18/07/2016

Obbligo di custodia del terminal interportuale, una responsabilità spesso sottovalutata

Un profilo raramente preso in considerazione dagli operatori logistici e, parimenti, dalla nostra giurisprudenza, riguarda gli oneri di custodia che derivano dell’attività svolta nell'ambito degli interporti da parte degli operatori che gestiscono la piattaforma. Una sentenza piuttosto recente del tribunale di Trento ha avuto il pregio di svolgere un’attenta analisi dell’argomento in esame, fornendone una descrizione che permette di delineare i contorni di una responsabilità troppo spesso sottovalutata.


Il caso del furto all'interporto di Trento

Il giudizio in commento prende le mosse dal furto di due semirimorchi carichi di rotoli di rame avvenuto presso l’interporto di Trento. I due semirimorchi - all’esito di un trasporto intermodale internazionale - erano giunti via treno al terminal ferroviario di Trento e lì erano stati scaricati mediante servizio di gruaggio dall’operatore interportuale Interbrennero e parcheggiati in attesa che venissero ritirati. Prima che il legittimo titolare provvedesse al ritiro, però, i semirimorchi venivano trafugati da ignoti insieme al carico. Il proprietario del carico agiva dunque nei confronti di Interbrennero, quale società titolare della gestione dell’interporto di Trento, chiedendo il risarcimento del valore delle merci trafugate in quanto non era stata in grado di garantire la sicurezza dei semirimorchi e, dunque, delle merci successivamente allo scarico dal treno. Interbrennero contestava la propria responsabilità, negando di aver assunto l'obbligo di custodire i semirimorchi e le merci, in quanto il contratto concluso con il committente era limitato all’attività di gruaggio, che non comprendeva la custodia dei semirimorchi successivamente allo scarico; attività in relazione alla quale non era stato peraltro pattuito alcun compenso.


La decisione del tribunale di Trento
Sulla base di tale argomento Interbrennero riteneva insussistente una propria responsabilità non avendo assunto alcun obbligo di custodia successiva allo scarico dei semirimorchi dal treno. All’esito dell’istruttoria, il tribunale ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento, chiarendo che le attività alle quali si era obbligata Interbrennero fossero cumulativamente da ritenersi alla stregua di un appalto di servizi e che l'esecuzione del servizio di gruaggio doveva necessariamente comprendere la presa in consegna dei semirimorchi nel terminal ferroviario e la loro riconsegna dopo il controllo e lo scarico dei mezzi. Il tribunale ha, nello specifico, ritenuto pienamente applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’articolo 1780 c.c. in materia di deposito, che recita: “Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione sopra richiamata trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione di custodia e di riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come un contratto d'opera o di prestazione si servizi) e anche laddove tale obbligazione non sia espressamente richiamata dalle parti. Il principio trova applicazione anche nel caso di appalto e configura la custodia come l'oggetto di un obbligo accessorio funzionale all'adempimento dell'obbligazione principale.



La custodia è obbligazione accessoria
In altri termini, quindi, anche se la custodia non è espressamente parte del contratto concluso tra le parti, la stessa diviene un’obbligazione accessoria, laddove l’interpretazione complessiva del contratto permetta di ritenere “consequenziale" una prestazione di deposito. Il tribunale ha poi evidenziato che la natura accessoria e strumentale dell'obbligo di custodia fino alla riconsegna esclude rilievo alle circostanze dedotte da Interbrennero, ossia la mancanza di un apposito corrispettivo per il servizio e la mancanza di un immediato ritiro dei beni da parte della committente dopo lo scarico poiché, ad avviso del tribunale, ciò non fa venir meno la detenzione in capo all'appaltatrice e il conseguente obbligo di custodia e assunzione della piena responsabilità per la perdita della cosa (che opera anche in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia). E’ noto infatti che il depositario deve custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, e si libera da ogni responsabilità solo se prova che la cosa è stata restituita oppure se prova che la mancata restituzione o il ritardo sono dovuti a un fatto a lui non imputabile.


Furto, senza violenza o minaccia, è evento prevedibile ed evitabile
La Cassazione da tempo ha chiarito che in caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di aver usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Al fine di sottrarsi alla responsabilità dunque non basta dimostrare il livello di diligenza osservato, ma occorre provare che la mancata esecuzione della prestazione derivi da causa non imputabile al debitore, perché estranea alla sua sfera organizzativa. Nel caso di perdita o di distruzione della cosa il depositario, per liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno, deve dunque provare che l'evento era imprevedibile o inevitabile o estraneo al comportamento da lui tenuto nell'esecuzione del contratto, e sono a carico del depositario le c.d. cause incognite. Alla stregua dei principi sopra esposti viene ormai costantemente risolta la questione della prevedibilità ed evitabilità del furto della cosa depositata. Se l'obbligazione di custodia è inerente all'esercizio di una attività professionale, il furto, non accompagnato da violenza o minaccia, costituisce sicuramente un evento prevedibile ed evitabile con gli opportuni accorgimenti. Viene dunque di regola affermata la responsabilità del depositario in conseguenza della mancata restituzione del bene, nel caso in cui non sia offerta alcuna prova di misure adeguate a evitare la sottrazione del bene affidato alla sua custodia, né che il furto specificamente perpetrato sia avvenuto con violenza o minaccia. In applicazione dei principi predetti il tribunale di Trento ha dunque ritenuto la responsabilità del gestore del terminal per l’omessa custodia delle merci successivamente allo scarico, così ampliando le obbligazioni espressamente previste dal contratto predisposto da Interbrennero anche al deposito delle merci successivamente alla scarico della merce dal treno.


di avv. Alessio Totaro

Studio Legale LS
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