06/12/2011

Autotrasporto, proroga per l’accesso alla professione

Le imprese che operano con veicoli fino a 6 tonnellate o con portata utile fino a 3,5 tonnellate iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità avranno tempo per
dimostrare i restanti requisiti della capacità finanziaria e della capacità professionale anche successivamente al 4 dicembre. Lo ha stabilito il decreto indicato in oggetto che rinvia a un successivo provvedimento le modalità e il termine per l’adeguamento che presumibilmente cadrà entro i prossimi sei mesi. Il 4 dicembre è il termine a partire dal quale é diventato operativo il Regolamento UE n. 1071/2009 recante la disciplina comunitaria sull’accesso alla professione di autotrasportatore. Il Governo uscente si è impegnato con le associazioni di categoria del settore, con un protocollo dell’11 novembre scorso, a lasciare sostanzialmente inalterata la disciplina nazionale sull’accesso alla professione avvalendosi della facoltà di derogare il Regolamento 1071/2009. L’aspetto più discordante riguarda le imprese che esercitano l’attività con veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate che in base alla disciplina comunitaria sono completamente liberalizzate, mentre per la disciplina italiana sono trattate al pari delle altre imprese anche se per il momento hanno l’obbligo di dimostrare solo il requisito dell’onorabilità. Riguardo la capacità finanziaria, il Regolamento comunitario prevede un ammontare di almeno 9 mila euro per il primo veicolo, contro i 50 mila euro previsti dalla normativa italiana. La norma in deroga che sarà emanata dovrebbe ridurre l’ammontare a 9 mila euro solo per i veicoli fino a 11,5 tonnellate. Inoltre riguardo al preposto il Regolamento prevede che possa gestire contemporaneamente fino a quattro imprese, mentre la normativa nazionale dovrebbe continuare a prevedere che ne possa dirigere solo una. Il Regolamento prevede l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale contenente tutti i dati delle imprese di autotrasporto, compresa una sezione relativa alle infrazioni gravi commesse con riferimento ai tempi di guida e di riposo. In via di prima applicazione, il decreto indicato in oggetto ha stabilito che le imprese in attività siano iscritte d’ufficio nel Registro Elettronico tenuto presso il Dipartimento per i trasporti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e siano pertanto autorizzate in via transitoria all’esercizio della professione sia in ambito nazionale che internazionale, fermo restando che entro i prossimi sei mesi sarà verificata in capo a ciascuna di esse la sussistenza dei requisiti previsti (capacità finanziaria, capacità professionale, onorabilità, stabilimento, parco veicolare minimo per le nuove imprese). La mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dal Registro e dall’Albo. Il decreto conferma poi nella sostanza tutte le disposizioni già vigenti in tema di soggetti che possono svolgere la funzione di preposto, di criteri per soddisfare i requisiti dell’onorabilità e della capacità finanziaria, di modalità di svolgimento degli esami per l’idoneità professionale e di procedura di autorizzazione da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile.
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