, e dunque l’imputabilità del danno al carico) aveva contestato i presupposti della surrogazione, sostenendo che il pagamento effettuato dall’assicuratore a favore del danneggiato non fosse dovuto sulla base delle condizioni di polizza, non essendo coperto il relativo rischio. Sulla base di quanto sancito dalla giurisprudenza citata, ogniqualvolta l’assicuratore che ha indennizzato il terzo danneggiato per le perdite o le avarie occorse alle merci trasportate agisca in rivalsa verso il vettore responsabile, questi avrà facoltà di richiedere l’esibizione, oltre che della quietanza, anche della polizza di assicurazione onde verificare che questa sia valida e che il pagamento sia stato effettuato a fronte di un rischio assicurato a favore del soggetto che ne abbia effettivo diritto. In mancanza di tali prove potrà sospendere e/o rifiutare il pagamento a favore dell’assicuratore. 


A cura dell'avvocato Marco Lenti
Studio Legale Mordiglia 
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