10/11/2011

Depositi IVA - Esonero dal prestare cauzione

In una comunicazione dell’Agenzia delle Dogane del 4 novembre 2011, prot. 127293/RU, si dispone che limitatamente all’esonero ex art. 90 del TULD dalla prestazione di garanzia per
l’introduzione di beni nei depositi IVA, gli Uffici delle Dogane verifichino, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esame dei seguenti elementi:
• iscrizione del soggetto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno;
• dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
• dichiarazione, resa dal soggetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.
La richiesta di esonero dal prestare cauzione deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Il rilascio dell’esonero è concesso dall’Ufficio doganale previa verifica dei presupposti previsti.  L’esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte. L’Agenzia non ha risolto la problematica dei soggetti comunitari che immettono i beni in libera pratica mediante introduzione nei depositi Iva e che al momento possono godere dell’esonero solo se soggetti AEO. Per questo aspetto occorre pertanto ancora attendere le necessarie disposizioni.
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